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Numero d'incarto:
15.1996.139
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00139
Lugano
27 gennaio 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 26 luglio 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro decretato
il
19 luglio 1996 dal Pretore del Distetto di Lugano, Sezione 4, su istanza di
patr.
da: Studio legale __________
viste le osservazioni: - 7 agosto 1996 di __________
- 12 agosto 1996
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. Il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 19 luglio 1996 ha sequestrato
“tutti i beni mobili siti nell’appartamento e nel garage c/o posto auto adesso
relativo del Signor __________.
Il tutto fino a concorrenza
dell’importo dedotto in esecuzione.”
B. Il 22 luglio 1996 l’UE
di Lugano ha sequestrato al reclamante tra l’altro un’autovettura __________ mod.
6.95, Km 14’700.--, valutata Fr. 50’000.-- (posizione n. 62 del verbale di
sequestro). L’autovettura è stata presa in custodia dall’UE e depositata presso
il __________.
C. Con reclamo 26 luglio
1996 __________ ha contestato la decisione dell’UE di Lugano di prendere in
custodia la vettura e di depositarla presso il predetto garage. Egli ha inoltre
dichiarato che l’automobile gli occorre per gli spostamenti legati alla sua
professione di giornalista e scrittore. Dall’uso del veicolo non deriva nemmeno
un eventuale deprezzamento, atteso che si tratta di una __________ del mese di
giugno 1995 che ha percorso km 14’700, il che dimostra che ne viene fatto un
uso inferiore alla media. Il deposito comporta inoltre una spese giornaliera di
Fr. 12.-- ed il garage ha già fatto valere un diritto di pegno commerciale per
queste spese.
D. Con le sue
osservazioni la sequestrante ha rilevato di avere versato all’UE di Lugano Fr.
8’000.-- a copertura delle spese di sequestro e di custodia per un minimo di
due anni. Essa ha poi ribadito l’intenzione del reclamante di sottrarsi
all’adempimento delle sue obbligazioni nei suoi confronti, trafugando tutti i
beni a lui intestati, per cui è necessaria la custodia presso terzi
dell’autovettura, unico bene che la creditrice è riuscita a sequestrare. Questa
può essere danneggiata o deprezzata. Nel giro di due anni, considerando che un
veicolo percorre km 20’000 all’anno, il valore non sarebbe superiore a Fr.
25’000.--, oppure potrebbe venire ceduta a terzi, i quali, non essendo a
conoscenza della fattispecie, sarebbero protetti dalla buona fede. __________
ha poi sostenuto che il reclamante può risolvere altrimenti le sue esigenze di
trasporto.
E. Delle osservazioni dell’UE
di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
F. Interrogato
formalmente il reclamante ha ribadito che la vettura gli serve, oltre che per
spostarsi da __________ a __________ anche per il suo lavoro, dovendosi infatti
recare a __________ e a __________ per incontrare il suo socio in affari.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 275 LEF il
sequestro si esegue secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento dagli
art. 91 a 109.
Secondo l’art. 98 cpv. 1
LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli
altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di
valore sono presi in custodia dall’ufficio.
L’art. 98 cpv. 2 LEF
dispone che le altre cose possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani
del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni
richiesta. Il debitore ne può fare l’uso consueto (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht nach Schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, n. 30 p. 291).
Secondo il cpv. 3 dell’art.
98 LEF gli oggetti mobili sotto sequestro sono collocati in custodia
dell’Ufficio o di un terzo se l’Ufficiale reputa il provvedimento opportuno o
se il creditore dimostra che ciò è necessario per garantire i diritti
costituiti in suo favore dal pignoramento.
b) Il reclamante ha
sostenuto che in casu non vi è pericolo di distrazione dell’autovettura e
nemmeno di deprezzamento, trattandosi di una __________ del 1995, con la quale
ha percorso in un anno km 14’700, facendone pertanto a suo dire un uso
inferiore alla media.
Dal verbale di
pignoramento risulta che il veicolo in oggetto è stato valutato Fr. 50’000.--,
a fronte di un valore a nuovo attorno a Fr. 85'000.--, per cui già al momento
della stima il funzionario dell’UE di Lugano ha tenuto conto del deprezzamento,
senza che il debitore vi si opponesse.
__________ ha dal canto
suo dichiarato di avere assicurato la vettura con casco totale. Tale
assicurazione non tutela tuttavia dal deprezzamento del veicolo e la comune
esperienza insegna che anche l’uso accurato di un’automobile comporta una
certa svalutazione (cfr. Rep. 1991 p. 397 i.f.). Attualmente la __________ si
trova in custodia presso un garage e non vi è motivo di credere che il
responsabile lasci che il veicolo si deteriori a causa dell’inattività. E`
d'altro canto vero che il debitore cui è lasciata la custodia dei beni sotto
sequestro può utilizzare gli stessi nel modo consueto.
L’ipotesi di una normale
usura non basta quindi da sola a sottrarre i beni alla custodia del debitore.
La sottrazione dei beni alla custodia del debitore può infatti avvenire solo se
la svalutazione dell’oggetto in seguito all’uso appare oggettivamente
inopportuna. Considerato che l’escusso ha dichiarato di usare la vettura non
solo per spostamenti brevi, ma pure per recarsi a __________ e a __________ per
lavoro e che già dopo un anno il veicolo è stato stimato Fr. 50’000.--, l’UE di
Lugano non ha ecceduto i limiti del suo apprezzamento, decidendo di dare in
custodia l’autovettura ritenendola suscettibile di svalutarsi eccessivamente,
ritenuto che l'uso prospettato eccede l'uso normale così come inteso dal
diritto esecutivo, avuto anche riguardo alle distanze non indifferenti
all'estero e al rischio accresciuto di danni riconducibile anche alla non più
giovane età (1920). Va poi rilevato che, prestando cauzione ex art. 277 LEF, il
reclamante potrà riavere l’automobile (cfr. Rep 1991 p. 394).
- Il reclamo 26 luglio
1996 di __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 98 cpv. 3 LEF
pronuncia
-
Il reclamo 26 luglio
1996 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
sentenza è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
- Ufficio
esecuzione di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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