Supervisory complaint against bankruptcy notice rejected for merits objections

15.1996.70Other CourtJun 17, 1996Dismissed

Summary

The Ticino supervisory authority dismissed a complaint against a bankruptcy notice issued by the Locarno enforcement office. The complainant argued that the debtor lacked passive standing in the underlying contract, but the court held that such arguments are matters of substance that had to be raised in the merits proceedings before the Pretore, not in supervisory complaint proceedings. The bankruptcy notice therefore stood, and the court ordered no costs and no indemnities.

Regest

Art. 17 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy notice is limited to formal defects and cannot be used to raise substantive objections to the debt or to passive legitimation in the underlying contractual relationship; such objections must be asserted in the merits proceedings before the trial court. Where the complaint only contests the material basis of the enforcement, the supervisory authority lacks material competence and must dismiss the complaint (consid. 1-3). Costs and indemnities are governed by Art. 67 cpv. 2 and Art. 68 cpv. 2 OTLEF.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.70

Data decisione, Autorità: 17.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00070

Lugano 17 giugno 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 24 maggio 1996 di


rappr. da: arch. __________

contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 15 aprile /14 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


viste le osservazioni 28 maggio 1996 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto

A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 20’863.25 oltre interessi e Fr. 2’500.-- spese diverse.

Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 15/16 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Città la parte debitrice è stata condannata a versare alla __________ l’importo di Fr. 20’863.25 oltre interessi al 7% dal 15 novembre 1993 e per tale importo è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.

B. In seguito a mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 15 aprile 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 14 maggio 1996.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato l’arch. __________, per la __________, sostenendo che a quest’ultima mancherebbe la legittimazione passiva, essendo egli personalmente controparte nel contratto concluso con la __________.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Pretore.

  3. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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