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Numero d'incarto:
15.1996.186
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00186
Lugano
27 gennaio 1996 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 4 novembre 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 10/24
ottobre 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante
contro
viste le osservazioni: - 12 novembre 1996 di __________
- 14 novembre 1996
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro
__________ per l’incasso di Fr. 12’781.25 interessi e spese compresi.
B. Con atto di
pignoramento 10/24 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ Fr.
900.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito Fr.
3’868.--
Minimo di esistenza
-
minimo base Fr.
1’025.--
-
alimenti Fr.
600.--
-
locazione Fr.
800.--
-
C.M., ass. inf.,
disocc. , C.P. Fr.
241.--
totale Fr.
2’968.--
Eccedenza mensile
pignorabile: Fr. 900.--.
C. Contro siffatta
determinazione si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che la
trattenuta per il 2. pilastro risultante dal conteggio del salario del debitore
per il mese di settembre 1996 risulta essere di Fr. 489.65, invece di Fr. 359.70,
il debitore avendo fatto falsificare tale importo.
Infatti dai conteggi per i
mesi di febbraio e marzo 1996 risulta un importo di Fr. 359.70. Inoltre,
secondo la reclamante, non può esser riconosciuto il supplemento di Fr. 202.--
mensili per trasferta e pasti consumati fuori dall’economia domestica, ritenuto
che il debitore abita a 100 m dal posto di lavoro, per cui non deve usare alcun
mezzo di trasporto e neppure deve consumare i pasti fuori dall’economia
domestica. In caso di trasferta, i costi per i pasti e per lo spostamento sono
a carico del datore di lavoro.
D. Con le sue
osservazioni __________ ha dichiarato che la trattenuta per il 2. pilastro è
aumentata essendo egli passato nella categoria dai 54 ai 65 anni.
Egli svolge inoltre il suo
lavoro sui cantieri, per cui è tenuto a fare delle trasferte, che normalmente
vengono rimborsate dal datore di lavoro. Tuttavia essendo la categoria dei
falegnami da quest’anno senza contratto di lavoro collettivo, tutte le spese
restano a suo carico.
E. Con le sue
osservazioni l’UE di Lugano ha confermato il suo operato.
F. Con integrazione 25
novembre 1996 la reclamante ha ribadito la falsità della documentazione
presentata dall’escusso. Essa ha inoltre sostenuto che le spese di trasferta e
per i pasti consumati fuori domicilio sono sempre a carico del datore di
lavoro, indipendentemente dal rinnovo del contratto collettivo della categoria
dei falegnami.
Considerato
in diritto: 1.
a) Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons.
3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Dal
verbale interno per le operazioni di pignoramento, sottoscritto dall’escusso,
si evince che __________ ha dichiarato che le indicazioni ivi contenute sono
esatte. Per il calcolo dell’eccedenza pignorabile l’UE di Lugano si è pertanto
correttamente basato sul conteggio del salario percepito dall’escusso per il
mese di settembre 1996, dal quale risulta che la trattenuta per il 2. pilastro
ammonta a Fr. 489.65. L’accertamento d’ufficio dei fatti avviene nei limiti
delle allegazioni delle parti. In caso di dubbio sulla vericidità delle
dichiarazioni e della documentazione prodotta del debitore, la reclamante deve
adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in
tal senso.
b) Per
quel che riguarda il supplemento di Fr. 202.--, riconosciuto dall’UE di Lugano
a __________ per trasferte e pasti consumati fuori dall’economia domestica, va
rilevato che quest’ultimo, con le sue osservazioni, ha dichiarato che spesso,
per svolgere il suo lavoro, deve trasferirsi sui cantieri.
Con
scritto 5 novembre 1996 il suo datore di lavoro ha dichiarato che l’uso dell’auomobile
e i pasti consumati fuori dalla fabbrica sono a carico di __________. Secondo
il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo in vigore dal 1. gennaio 1994, a chi è costretto a prendere dei pasti
fuori dall’economia domestica viene riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a
Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Pertanto, ritenuta l’impossiblità di
stabilire ogni mese le spese di trasferta sostenute dal debitore per svolgere
il suo lavoro, appare corretto considerare una media di Fr. 100.-- al mese per
le spese di trasferta e una media di ca. 10-15 pasti al mese consumati fuori
dall’economia domestica per un importo che va da Fr. 90.-- (Fr. 9.-- per 10
pasti) a Fr. 135.-- (Fr. 9.-- per 15 pasti) al mese, per cui il supplemento
mensile di Fr. 202.--riconosciuto dall’UE di Lugano appare giustificato.
- Il
reclamo 4 novembre 1996 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 4 novembre 1996 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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