AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1996.00145
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00145
Lugano
11 dicembre 1996
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 19 agosto 1996
__________.
contro
l'operato
dell'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano,
nell'esecuzione
no. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa contro il
reclamante da
in tema di vendita all’incanto
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE no. __________ del 3/24 gennaio 1994 la __________ (in seguito: __________),
ha promosso una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno manuale
contro __________. per l’incasso di complessivi fr. 533’016.95 oltre interessi
al 6% su fr. 460’000.-- e spese. Titolo di credito è stato indicato il mutuo
ipotecario di originari fr. 450’000.-- concesso all’escusso in data 9.10.1996,
aumentato a fr. 460’000.-- e disdettato il 7.12.1993 per il 17.12.1993, credito
assistito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti in I grado,
ciascuna una delle quote PPP __________, rispettivamente __________, part.
__________ RFD __________, di proprietà __________.
B. Rigettata
in via provvisoria l’opposizione interposta al detto PE dall’escusso e
stralciata dai ruoli l’11 aprile 1996 l’azione di disconoscimento promossa da
__________. con atto 29/30 maggio 1996 la __________ ha chiesto all’UE la
realizzazione del pegno manuale.
Con
atto 3 giugno 1996 l’UE ha proceduto ad avvisare il debitore della ricezione
della domanda di realizzazione, fissando nel contempo un termine per il
pagamento di un acconto di fr. 100’000.-- in vista di un’eventuale richiesta di
differimento della vendita ed avvertendo che, salvo pagamento dell’importo entro
cinque giorni dalla data dell’avviso, la vendita sarebbe stata fissata e che
successivamente gli sarebbero stati comunicati data, ora e luogo della stessa.
C. Con
avviso del 16 luglio 1996 spedito per raccomandata anche al debitore l’UE ha
comunicato che l’incanto avrebbe avuto luogo il 9 agosto 1996 alle ore 10.30
presso lo stesso UE e che lo stesso avviso sarebbe stato pubblicato sul Foglio
ufficiale cantonale.
D. __________.
E. In
data 9 agosto 1996 ha avuto luogo l’incanto delle quattro cartelle ipotecarie
al portatore che sono state aggiudicate alla __________, unica offerente, per
l’importo complessivo di fr. 1.-- a parziale compensazione del proprio credito.
Lo
stesso giorno è stato rilasciato alla __________ un attestato d’insufficienza
del pegno per l’importo scoperto del credito di complessivi fr. 607’350.55.
Comunicazione
all’escusso dell’avvenuto incanto e del rilascio di un attestato di
insufficienza del pegno al procedente è stata data con scritto raccomandato 9
agosto 1996.
F. Con
tempestivo reclamo del 19 agosto 1996 __________ __________ ha postulato
l’annullamento dell’aggiudicazione delle cartelle ipotecarie alla __________,
affermando:
-
che
dal 15 luglio 1996 fino al 12 agosto 1996 egli sarebbe stato all’estero;
-
che
avrebbe dato ordine alla posta di trattenere tutta la sua corrispondenza presso
l’ufficio postale dal 15 luglio al 12 agosto 1996;
-
che
inoltre avrebbe “cautelativamente” avvisato l’ufficio postale della sua assenza
e lasciato allo stesso “un avviso, per il quale i mittenti sarebbero stati
avvisati della (sua) assenza”;
-
che
il 12 agosto 1996 avrebbe ritirato la corrispondenza, prendendo così conoscenza
solo allora dell’avviso di incanto 16 luglio 1996, unitamente alla
comunicazione 9 agosto 1996 dell’avvenuta vendita;
-
che
detto avviso di incanto, in quanto ricevuto dopo l’aggiudicazione, sarebbe
nullo, così come nulla sarebbe la stessa aggiudicazione, avvenuta senza ch’egli
ne fosse stato a conoscenza;
-
che
inoltre anche la pubblicazione dell’avviso di incanto “durante le vacanze
estive” gli avrebbe causato un pregiudizio;
-
che
tale circostanza spiegherebbe la presenza all’incanto dei soli rappresentanti
della __________, ciò che avrebbe reso possibile l’aggiudicazione delle
cartelle ipotecarie al prezzo di un solo franco, ritenuto che a suo dire
“qualsiasi persona avrebbe offerto di più”;
-
che
se egli avesse saputo (tempestivamente) dell’incanto avrebbe “in ogni caso
fatto un’offerta migliore, oppure terzi avrebbero acquistato le CI su (sua)
richiesta”;
-
che
infine nella fattispecie sarebbe stato violato l’art. 6 CEDU, secondo cui
“ognuno ha il diritto di essere a conoscenza di tutto ciò quanto è fatto contro
di lui e (...) ognuno deve avere il tempo e la possibilità per la propria difesa”.
G. Delle
osservazioni 26 agosto 1996 della __________, in cui si chiede che il reclamo
venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. L’UE
di Lugano si è associato alle osservazioni presentate dalla __________,
concludendo anch’esso per la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto
- L’art.
125 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di esecuzione in via di
realizzazione del pegno per il rinvio di cui all’art. 156 LEF, dispone che dei
pubblici incanti siano resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l’ora.
La forma di pubblicazione, il modo, il tempo e il luogo dell’incanto vengono
determinati dall’ufficio di esecuzione, che gode di un ampio potere di
apprezzamento, da esercitare con “il maggior riguardo possibile agli interessi
delle parti” (art. 125 cpv. 2 LEF; cfr. Hans Fritsche/Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 1, Zurigo 1984, § 30 N. 3, pag.
417). Per l’art. 125 cpv. 3 LEF, il debitore, il creditore
e i terzi interessati, qualora abbiano nella Svizzera una dimora conosciuta od
un rappresentante, dovranno inoltre essere avvisati almeno tre giorni prima.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere il termine di tre giorni
di cui all’art. 125 cpv. 3 LEF non una semplice prescrizione d’ordine, bensì
una norma, la cui inosservanza costituisce una violazione della procedura di
realizzazione, tale da giustificare l’annullamento dell’incanto (DTF 82 III 35;
106 III 21; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5.
ed., Berna 1993, § 27 N. 21, pag. 103 e seg.; H. Fritsche/H.U. Walder, op.cit.,
§ 30 N. 5, pag. 418; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3. ed., Losanna 1993, pag. 222).
Nel
caso in esame l’avviso di incanto datato 16 luglio 1996, indica come luogo
dell’incanto “__________ c/o Ufficio esecuzione, settore 2, __________ ”, come
data il 9 agosto 1996 e come ora le 10.30. Detto avviso è stato spedito al
debitore lo stesso giorno per invio raccomandato.
Dal
verbale d’incanto risulta inoltre che la vendita all’asta abbia effettivamente
avuto luogo il 9 agosto 1996.
Si
tratta quindi di accertare se l’avviso d’incanto 16.7.1996 è stato validamente
notificato al reclamante ai sensi dell’art. 125 LEF.
a) Per
l’art. 34 LEF tutte le comunicazioni degli uffici d’esecuzione o dei fallimenti
si fanno per iscritto e, salvo contraria disposizione della legge, mediante
lettera raccomandata o consegna contro ricevuta. Gli art. 64 e segg. LEF
stabiliscono per contro una forma qualificata per la consegna degli “atti
esecutivi”, i quali - in caso di persone fisiche - devono essere notificati in
principio personalmente al debitore, nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione e ad opera dell’ufficio di esecuzione,
eventualmente di un funzionario comunale o di polizia (art. 64 LEF). La legge
parla espressamente di notificazione soltanto in relazione al precetto
esecutivo (art. 71, 72, 74 cpv. 1 LEF) e alla comminatoria di fallimento (art.
161, 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 LEF). Benché nella dottrina si sia voluto
intendere anche in senso estensivo la nozione di “atto esecutivo” ex art. 64 e
segg. LEF (cfr. in particolare Carl Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, ed. fr., Losanna/ Ginevra 1920, N.1 ad
art. 64 LEF, pag. 159, per il quale costituivano “atti esecutivi” ai sensi di
tale norma tutte le comunicazioni con le quali l’ufficio esecuzioni informa il
debitore su operazioni per lui importanti, quindi per es. anche il verbale di
pignoramento, l’avviso di ricezione della domanda di vendita e, seppure con
qualche limitazione, l’avviso d’incanto ex art. 125 LEF), il Tribunale federale
ha finora limitato la procedura di notifica ex art. 64 e segg. LEF al precetto
esecutivo e alla comminatoria di fallimento (cfr. per il precetto esecutivo:
DTF 116 III 8 e segg.; P.-R. Gilliéron, op. cit., pag. 102; in questo senso
anche K. Amonn, op.cit. § 12 N. 8 pag. 104; Ernst Blumenstein, Handbuch des schweizerischen
Schuldbetreibungsrechts, Berna 1911, pag. 230; cfr. anche H. Fritsche/ H.U. Walder,
op. cit. N. 31, pag. 170, che includono però anche l’avviso di pignoramento).
Ne consegue che l’avviso di incanto ex art. 125 cpv. 3 LEF rientra nelle
comunicazioni dell’ufficio di esecuzioni ex art. 34 LEF, e la sua notifica per
invio raccomandato - così come in ispecie - è pertanto corretta (cfr. del resto
il tenore del nuovo art. 125 LEF, in vigore dal 1.1.1997, secondo il quale per
la notifica dell’avviso di vendita basterà l’invio per lettera semplice).
b) Per
prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano
notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l’invio non è stato recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta entro
il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di
deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed
e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1)
sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; H. Fritsche/ H.U. Walder, op.cit.
, N. 99 pag.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una
raccomandata in quel periodo (P.-R. Gilliéron, op.cit., pag. 102).
La
giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal proprio
recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve prendere le
misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli possano essere
notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il nuovo recapito,
sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda all’intimazione di atti
durante il periodo di assenza. Tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia
soltanto quando il destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza
un’intimazione durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V
189; 115 Ia 14; 116 Ia 92). Non costituisce invece una misura adeguata nel
senso citato l’ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF
107 V 190), misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio
secondo cui un invio raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette
giorni di giacenza di cui all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II
352; 107 V 187; 113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I Corte di diritto pubblico]
2 settembre 1994 in re S.).
c) Nel
caso in esame la procedura esecutiva è in corso nei confronti del reclamante
fin dal 1994. Il 30 maggio 1996 l’Ufficio di esecuzione ha ricevuto la domanda
di vendita del procedente ed ha provveduto in data 3 giugno 1996 ad inviare al
reclamante, per raccomandata, l’avviso di ricezione della domanda di vendita.
Ne consegue che fin dall’inizio di giugno il reclamante doveva attendersi da
un momento all’altro la fissazione della data dell’incanto, tanto più che ciò
corrispondeva a quanto indicato esplicitamente nello stesso avviso di ricezione
3 giugno 1996 per l’ipotesi, realizzatasi, di mancato pagamento.
In
tali circostanze era pertanto dovere del reclamante, prima di assentarsi per
oltre quattro settimane dal proprio domicilio, accertarsi presso l’ufficio di
esecuzione sullo sviluppo della pendente procedura esecutiva, e
conseguentemente adottare le misure appropriate a salvaguardia dei propri
interessi, sia concordando direttamente con l’ufficio esecuzione una data
conveniente per l’incanto, che designando un rappresentante al quale l’autorità
esecutiva potesse indirizzare eventuali comunicazioni durante il periodo di
assenza.
Dagli
atti non risulta invece che il reclamante abbia avvertito l’ufficio di
esecuzione della sua imminente partenza, né che abbia chiesto allo stesso di
non procedere ad atti o inviare comunicazioni durante il periodo di assenza, né
che abbia designato un rappresentante. Egli afferma al proposito di aver
“cautelativamente” avvisato l’ufficio postale della sua assenza e lasciato allo
stesso “un avviso, per il quale i mittenti sarebbero stati avvisati della (sua)
assenza”. In realtà si è limitato a dare ordine all’ufficio postale di
trattenere la corrispondenza dal 15.7.1996 al 10.8.1996, indicando quale data
per il ritiro il 12.8.1996 (due giorni dopo la fine del periodo di custodia),
misura questa già ritenuta inadeguata dal Tribunale federale e comunque non
atta ad influire sulla notifica di atti o comunicazioni al destinatario che si
assenta. Né può evidentemente supplire al mancato avviso all’ufficio di
esecuzioni della propria imminente partenza il fatto di aver autorizzato
l’ufficio postale a comunicare ai terzi che l’avessero richiesto la durata
dell’assenza, non derivando evidentemente da tale autorizzazione alcun obbligo
per l’ufficio postale di avvertire sistematicamente tutti i mittenti
dell’assenza del destinatario.
Ne
consegue che in base ai principi giurisprudenziali sopra esposti, le
comunicazioni spedite al reclamante durante il periodo della sua assenza vanno
considerate come validamente notificate il settimo giorno successivo al loro
arrivo all’ufficio postale (giorno di scadenza del termine regolamentare di
giacenza degli invii raccomandati) e ciò indipendentemente dal fatto che il
reclamante le abbia effettivamente ritirate soltanto il 12 agosto 1996.
Ora
l’avviso di incanto è stato spedito per raccomandata il 16 luglio 1996 (un
martedì) ed è arrivato presso l’ufficio postale di __________ il giorno
successivo: esso deve pertanto reputarsi notificato al reclamante al più tardi
lunedì 24 luglio 1996.
Il
termine di tre giorni di cui all’art. 125 cpv. 3 LEF risulta pertanto
ampiamente rispettato, ritenuto che l’incanto ha avuto luogo il 9 agosto 1996.
La
censura di nullità dell’avviso di incanto in quanto ricevuto dopo la vendita si
rivela pertanto infondata.
d) Il
reclamante censura anche la scelta da parte dell’ufficio di esecuzione di
fissare la data dell’incanto “durante le vacanze estive”, ciò che a suo dire
spiegherebbe la presenza all’incanto dei soli rappresentanti della banca
procedente e l’aggiudicazione delle cartelle ipotecarie al prezzo di un solo
franco.
Già
si è detto dell’ampio potere discrezionale che la legge conferisce all’ufficio
di esecuzione per la determinazione del modo, del tempo e dell’ora in cui
svolgere gli incanti (cfr. art. 125 cpv. 2 LEF). La procedura esecutiva non
conosce inoltre “vacanze estive”, così come le intende il reclamante. Secondo
l’attuale art. 56 n. 3 LEF le ferie esecutive cadono infatti sette giorni prima
e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa Federale ed il Natale.
Ora nel calendario 1996 la Pentecoste cade il 26 maggio, mentre la Festa
federale il 15 settembre, per cui il giorno fissato per l’incanto (il 9 agosto)
non rientra manifestamente nel periodo delle ferie esecutive.
Occorre
del resto considerare che nella fattispecie la data, il luogo e l’ora
dell’incanto sono stati resi noti, mediante pubblicazione sul foglio ufficiale
cantonale, già lunedì 2 agosto 1996: anche in questo caso è stato pertanto
rispettato il termine minimo di tre giorni pieni che occorre lasciar
trascorrere dal momento della ricezione della pubblicazione alla data
dell’incanto (cfr. Circolare del Tribunale federale No. 2 del 7 novembre 1912;
Circolare della CEF No. 7/1996 del 23 gennaio 1996).
Dalle
considerazioni che precedono l’operato dell’UE di Lugano risulta conforme alla
legge e in particolare - nelle circostanze del caso - non vi sono motivi per
ritenere pregiudizievole per gli interessi delle parti la scelta del 9 agosto
quale data per l’incanto. Ne consegue che il reclamo __________ risulta
infondato e va respinto.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF), né si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
PQM
richiamati
gli art. 34, 125 e 156 LEF, gli art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza
(1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1)],
pronuncia:
-
Il
reclamo 19 agosto 1996 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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