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Numero d'incarto:
15.1996.129
Data decisione, Autorità:
08.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00129
15.96.00130
Lugano
8 gennaio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 25 giugno 1996 di
__________ (inc. n. 15.96.129)
patr.
dall'avv. __________
e
__________ (inc. n. 15.96.130)
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
contro i reclamanti da
in materia di
emissione di precetto esecutivo;
viste le
osservazioni 25 maggio (recte: luglio) 1996 e 7 agosto 1996 dell'UEF di
Bellinzona;
richiamati
i decreti presidenziali 30 luglio 1996 di non concessione dell'effetto
sospensivo;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
__________ procede in via solidale contro __________ (PE n. __________) e
__________ (PE n. __________) per l'incasso di Fr. 130'000.-- per "Faktura
Nr. __________ vom 30.11.1995, Reklamation wegen 12'400 Jacken Zivilschutz, gemäss
unserem Schreiben vom 30.11.1995";
che
__________ e __________ hanno interposto tempestive opposizioni;
che
con reclami 25 giugno 1996, sostanzialmente identici, __________ e __________
hanno chiesto la declaratoria di nullità dei due precetti esecutivi n.
__________ e __________, con protesta di spese e ripetibili, ritenuto -
limitatamente a quanto è di rilievo in sede di reclamo - che:
-
l'asserito
credito non riguarda gli escussi a titolo personale poiché "qualsivoglia
contatto risp. contratto ha avuto luogo risp. fu stipulato fra la __________
" con sede in __________, di cui gli escussi sono (stati) dipendenti, e la
creditrice procedente";
-
non
è invece mai stato stipulato alcun contratto fra __________ e/o __________ e la
ditta __________ ";
-
dai
doc. 3-9 si evince che la corrispondenza intercorsa si riferisce alla ditta
"__________", che "esiste evidentemente non quale ditta
individuale né della signora __________, né del di lei marito, bensì quale
società anonima costituita a __________ ";
-
"l'esecuzione
non è proponibile, poiché il vero debitore è persona diversa dai reclamanti";
che
i due reclami hanno per oggetto due precetti esecutivi riferiti allo stesso
credito fatto valere contro i coniugi __________ quali condebitori solidali e
sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;
che
le vertenze inc. 15.96.129 e 15.96.130 possono quindi essere congiunte per
ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo
la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente;
che,
secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo
è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa
nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo
d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale [cfr. Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT I-1996, p.285-286, n. 3.1.6.a) e rif. ivi];
che
il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la
decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che
vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è
persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di
rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della
realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons.1b), come pure quando non è toccato
nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).
che,
a differenza di come argomentano i reclamanti, vanno tenute distinte le nozioni
di legitimatio ad processum e legitimatio ad causam;
che
la legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e
di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte;
che
è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale,
fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta
al potere di cognizione dell'organo d’esecuzione e fallimento, come pure
dell’Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva
del giudice del rigetto dell’opposizione o del merito [cfr. Cometta, op. cit.,
p.286, n. 3.1.6. b) e rif. ivi];
che
__________ e __________ sono legittimati al reclamo in quanto parte escussa;
che
sulla titolarità del contestato diritto dedotto in giudizio sarà chiamato a
determinarsi il giudice del rigetto, rispettivamente quello del merito;
che
in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la
possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione
dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al
giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione
anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);
che
la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in linea
di principio oggetto d'esame davanti alle autorità di esecuzione e di
vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;
che
è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero permettere a chi reputa di
essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il
fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);
che
nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro
costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in
giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo
che ne costituisce il fondamento;
che
per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4
e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di
un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di
ripetute esecuzioni vessatorie;
che
nel caso in esame i due precetti esecutivi si riferiscono a pretesa creditoria
dedotta in esecuzione per la prima volta contro i due escussi indicati quali
condebitori solidali;
che,
nella misura in cui le due esecuzioni fossero di pregiudizio agli escussi, il
nuovo art. 85a LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, consentirà a __________ e
__________ di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione
l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di
annullamento dell'esecuzione;
che
i due reclami vanno quindi respinti;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 67 cpv.1 n.2 e
69 cpv.2 n.1 LEF; 2 CC
PRONUNCIA
-
Le
procedure inc. 15.96.129 e 15.96.130 sono dichiarate congiunte.
-
Il
reclamo 25 giugno 1996 di __________, inc. n. 15.96.129, è respinto.
2.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
- Il
reclamo 25 giugno 1996 di __________, inc. n. 15.96.130, è respinto.
3.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.2. Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
- Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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