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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.78
Data decisione, Autorità:
20.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00078
Lugano
20 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 29 maggio 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 22 marzo/23 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro la reclamante da
patr.
dall'avv. __________
viste
le osservazioni: - 13 giugno 1996 della __________
- 14
giugno 1996 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in
fatto
A. La __________ procede contro la __________ per
l’incasso di Fr. 21’259.20 e Fr. 14’851.50 oltre interessi e spese.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio. Con sentenza 30 gennaio 1996 la Segretaria assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per Fr.
36’110.70 oltre interessi al 14.25% dal 27 dicembre 1994 su Fr. 21’259.20 e
dal 16 gennaio 1995 su Fr. 14’851.50. Il 15 marzo 1996 la Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha attestato che la sentenza è divenuta definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di
Lugano ha emesso il 22 marzo 1996 la comminatoria di fallimento che è stata
notificata all’escussa il 23 maggio 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata __________ di __________ sostenendo che la creditrice non le ha
riconosciuto, quale rappresentante esclusiva per la Svizzera, lo sconto del 25%
concesso sul listino di vendita all’estero. Inoltre non avrebbe rispettato il
diritto di esclusiva sul territorio svizzero.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di
Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
-
La reclamante allega unicamente questioni di merito
(cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte
escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto
dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di
disconoscimento di debito.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 29 maggio 1996 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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