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Numero d'incarto:
15.1996.193
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00193
Lugano
17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 14 novembre 1996 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
il verbale di pignoramento 5 novembre 1996 nell’esecuzione n. __________
promossa da
patr.
dall'avv. dott. __________
nei
confronti del ricorrente
viste
le osservazioni 21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
contro __________ per l’incasso di fr. 20’853.45.
B. Con
provvedimento 4 novembre1996 l’UEF di Locarno ha pignorato a __________ il
reddito dal suo lavoro quale dipendente per fr. 3’275.-- sulla base del
seguente computo:
introito
fr. 11’131.--
minimo
di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
figlio minorenne fr. 400.--
alimenti fr. 1’680.--
locazione __________ fr. 925.--
locazione __________ fr. 1’600.--
cassa malati fr. 150.--
trasferta e pasti fr. 600.--
studi figlio __________ fr. 1’131.--
totale
fr. 7’856.-- fr. 11’131.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 3’275.--.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato il debitore chiedendo
l’annullamento dell’esecuzione n. __________ per i seguenti motivi:
“Con
atto di pignoramento relativo all’esecuzione n. __________ (...), l’UEF di
Locarno notificava al debitore il pignoramento del salario percepito presso il
datore di lavoro. Le trattenute sarebbero state effettuate a partire dal mese
di luglio 1995, fino al giugno 1996, in quanto il valore di copertura
riguardava n.12 quote a fr. 2’000.-- = fr. 24’000.--. Questa esecuzione ha
formato il gruppo n.1.
Con
atto di pignoramento del 7 agosto 1996, l’UEF di Locarno notificava al debitore
una nuova trattenuta di salario a favore delle esecuzioni n.__________, n.
__________ e n. __________, le quali hanno formato il gruppo n. 2. In questo
senso non vi è nulla da eccepire contro l’esecuzione n. __________, la quale ha
formato il gruppo 1, che correttamente è stata effettuata per il periodo di 12
mesi. Alla scadenza di detti 12 mesi è subentrato il gruppo n. 2 il quale ha
sinora beneficiato delle trattenute sino al mese di novembre 1996, e quindi per
5 mensilità. Ne segue che la trattenuta a favore del gruppo n. 2 non può essere
interrotta con effetto dicembre 1996, come sembra risultare dal pignoramento
oggetto del presente reclamo.
Il
comparente deve chiedere pertanto l’annullamento dell’esecuzione n. __________
a favore del gruppo n. 3, in quanto questo creditore verrebbe altrimenti
favorito ingiustificatamente. Infatti qualora, anche ai creditori del gruppo n.
2, fosse stato rilasciato un attestato di carenza beni, gli stessi avrebbero
avuto la possibilità di partecipare anch’essi al nuovo gruppo n. 3. In realtà
però ai creditori del gruppo n. 2 non è stato rilasciato alcun attestato di
carenza beni, bensì il pignoramento di salario è proseguito sino e compreso
l’attuale mese di novembre 1996.”
D.
Nelle sue osservazioni l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio
operato asseverando che il pignoramento di salario deve essere mantenuto, in
quanto la ripartizione delle quote mensili pignorabili sarebbe soltanto una
questione tecnica che comunque non esonera il debitore dal pagamento.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 149 cpv. 1 LEF il creditore
partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo
credito un attestato di carenza di beni. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo
precetto (art. 149 cpv. 3 LEF). I creditori che presentano domanda di
continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un
pignoramento partecipano a questo. L’ufficio di esecuzione completa il
pignoramento man mano in quanto necessario per coprire tutti i crediti di
questo gruppo (art. 110 cpv. 1 LEF). I creditori che presentano la domanda di
continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni
formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110
cpv. 2 LEF). I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un
successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane
non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore (art. 110
cpv. 3 LEF).
Se
il primo pignoramento di salario a causa della partecipazione di ulteriori
creditori ex art. 110 LEF dovesse rivelarsi insufficiente, e non vi è alcun
bene da poter ulteriormente pignorare, può esserne richiesto uno successivo
dopo la scadenza di un anno dal precedente pignoramento di salario (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n.38 ad art. 110).
-
Nel
caso in esame l’UEF di Locarno ha pignorato il salario dell’escusso sulla base
della domanda di esecuzione 16 settembre 1996 fondata sull’attestato di carenza
beni rilasciato all creditrice nell’ambito dell’esecuzione n.__________. Se si
esclude il fatto che, per stessa ammissione dell’UEF le trattenute dovevano
essere effettuate già a partire dal mese di settembre, e non con effetto
dicembre 1996, il provvedimento dell’Ufficio appare sostanzialmente corretto.
La richiesta dell’escusso qui ricorrente di annullare l’esecuzione n.
__________ non può quindi essere accolta, la questione della ripartizione delle
quote già a partire dal settembre 1996 non interessando direttamente il
ricorrente.
-
Il
ricorrente si aggrava inoltre contro l’atto di pignoramento 7 agosto 1995
concernente le esecuzioni n. __________, __________ e __________. Orbene, il
ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Di conseguenza
le censure mosse all’operato dell’UEF sono manifestamente tardive, essendo
state formulate contestualmente al ricorso 14 novembre 1996.
-
Ne
discende la reiezione del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 110 e 149 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 novembre 1996 __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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