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Numero d'incarto:
15.1996.00199
Data decisione, Autorità:
05.06.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00199
Lugano
5 giugno 1997 /MR/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 novembre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nella procedura dipendente da
sequestro n. __________ decretato il 21 novembre 1996 dalla Pretura di
Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di
contro
viste le osservazioni: -
3 dicembre 1996 __________
5 dicembre 1996 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
decisione 21 novembre 1996, in sostituzione di una precedente decisione del 19
novembre 1996, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4, ha decretato, per un credito di fr. 70’000.-- oltre accessori di
__________ nei confronti della __________ il seguente sequestro:
__________ il credito di ca. fr. 90’000.-- che la debitrice vanta nei
confronti della Comunione dei __________ __________ (rappr. agli effetti
dei consuntivi e ____________________ __________) come alle risultanze del
credito di costruzione di quest’ultima presso il medesimo istituto di credito,
nonché eventuali altri beni, averi in conto o deposito, di proprietà della
debitrice, il tutto fino a concorrenza del credito dedotto in esecuzione”.
B. Lo
stesso giorno l’UE di Lugano ha provveduto alla notifica ex art. 99 cpv. 3 LEF
__________ mediante formulario Form. N.9, sul quale tra l’altro si legge:
“Alla Comunione
, rappr. da
Il 21.11.1996
l’Ufficio infrascritto ha (...) sequestrato presso __________ un credito verso
di voi dell’importo di fr. 90’000.-- . (...) ”.
Il
verbale di sequestro è stato intimato alle parti interessate il 26 novembre
1996.
C. Con
scritto 22 novembre 1996, indirizzato all’UE di Lugano, l’ __________ ha
dichiarato l’inesistenza di relazioni intestate alla __________ __________, sia
presso la succursale di __________ che presso le succursali di _________e
. Inoltre con lo stesso scritto, da valere quale formale reclamo a
questa Camera in caso di mancato accoglimento della propria richiesta da parte dell’UE,
l’ ha contestato la validità della notifica nei suoi contronti del
sequestro del credito di fr. 90’000.-- vantanto dalla debitrice sequestrata nei
confronti della Comunione __________ __________ postulandone l’annullamento,
atteso in sostanza che:
-
“la
debitrice del sequestro non vanta alcun credito verso la banca, (...) ragione
per cui il decreto di sequestro in questione, in quanto riferito al credito
vantato dalla __________ __________ verso la Comunione __________ avrebbe
dovuto essere notificato direttamente a quest’ultima”;
-
l’UE
di Lugano “non avrebbe dovuto dare seguito a un decreto di sequestro presso la
banca, allorquando era evidente, poiché indicato nel decreto di sequestro
stesso, che la debitrice della __________ (...) è la Comunione __________ e
ciò nonostante l’indicazione sul decreto, quale recapito, di __________,
signor __________, “il quale non rappresenta la Comunione __________, né è
tantomeno abilitato a ricevere atti esecutivi a nome e per conto della stessa”;
-
abbondanzialmente,
trattandosi del sequestro di un credito non incorporato in una carta valore,
siffatto provvedimento nel caso specifico avrebbe potuto essere decretato
“unicamente dal giudice del foro di domicilio dei membri della Comunione
__________ e non certamente dal giudice ticinese, essendo gli stessi
domiciliati nella zona di __________ ”;
-
“il
credito di costruzione di cui si fa menzione nel decreto di sequestro è stato
concesso alla Comunione __________ __________ dalla succursale di __________ e
non da quella di __________ ”, per cui “anche nella denegata ipotesi in cui il
creditore avesse inteso porre sotto sequestro le pretese derivanti dal credito
di costruzione (...) la notifica avrebbe doovuto essere fatta direttamente alla
debitrice, da parte dell’autorità del circondario competente (e chiaramente su
decisione del magistrato competente)”;
-
le
pretese derivanti da un mutuo non ancora o non interamente erogato non
sarebbero comunque pignorabili, né sequestrabili.
D. Con
osservazioni 3 dicembre 1996 il creditore sequestrante ha chiesto la reiezione
del gravame sia in ordine che nel merito, mentre l’UE di Lugano si è rimesso
alla decisone di questa Camera. Delle osservazioni del creditore sequestrante
si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per
l’art. 17 cpv.1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale,
è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un
organo di esecuzione e fallimento che risulti contrario al diritto esecutivo
oppure quando appaia non giustificato dalle circostanze. La legittimazione a
presentare reclamo dev’essere riconosciuta in linea di principio a ogni
persona che sia lesa nei suoi diritti giuridicamente protetti da una misura
dell’organo d’esecuzione, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto
attuale, e che quindi abbia un interesse proprio all’annullamento, alla
modifica o all’emanazione di una determinata decisione (cfr. DTF 112 III 3
cons. 1b con rinvii; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5. ed., Berna 1993, § 6 n. 19, p. 58; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.56; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16, p. 58).
b) Nel
caso in esame il reclamo dell’__________ è diretto, contrariamente a quanto
sembra ritenere il creditore sequestrante, non tanto contro il decreto di
sequestro in quanto tale, bensì, in primo luogo, contro l’atto 21 novembre 1996
di “notificazione del sequestro di un credito” ex art. 99 LEF, che l’Uffico
esecuzione di Lugano ha notificato alla reclamante e di cui una copia è
allegata al reclamo (cfr. art. 7 cpv. 4 lett.a LPR).
Tale
atto, che di regola non coincide con il pignoramento rispettivamente con il
sequestro del credito, rappresenta soltanto una misura conservativa intesa ad
assicurarne l’ esecuzione (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op. cit. (Vol. I) ,
§ 23 n. 42, p. 297; DTF 50 III 47 s.) ed è già stato riconosciuto quale
provvedimento suscettibile di essere impugnato in via di reclamo dal
destinatario (cfr. DTF 80 III 123); nel caso specifico la questione della
legittimazione della reclamante può comunque restare indecisa, risultando il
sequestro del credito come si vedrà d'appresso, nullo di modo che la nullità
del sequestro, rilevabile d'ufficio, comporta evidentemente la nullità della
stessa notificazione ex art. 99 LEF qui impugnata.
a) Il
creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (nel caso di
specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare
oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 vLEF. Se
l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli
elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad
eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato,
se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è
possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità
del decreto risultasse manifesta (cfr. K. Amonn, op.cit., § 51 n. 5 p. 400 e n.
44 s. p. 408) . Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto
di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 118 III 7 s.,112 III 117 ss. cons. 2,
107 III 36 ss. cons. 4; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; cfr. anche
P.-R. Gilliéron, op.cit., p. 384 s.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 58 p. 467 ss.).
b) L’ufficio
deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro in particolare
quando i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106,
76 III 34), sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF
107 III 116, 80 III 126, 75 III 26), non esistono (DTF 107 III 37-38,105 III
141, 80 III 87), per ammissione del creditore o per evidenza manifesta
appartengono a terzi (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4, 104 III
58-59 cons.3), per ammissione del creditore o per evidenza manifesta
appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF
108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F.) oppure quando il sequestro è
stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51,
108 III 104 s. e 120 s., 107 III 38 cons. 4).
c) Secondo
costante giurisprudenza crediti non incorporati in un titolo di credito possono
essere sequestrati al domicilio svizzero del creditore (e debitore del
sequestro) oppure, se questi non ha domicilio in Svizzera, al domicilio
svizzero del terzo debitore, sia esso la sede principale oppure la succursale
dove sono avvenute le operazioni all’origine del credito oggetto del sequestro
(DTF 112 III 119, 107 III 149 ss. e rif.; cfr. anche H. Fritzsche/ H. U. Walder,
op.cit. (Vol.II), § 57 n. 6 p. 457, P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 374).
d) Nel
caso di specie è stato decretato il sequestro di un credito vantato dalla
debitrice __________ nei confronti della “Comunione __________, mappale
__________ ”. Tale credito, che non risulta incorporato in una carta valori e
il cui preteso titolare è domiciliato all’estero, può, per la giurisprudenza
citata, essere sequestrato soltanto al domicilio svizzero del terzo debitore,
indicato nello stesso decreto di sequestro come la “Comunione __________
__________ ”. Risulta pertanto essenziale per l’esecuzione del sequestro, così
come per la sua stessa validità, sapere dove si trova il domicilio di tale
entità rispettivamente dei suoi membri, ritenuto che in quel luogo si trova,
per finzione, anche il credito da sequestrare: soltanto conoscendo questo dato
il giudice del sequestro può verificare la propria competenza territoriale,
rispettivamente l’organo esecutivo competente puòdare seguito all’ordine di
sequestro. Si tratta a non averne dubbio di un requisito fondamentale di cui il
decreto 21 novembre 1996 della Pretura di Lugano fa palesemente difetto: non vi
può infatti supplire né l’indicazione dell’indirizzo di un asserito
rappresentante (arch. __________ __________) né quello della reclamante,
quand’anche si fosse ritenuta quest’ultima rappresentante della terza
debitrice. Si volesse infatti ammettere la possibilità di eseguire il sequestro
di un credito non incorporato in una carta valori anche al domicilio svizzero
di un eventuale rappresentante (qui del resto neppure esplicitamente preteso,
per lo meno con riferimento alla __________) del terzo debitore, si
estenderebbe in modo insostenibile e senza ragione la portata della finzione
sviluppata dalla giurisprudenza citata.
Ne
consegue che l’UE non può evidentemente procedere al sequestro di un credito di
cui non gli sia stato indicato anche il domicilio (svizzero) del terzo
debitore.
La
formulazione
“il
credito di ca. fr. 90’000.-- che la debitrice vanta nei confronti della Comunione
__________ (rappr. agli effetti dei consuntivi e liquidazioni di cantiere,
da __________) come alle risultanze del credito di costruzione di quest’ultima
presso il medesimo istituto di credito”
contenuta
nel decreto di sequestro va pertanto tenuta per non scritta e non può formare
oggetto di esecuzione da parte dell’UE di Lugano. Non effettuandosi più il
sequestro del credito citato viene a cadere anche la necessità di una notifica
ex art. 99 LEF da parte dell’UE di Lugano. In questo senso va ritenuto nullo e
privo di ogni effetto l’ atto di “notificazione del sequestro del credito” 21
novembre 1996 dell'UE di Lugano, già per questo motivo, ciò che comporta
l'accoglimento del reclamo dell'__________.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 99, 271 e ss. vLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 22 novembre 1996 __________ è accolto ai
sensi dei considerandi.
-
È
dichiarata nulla la notificazione del sequestro del credito 21 novembre 1996 dell'UE
di Lugano.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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