AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.31
Data decisione, Autorità:
02.05.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00031
Lugano
2 maggio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 13 febbraio 1996 di
patr.
dallo Studio legale __________
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione
n. __________ promossa da
rappr. __________
contro
__________,
in materia di notifica di precetto esecutivo in via
edittale;
viste le osservazioni 19 febbraio 1996 della
creditrice e 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che l’UEF di
Locarno ha notificato a __________ in via edittale il precetto esecutivo nell'esecuzione
n. __________ promossa dalla __________;
che la
creditrice ha indicato il recapito all'estero dell'escusso "__________
che la
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale riporta il recapito così come
indicato dalla precettante;
che con
tempestivo reclamo 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato "all'UEF
di Locarno di pubblicare ulteriormente in via edittale il nome della __________
quale recapito presso il quale si troverebbe il sig. __________ ", protestate
spese e ripetibili, atteso che:
-
l'escusso
"da ben due anni non si trova più presso l'azienda, essendo verosimilmente
ritornato in __________ ";
-
"la
personalità dell'azienda è già stata inutilmente lesa a seguito della sua
menzione nell'ambito di tale estrema forma di notificazione";
-
nella
pubblicazione non va indicata la persona presso la quale l'escusso aveva
l'ultimo recapito noto oppure presso la quale è stato inutilmente cercato;
-
la
pubblicazione è inopportuna e lesiva dell'art. 66 cpv.4 LEF.
che
la precettante ha reso noto il 19 febbraio 1996 che l'escusso ha provveduto al
pagamento e che pertanto "il reclamo dovrebbe essere privo d'oggetto";
che
secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo
è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa
nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo
d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3
cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. p.56;
Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol.
I, Zurigo 1984, §8 m.16);
che
il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la
decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che
vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è
persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di
rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della
realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi
specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di
reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in
RDAT 1996, n. 3.1.6. a);
che
nel caso di specie la reclamante è persona completamente estranea
all'esecuzione e non è lesa nei suoi interessi specifici dal profilo del
diritto esecutivo;
che
il gravame è pertanto irricevibile per carenza del presupposto processuale
della legittimazione processuale;
che
- in via abbondanziale - per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo
all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione,
salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;
che
in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza
degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è
invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto
materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di
particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al
potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di
vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in
via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che
con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della
LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto
esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad
opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo
che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione
forzata in corso (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.1.1. b);
che
nel caso in esame il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura esecutiva
si è conclusa;
che
quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione
ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che
anche per questo motivo il reclamo è irricevibile;
che
- in via abbondanziale - __________ non può far capo al rimedio del reclamo per
far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa
dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art.
5, 6 e 7 LEF - la reclamante dovrà adire il giudice civile;
che
la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn,
op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op.
cit., vol. I, §7 m.12);
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale;
richiamati
gli art. 5 e 17 LEF; 2 e 7 LPR
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 13 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster