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Numero d'incarto:
15.1996.60
Data decisione, Autorità:
16.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00060
Lugano
16
agosto 1996/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 22 aprile 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 29
gennaio/2 febbraio 1996 emesso in diverse esecuzioni promosse contro la
reclamante da
__________ rappr. __________
esec.
n__________, __________
__________ rappr. da: __________
esec.
n. __________,
__________ rappr. __________ esec. n. __________
__________ rappr. da: __________ esec. n. __________
__________ rappr. da: __________ esec. n. __________
viste
le osservazioni 7 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in
fatto
A. Diversi
creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con
provvedimento 29 gennaio/2 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato alla
reclamante Fr. 300.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 2’495.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’100.--
trasferta e pasti fuori
dall’economia domestica Fr. 70.-- __________
totale Fr. 2’195.--
Fr. 2’495.--
C. Contro
siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo di pagare
mensilmente Fr. 1’300.-- per l’affitto, Fr. 200.-- per la cassa malati, che
tuttavia non riesce a versare, e Fr. 200.-- per le spese di trasporto casa-lavoro,
così come per pasti consumati fuori dall’economia domestica, spese di farmacia
ed altri imprevisti.
D. .Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
- Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.a) La
reclamante ha sostenuto di pagare per l’affitto Fr. 1’300.-- al mese ed ha
prodotto un ordine di pagamento per tale importo datato 10 aprile 1996.
Per
quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:
aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il
canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto
l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57
III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo
B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114
III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
cc) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.
2’450.-- l’escussa ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’300.-- a titolo di
canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________
dd) E` di tutta evidenza che Fr. 1’300.-- mensili quale canone
locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’450.--, costituiscono un
onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale
in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile
per la disdetta. Ne consegue che nel caso di specie, per il divieto della reformatio
in peius (art. 22 LPR), alla debitrice devono essere riconosciuti Fr. 1’300.--
mensili a titolo di canone locatizio. Va tuttavia rilevato che nel caso in cui
i creditori dovessero ulteriormente procedere in via di pignoramento, ad
__________ per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale
canone locatizio, dal primo termine utile di disdetta, un canone mensile di Fr.
600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un monolocale a
__________ o in un comune viciniore.
-
Nonostante
la reclamante non abbia prodotto il certificato d’assicurazione, le va
riconosciuto l’importo di Fr. 200.-- al mese fatto valere per il pagamento dei
premi per la cassa malati, trattandosi di un importo che si situa nella media
dei premi richiesti dalle casse malati.
-
Inoltre
secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dell’economia
domestica è riconosciuto un importo da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Ritenuto che la reclamante abita a __________ e lavora a __________
l’importo di Fr. 200.-- al mese, preteso per pasti consumati fuori
dall’economia domestica, per le spese di trasferta ed altri imprevisti, appare
giustificato.
-
Il
minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue:
Introito Fr. 2’495.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’300.--
cassa malati Fr. 200.--
trasferta e pasti consumati
fuori dall’economia domestica Fr. 200.-- _________
totale
Fr. 2’725.-- Fr. 2’495.--
Nessuna
eccedenza pignorabile.
- Il
reclamo 22 aprile 1996 di __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
reclamo 22 aprile 1996 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l’atto di pignoramento 29 gennaio/2 febbraio 1996 dell’UE di Lugano
è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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