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Numero d'incarto:
15.1996.110
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00110
Lugano
15 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 giugno 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato
di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nel concordato con
abbandono dell’attivo del
ritenuto
che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:
“
A. In via principale
-
Il reclamo é
accolto nella sua domanda principale.
-
Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del
signor __________ é annullato.
-
Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale
__________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato
secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto
accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della
__________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.
-
Protestate
spese e ripetibili.
B. In
via subordinata
-
Il reclamo é
accolto nella sua domanda subordinata.
-
Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del
signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto
anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.
-
Una volta venduto il mappale __________ di __________
e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della
graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare
dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla
__________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del
credito così garantito.
-
protestate spese
e ripetibili.
C. In
via ancor più subordinata
-
Il
reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.
-
Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del
signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla
__________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra
eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe,
secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito
della vendita del mappale __________ di __________.
-
Protestate spese
e ripetibili.”
viste
le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;
preso
atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia
dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a
garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del
__________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito
dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che
della vendita della part. n. __________ di __________;
rilevato
che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione
ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del
suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il
reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più
subordinata e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;
ritenuto
non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di
formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,
richiamati
gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF
pronuncia
- Il
reclamo 21 giugno 1996 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza lo stato di riparto provvisorio allestito il 21/28 luglio 1996 dal
liquidatore __________ nel concordato con abbandono dell’attivo del __________,
Lugano, é mantenuto, ritenuto che l’atto di pegno e di cessione doc. 10 serve
quale garanzia per l’eventuale maggior credito __________, anche su una cifra
eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe,
secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito
della vendita del mappale __________ di __________.
1.2. Il
liquidatore depositerà nuovamente lo stato di riparto provvisorio, con facoltà
di inpugnativa limitata nel senso del cons. 1.1.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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