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Numero d'incarto:
15.1996.00124
Data decisione, Autorità:
08.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00124
Lugano
8 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1996
contro
l’operato dell’amministrazione speciale
nel fallimento
in
tema di allestimento della graduatoria
viste le osservazioni
27 settembre 1996 __________.,
esaminati
atti e documenti;
preso
atto dell’accordo 27 novembre 1997 tra __________. e il ricorrente nonché della
bozza di graduatoria annessa all’accordo citato;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
in data 8 aprile 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di autofallimento,
ha pronunciato il fallimento __________, senza preventiva esecuzione,
incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, __________ (in
seguito UF), degli incombenti della procedura fallimentare;
il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’UF la prima assemblea dei
creditori, in occasione della quale è stata nominata una delegazione di cinque
creditori e designata la __________.quale amministrazione speciale del
fallimento;
che
il 5 luglio 1996 è stata depositata presso l’UF __________ e presso
l’amministrazione speciale __________ la graduatoria del fallimento unitamente
agli elenchi oneri relativi ai beni immobili della massa, quali parti integranti
della graduatoria stessa;
che
con tempestivo reclamo 15 luglio 1996 __________ ha postulato l’annullamento
della graduatoria 5 luglio 1996 con richiesta di procedere al deposito di nuova
graduatoria “previo correzioni ed accertamenti nel senso dei considerandi”,
lamentando in sostanza generale “incomprensibilità e imprecisione”
dell’inventario e della graduatoria, sollevando censure di “carente
accertamento delle pretese” relativamente a tutta una serie di posizioni della
graduatoria, nonché imprecisioni nel prospetto riassuntivo relativo agli
elenchi oneri;
che
con osservazioni 27 settembre 1996 __________ pur ammettendo alcune
imprecisioni nella graduatoria ha in sostanza respinto gran parte delle
censure sollevate dal ricorrente;
che
tuttavia in data 27 novembre 1997 l’amministrazione speciale __________ ha
potuto trovare un accordo con il ricorrente in merito a tutte le posizioni
della graduatoria contestate tranne la posizione _________ relativa a un
credito di fr. 5’604’881.20 notificato dalla __________
che
sulla base di siffatto accordo l’amministrazione speciale ha allestito una
nuova graduatoria che ha trasmesso a questa Camera in data 1 dicembre 1997 con
l’originale dell’accordo 27 novembre 1997;
che
dall’accordo 27 novembre 1997 risulta che “la Massa fallimentare, e per essa
l’amministratore speciale del fallimento Dott. __________ della __________ con
il consenso della Delegazione dei creditori, ritiene che le modifiche del
reclamante, così come risultano dall’allegata bozza di graduatoria, siano
giustificate (...)”;
che
alla luce di tale dichiarazione il gravame, limitatamente alle posizioni della
graduatoria sulle quali è stato trovato un accordo, può considerarsi evaso,
ritenuto che questa Camera si deve invece ancora esprimere sull’unica posizione
ancora rimasta contestata;
che
la via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in caso di vizi
di procedura in sede di allestimento della graduatoria, in particolare quando
singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed univoche (cfr. DTF
114 III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora l’amministrazione del
fallimento ammetta o rifiuti un’insinuazione senza aver prima effettuato le
verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106 s.; CEF 17 settembre
1987 su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative al contenuto di
diritto materiale sono demandate al giudice del merito nell’ambito della
procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e sfuggono quindi
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 46 n. 38ss. e
n. 45 ss., p. 371 ss.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 , § 49 p.303 ss.; P.-R. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337 ss.);
che
la posizione contestata si riferisce all’insinuazione 29 novembre 1993 da parte
della __________ di un credito di fr. 5’500’000.-- oltre interessi dal 1
gennaio 1993 al 7% su fr. 4’560’000.-- e al 7.5% sul rimanente, quale
“__________ ” nei confronti __________, quali debitori solidali (“Solidarschuldner”)
garantito da tre cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 4’800’000.--,
fr. 300’000.-- e fr. 400’000.-- e gravanti in primo, secondo e terzo grado la
particella n. __________ __________ proprietà della __________;
che
agli atti (doc. 54 classatore prodotto da __________) risulta esservi copia del
contratto 21 dicembre 1992 di concessione del credito ipotecario da parte della
__________ sottoscritto da __________ e dal fallito personalmente;
che
siffatto credito è stato ammesso dall’amministrazione speciale del fallimento
così come notificato e meglio per fr. 5’604’881.20, interessi fino all’8 aprile
1993 compresi, ed è stato collocato in quinta classe alla posizione __________
della graduatoria 5 luglio 1996 impugnata;
che
nella stessa graduatoria si legge al proposito che “la richiesta annunciata di
Fr. 5’604’881.20 viene collocata nella quinta classe e accettata”, che “le
cartelle ipotecarie al portatore al 1.-3.rango, presentate come sicurezza (recte:
garanzia) gravano sulla par(ti)cella RFD __________ ” e che “sono pegni terzi e
secondo RUF 53 da realizzare fuori dalla procedura fallimentare”;
che
nell’atto di ricorso in merito a siffatta posizione il ricorrente si limita ad
affermare che ”la solidarietà per il debito, se data, sorgerebbe al più presto
al momento dell’esigibilità dello stesso” e che “non è il caso dato che il
rapporto ipotecario è perfettamente in essere” (cfr. reclamo, p. 12);
che
nell’”accordo 27 novembre 1997” tra __________. e il ricorrente si legge che
“rimane dibattuta la posizione __________, in quanto il reclamante ritiene che
l’insinuazione non debba essere riconosciuta in quanto il mancato tempestivo
responso della creditrice allo scritto dell’amministratore (...) non preclude
di non riconoscere l’insinuazione, rimanendo se del caso alla creditrice la via
giudiziaria del riconoscimento della stessa, mentre la delegazione dei
creditori ritiene di non poter prescindere dall’accoglimento
dell’insinuazione”;
che
con scritto 1 dicembre 1997 indirizzato __________ e dall’amministrazione
speciale trasmesso in copia a questa Camera il 3 dicembre 1997, la __________,
ora __________, ha confermato in particolare di non intendere ritirare la
propria insinuazione di credito 29 novembre 1993 nel fallimento __________;
che
la decisione dell’amministrazione speciale del fallimento di ammettere e di
collocare il credito insinuato alla posizione 556 della graduatoria 5 luglio
1996 risulta essere chiara ed inequivocabile, per cui non vi è motivo dal punto
di vista procedurale per modificare la sua decisione, di modo che su questo
punto la graduatoria va confermata; con la sola precisazione che in
corrispondenza dell'insinuazione n. 104 nell'elenco delle insinuazioni riferita
al credito di Fr. 5'604'881,20 della __________ dovrà essere indicato
chiaramente che il fallito la contesta (art. 244 secondo periodo LEF e 55 primo
periodo RUF);
che
del resto dalla nuova graduatoria rettificata e trasmessa a questa Camera il 1
dicembre 1997 risulta che l’ammissione del credito della __________, così come
la sua collocazione in quinta classe alla posizione n. 556 sono stati approvati
dalla delegazione dei creditori (cfr. “decisione dell’assemblea del comitato
dei creditori dell’11.4.1997”);
che
su questo punto il reclamo dev’essere pertanto respinto;
che
per il resto la graduatoria così come rettificata a seguito dell’accordo 27
novembre 1997, unitamente al prospetto riassuntivo degli elenchi oneri ad essa
allegato, dovrà essere nuovamente depositata con le formalità di rito (cfr. K. Amonn/
D. Gasser, op. cit., § 46 n.44 p.372; P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 338),
atteso che il termine per insinuare ricorso ex art. 17 LEF su questioni
procedurali rispettivamente per promuovere l’azione di contestazione della
graduatoria ex art. 250 LEF inizierà a decorrere dalla pubblicazione del nuovo
deposito;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così disciplinato per normativa di
diritto federale;
Richiamati i disposti citati, in
particolare gli art. 17 e 244 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
reclamo 15 luglio 1996 __________, è parzialmente accolto.
1.1. La
posizione “__________ ” di complessivi fr. 5’604’881.20 ammessa e collocata in
quinta classe dall’amministrazione speciale del fallimento è confermata così
come iscritta nella graduatoria 5 luglio 1996, con l’aggiunta del provvedimento
denominato “Disposizione di collocazione no.556”, dell’indicazione della
"Decisione dell'assemblea del comitato dei creditori dell’11.4.1997"
e della formulazione "Il creditore (ndr: __________) ha rinunciato a
realizzare i pegni terzi", così come risultano dalla bozza di graduatoria
presentata a questa Camera il 1° dicembre 1997".
1.2. L'amministrazione
speciale del fallimento veglierà affinché sia indicato chiaramente al n. 104
dell'elenco delle insinuazioni che il fallito contesta il credito di fr.
5'604'881.20.
1.3. L’amministrazione
speciale del fallimento __________., __________, procederà al nuovo deposito
della graduatoria rettificata così come alla bozza presentata a questa Camera
il 1° dicembre 1997 e tenuto conto del dispositivo 1.1.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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