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Numero d'incarto:
15.1996.45
Data decisione, Autorità:
10.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00045
Lugano
10 aprile 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 4 marzo 1996 di
rappr. da: __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona nelle diverse esecuzioni promosse contro il reclamante
da
in materia di pignoramento;
viste le osservazioni 12 marzo 1996 della __________ e
dello __________ 12 marzo 1996 del __________, 15 marzo 1996 del __________ e
29 marzo 1996 dell'UEF di Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 5 gennaio 1996, intimata l'11, questa
Camera ha respinto il reclamo 13 luglio 1995 di __________ volto a far
riconoscere l'auto pignorata quale strumento necessario per l'esercizio della
professione e di conseguenza impignorabile;
che
la sentenza non è stata oggetto di impugnazione al Tribunale federale con il
rimedio ordinario del ricorso ex art. 19 LEF;
che
__________ nemmeno ha fatto capo al rimedio straordinario di diritto cantonale
della revisione ex art. 26 LPR;
che
il 31 gennaio 1996 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona di liberare dal
pignoramento la __________, impignorabile perché strumento necessario per
l'esercizio della professione, atteso che:
-
"a
partire dal 1. gennaio 1996 la situazione lavorativa e finanziaria di __________
è sostanzialmente cambiata": infatti l'escusso "svolge attualmente un
lavoro parziale quale progettista e consulente nel campo delle installazioni idro-termiche
ed energie alternative, realizzando un reddito netto che può essere stimato
attorno ai Fr. 500.-- mensili";
-
"per
svolgere questa attività parziale deve spostarsi in tutto il __________ con
__________, dovendo raggiungere clienti e cantieri situati sia nel Sopraceneri
che nel Sottoceneri";
che
con provvedimento 26 febbraio 1996 l'UEF di Bellinzona ha confermato il
pregresso pignoramento 22 luglio 1994, "non ritenendo giustificata
l'impignorabilità della vettura in considerazione dell'esiguo importo
percepito, valutato il tentativo precedente del debitore di far escludere
l'autovettura dal pignoramento prima tramite rivendicazione da parte della madre
ed in seguito l'indispensabilità della stessa per la ricerca di un posto di
lavoro, sebbene disoccupato dal 1992";
che
con reclamo 4 marzo 1996 __________ insiste nella richiesta di declaratoria di
non pignorabilità della __________, atteso che, oltre a quanto già affermato
nella lettera 31 gennaio 1996:
-
"la
sentenza CEF 5 gennaio 1996 è inappellabile e quindi non ho avuto i mezzi
giuridici per contestarla";
-
"a
partire dal 1. gennaio 1996 svolge un'attività parziale indipendente di
progettista e consulente, realizzando un reddito netto che può essere stimato
attorno a Fr. 500.-- mensili";
-
"per
raggiungere clienti e cantieri situati sia nel Sopraceneri che nel Sottoceneri
deve usare la vettura __________, modello 1986, munita di aria
condizionata";
-
il 29
gennaio 1996 l'Ufficio AI gli ha comunicato che "sarà riconosciuta una
rendita intera di invalidità con decorrenza dal 1. ottobre 1993, per cui potrà
svolgere solamente un lavoro a tempo parziale";
-
il
reclamante "ha nel frattempo chiesto alla Cassa di compensazione
l'assoggettamento quale persona con attività
indipendente";
-
"l'attività
quale indipendente viene svolta per clienti privati e società
anonime";
che
questa Camera già si è espressa sulla pignorabilità dell'autovettura nella
sentenza 5/11 gennaio 1996;
che,
contrariamente all'assunto del reclamante, la sentenza era impugnabile con il
rimedio ordinario del ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale;
che
il novum prospettato - inizio al 1. gennaio 1996 dell'attività quale
progettista e consulente indipendente - avrebbe consentito in linea di
principio di far tempestivamente capo al rimedio straordinario di diritto
cantonale della revisione ex art. 26 lett.b LPR, proponibile entro dieci giorni
dalla notifica della decisione di questa Camera;
che
l'atto 29 marzo 1996 dell'UEF di Bellinzona si limita in sostanza a ribadire il
pregresso giudizio della CEF;
che
il reclamante deve tutelare i suoi diritti nei termini stabiliti dalle norme
esecutive e processuali, evitando la reiterazione di attitudini defatigatorie
volte a ritardare artatamente la conclusione di un'esecuzione che già si è
prolungata oltre i limiti del ragionevole;
che
l'omessa impugnativa con ricorso al Tribunale federale nel senso dell'art. 19
LEF come pure l'omessa domanda di revisione a questa Camera ex art. 26 LPR
determinano l'irricevibilità del reclamo già per il principio ne bis in idem;
che,
in via abbondanziale, il gravame sarebbe comunque stato respinto, atteso che si
esaurisce in argomentazioni al limite dell'abuso di diritto;
che
infatti __________, dopo essere stato disoccupato dal 1992 (cfr. sentenza 5/11
gennaio 1996 cons.1c) fino al 31 dicembre 1995 e dopo aver affermato
reiteratamente che la __________ gli serviva per la ricerca di lavoro,
improvvisamente inizia con il 1. gennaio 1996 un'attività di progettista e
consulente indipendente che lo porta su cantieri nel Sopraceneri e Sottoceneri:
siffatto attivismo, con cui cerca di sottrarre alla realizzazione l'auto
pignorata da anni, contrasta con i fatti che allega ossia con il riconoscimento
di una rendita intera di invalidità con decorrenza dal 1. ottobre 1993;
che
è di difficile comprensione - per usare un eufemismo - come si possa ottenere
una rendita intera di invalidità e nel contempo iniziare un'attività
indipendente che impone per certo disagi d'ordine fisico, sivvero che il
reclamante sostiene di dover usare una vettura con aria condizionata per
raggiungere i cantieri sparsi su tutto il Cantone;
che
il gravame, quand'anche fosse ricevibile, costituirebbe procedimento temerario
ex art. 67 cpv.3 OTLEF, già dandosi certezza che il prospettato reddito da
lavoro indipendente - considerato lo status valetudinario di __________
legittimante la rendita intera di invalidità, a suo dire già concessa - altro
non sarebbe che artifizio per sottrarre l'auto alla realizzazione a favore dei
creditori;
che
può qui restare aperta la questione se l'attitudine processuale di __________
miri ad ottenere quanto il diritto esecutivo non consenta o sia invece volta a
conseguire dall'assicurazione sociale quanto non gli spetti;
che
il procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR legittimerebbe
in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese;
che
si prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese
processuali, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove
il reclamante reiterasse gravami temerari;
che
il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile, ritenuto che non si prelevano
spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 4 marzo 1996 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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