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Numero d'incarto:
15.1996.23
Data decisione, Autorità:
15.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00023
Lugano
15 aprile 1996/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 13 febbraio 1996 presentata da
nella
sua qualità di amministrazione speciale nella liquidazione dei fallimenti
della __________
in materia di determinazione preventiva della
rimunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 7
aprile 1995 l'avv. __________ è stato designato amministratore fallimentare
speciale nella liquidazione dei fallimenti della __________ e __________;
che
l'amministrazione fallimentare speciale reputa trattarsi di procedure complesse
ex art. 49a OTLEF e chiede "un aumento di tariffa a Fr. 130.-- all'ora
come per le difese d'ufficio penali";
che a questo
stadio di procedura non è ancora possibile determinare compiutamente, in
astratto, se è dovuta e in che misura l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e
pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni tariffali:
in questi limiti l’istanza va respinta siccome prematura;
che
l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di
dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che la
tariffa oraria prospettata rientra, in linea di principio e nell'ipotesi che si
tratti di procedure complesse, nei termini numerici di quanto può essere
riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso che:
-
per
consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e
103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall'art. OTLEF;
-
siffatte
prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base
commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti
a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del
carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10
gennaio 1989 in re S. B. e 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons.7a; Léon Strässle,
Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971 p.130-132);
-
l’Autorità
cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta applicazione
della OTLEF (DTF 108 III 69);
-
anche
nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune
esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
-
di
regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le
prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività
della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un
rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice
(DTF 120 III 100 cons.2);
-
avuto
riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite
inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli
esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
-
per la
ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista -
nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita,
in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il
diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
-
un
collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
-
il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
-
le
indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del
Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative
al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri
casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e
le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU
1991 p.2);
-
l'art.
36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza
giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70%
dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone
Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base
al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che de lege ferenda
sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione
della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria,
ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali
di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che non si
vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre
tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in
piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria
(di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria
(funzionari dello Stato);
che questa
Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF
quale tariffa sociale;
richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF,
pronuncia: 1. L’istanza 13 febbraio 1996 di determinazione
preventiva della rimunerazione dell'avv. __________, nella sua qualità di amministrazione
fallimentare speciale nella liquidazione dei fallimenti della __________ e
__________, è respinta nel senso dei considerandi.
-
Non si
prelevano spese.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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