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Numero d'incarto:
15.1996.168
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00168
Lugano
26 marzo 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 3 ottobre 1996 di
patr. dall’ avv.
contro l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 23
settembre 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa da
patr. dall’ avv.
nei confronti
della ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 ottobre 1996, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
– 24 ottobre 1996
di __________
– 30 ottobre 1996 dell’UEF
di Locarno;
viste le
conclusioni
– 24 settembre
1997 di __________
– 29 settembre
1997 di __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 20 agosto 1996 veniva notificato alla __________ il precetto esecutivo n.
__________ emesso dall’UEF di Locarno, con il quale veniva chiesto il pagamento
dell’importo di fr.8’920.60 più interessi al 5% dal 1° luglio 1996.
B. Non
avendo la __________ sollevato opposizione al precetto esecutivo fattole notificare
dalla __________, il 23 settembre 1996 veniva notificata alla debitrice la
comminatoria di fallimento.
C. Con
ricorso 3 ottobre 1996 __________ chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento affermando di aver sollevato tempestiva opposizione al precetto esecutivo
n.__________ con lettera 22 agosto 1996, ma che la stessa non sarebbe mai
giunta all’UEF. La __________ ipotizza inoltre che la lettera pur essendo
giunta all’UEF, sarebbe in seguito stata smarrita da quest’ultimo.
D. La
__________ con osservazioni 24 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame
sostenendo che non esiste alcuna prova dell’invio dell’opposizione all’UEF di
Locarno, nonché della sua ricezione da parte dell’Ufficio stesso
E. L’UEF
di Locarno ribadisce la correttezza del proprio operato, in quanto
l’opposizione al precetto esecutivo non é mai pervenuta all’Ufficio.
F. Esperita
l’istruttoria le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni con le rispettive
conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. Se
l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto,
immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla
notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).
L’opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma
dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà
espressa verbalmente anche per telefono (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e
70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997,, § 18 n 11-13 p.112).
-
E’
di giurisprudenza consolidata che l’art. 8 CC sull’onere della prova si applica
per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1). Chi
pretende di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l’onere della
prova in tal senso (cfr. BlSchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L’art 32 LEF
assimila la consegna alla posta di un atto indirizzato ad un’autorità, e che
contiene una comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di
opposizione, al deposito di questa comunicazione nelle mani dell’autorità (DTF
97 III 12 ss.). L’opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni
dalla notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è
necessario che tale comunicazione giunga all’ufficio, ma al debitore incombe la
prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BlSchK
1980, p.108). Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto cantonale
(DTF 97 III 12 ss.).
-
Nel
caso in oggetto la ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al
precetto esecutivo n.__________, notificatole il 20 agosto 1996, con
comunicazione scritta spedita mediante invio semplice il 22 agosto 1996. Tale scritto
sarebbe stato spedito la sera del 22 agosto 1996 dall’apprendista della
ricorrente. Nella sua audizione testimoniale (cfr. Verbale 7 aprile 1997)
__________ afferma che:
“Mi
ricordo che nella stessa (ndr. la lettera indirizzata all’UEF di Locarno) si
formulava opposizione al PE della __________. Rammento di avere imbucato quella
lettera assieme ad altre buste quello stesso giorno, dopo la chiusura
dell’ufficio verso le 18.00, nella bucalettere che si trova vicino alle scuole
medie di __________. Non mi ricordo se quella busta era affrancata per posta A
o B, comunque non era per invio raccomandato.”
Pertanto
sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni del dipendente del debitore
è da ritenere ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione
di __________ relativa all’invio della lettera 22 agosto 1996 all’UEF di Locarno
con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta, avuto
riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova sufficiente
per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del precettato.
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Per
l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione. La comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre
1996 va pertanto annullata.
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Il
ricorso 3 ottobre 1996 di __________ deve quindi essere accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17, 74 e 78 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 ottobre 1996 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 1996 nei
confronti di __________ è annullata e l’esecuzione n.__________ dell’UEF di
Locarno resta sospesa.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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