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Numero d'incarto:
15.1996.101
Data decisione, Autorità:
02.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00101
Lugano
2 agosto 1996/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Cocchi (in sostituzione
del
giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 maggio 1996 di
contro
contro l’operato del Comune di __________
riferito a varie esecuzioni per imposte arretrate;
viste le osservazioni 11 giugno 1996 del Municipio del
Comune __________ e 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con
reclamo 21 maggio 1996 __________ e __________ hanno censurato l'operato del
Comune di __________ e richiesto il rimborso di fr. 2'940.40 oltre interessi
per imposte comunali 1987/88 come pure "il riesame completo sulla
situazione e sul comportamento del Comune di __________ ";
che i
reclamanti asseverano, in estrema sintesi, di aver dovuto pagare più di quanto
loro incombesse;
che il
reclamo è l'istituto che consente all'Autorità di vigilanza di svolgere le sue
funzioni di controllo sugli organi di esecuzione e fallimento a tutela dei
diritti di chi è parte in un procedimento esecutivo. Su domanda di chi si
ritiene leso da un provvedimento o dall'inazione dell'autorità, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello interviene nella specifica
funzione di ripristino della legalità, dell'opportunità e della tempestiva
attuazione della procedura (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla
procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996,
p.4 n. 1.2. lett.a);
che
l'istituto del reclamo è previsto dall'art. 17 LEF e ha per oggetto non
l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento dell’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo esecutivo (di solito l’ufficio esecuzione e fallimenti, UEF)
sottoposto al giudizio dell’autorità amministrativa di grado superiore (la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità cantonale
unica di vigilanza);
che non si
tratta in primo luogo, dal profilo dogmatico, di procedimento tra creditore e
debitore o tra creditore e terzi ma, in linea di principio, di disputa tra
reclamante e organo amministrativo esecutivo (Cometta, op. cit., p.4 n. 1.2. lett.c);
che ex art.
17 cpv.1 LEF la via del reclamo è data solo contro provvedimenti degli organi
di esecuzione e fallimento;
che il
Comune di __________, non è in tutta evidenza organo di esecuzione e
fallimento;
che il
gravame contro il Comune di __________, è pertanto irricevibile per carenza del
requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2
LPR;
che in linea
di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi
d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito
delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre
che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza
e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario.
Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque
riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto
privato e pubblico;
che con
provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e
del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo
su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera
dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non
persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in
corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.1. lett.b);
che nel caso
di specie il preteso avvenuto pagamento dimostra che la procedura esecutiva si
è conclusa;
che quindi
non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora
aperta e suscettibile di esito diverso;
che le
questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di
cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti
procedurali delle vicende esecutive;
che,
nell'ipotesi di pagamento di quanto non dovuto, resta comunque aperta - ove se
ne realizzino i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di
ripetizione dell'indebito;
che non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF e 1 LPR
pronuncia: 1. Il reclamo 21 maggio 1996 di __________ e
__________ è irricevibile.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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