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Numero d'incarto:
15.1996.00122
Data decisione, Autorità:
08.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00122
Lugano
8 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1996 di
contro
l’operato dell’amministrazione speciale
nel fallimento di
in tema di allestimento della
graduatoria;
viste le osservazioni 21 agosto 1996 della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 8 aprile 1993
è stato pronunciato il fallimento di __________
che il 22 novembre 1993 ha
avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti del Distretto __________ (in
seguito UF) la prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata
designata __________ quale amministrazione speciale del fallimento;
che il 5 luglio 1996 la
graduatoria è stata depositata presso l’UF __________ nonché presso
l’amministrazione speciale del fallimento __________ e i creditori ne sono
stati avvertiti oltre che con avviso personale 3 luglio 1996, mediante avviso
pubblicato in stessa data sul __________ e sul __________;
che in siffatta
graduatoria, sub “2. Crediti garantiti da pegno manuale, __________ ” figura un
credito di complessivi fr. 7’604’203.93 a favore di __________ così iscritto:
"Credito
secondo contratto del 5.11.86 6’647’274.18
interessi
non pagati 942’172.50
8.75%
interessi da 1.4.93 da 8.4.93 14’757.25
Totale 7’604’203.93
garantito
da:
cartella
ipotecaria al portatore __________ 500’000.00
al
sesto rango, grava pure sulle PPP
parcella
400, __________
pegni
di terzi secondo lettera:
3
cartelle ipotecarie __________
di
ciascuna Fr. 100’000.-- gravanti sulla
particella
759, app. no.3 in __________ __________ 300’000.00
28
cartelle ipotecarie su un totale di
gravanti
sulle proprietà per piani __________ 725’000.00
proprietà
1
cartella ipotecaria 150’000.00
gravante
sui __________ (...)
La
richiesta annunciata di Fr. 7’604’203.93 viene accettata nelle richieste
garantite da pegni fondiari. Pegni di terzi gravante __________ Fr. 300’000.--
__________ di Fr. 150’000.-- saranno liquidati secondo Articolo 53 RUF fuori
della procedura fallimentare.”
che con scritto 11 luglio
1996 il patrocinatore della __________ ha comunicato all’amministrazione
speciale del fallimento l’intervenuta fusione della propria cliente con altra
società e la successiva cessione di tutti i crediti della __________ nei
confronti del fallito alla casa madre ____________________, __________,
chiedendo che da quel momento in avanti nel fallimento __________ venisse
indicata quale creditrice quest’ultima società;
che con reclamo 15 luglio
1996, erroneamente indirizzato direttamente a questa Camera, __________, si è
aggravata contro la graduatoria 5 luglio 1996, rilevando come nella stessa sia
stato iscritto soltanto il credito di fr. 7’604’203.93, mentre non figuri il
credito di fr. 521’277.60 oltre accessori notificato contemporaneamente al
primo, con scritto 28 aprile 1993; la reclamante ne chiede pertanto la verifica
da parte dell’amministrazione speciale e la collocazione nella graduatoria;
relativamente al credito già collocato (di fr. 7’604’203.93) la reclamante
chiede inoltre che quale creditrice venga iscritta la __________ e non più la
__________ come invece figura;
che nelle sue osservazioni
21 agosto 1996 __________. ha rilevato che:
-
“è
esatto che la reclamante il 28 aprile 1993 insinuò due crediti“;
-
“come
si può dedurre dal presente documento (scritto 28 aprile 1993 del patrocinatore
della __________ indirizzata all’ UF, ndr.) la creditrice fece valere alla
pagina 1 Fr. 7’589.446.68 più interessi e alla pagina 3 l’importo di Fr.
521.277.60”;
-
“quando
l’amministrazione speciale potè ritirare gli atti del fallito presso l’Ufficio
Fallimenti ricevette anche l’elenco delle insinuazioni”, dal quale però sarebbe
stata omessa la registrazione del credito di fr. 521’277.60 e;
-
“malauguratamente
questo sbaglio si trascinò, in quanto sia l’amministrazione speciale che il
comitato ristretto (recte: la delegazione) dei creditori (...) non si
accorsero che la creditrice aveva un secondo credito elencato nella pagina 3
(dello scritto 28 aprile 1993, n.d.r);
che per quanto riguarda
invece l’iscrizione della reclamante quale (nuova) creditrice dell’altra
pretesa (collocata), __________ ____________________ si limita ad osservare che
l’avvenuta “cessione __________ comunicata all’amministrazione l’11 luglio
1996, quindi ben diversi giorni dopo la pubblicazione nel __________ del 5
luglio 1996” e conclude chiedendo “che il credito insinuato il 28 aprile 1993
di fr. 521’277.60 più interessi sia ammesso e collocato nella graduatoria del
fallimento __________ ”;
che le censure sollevate
dal reclamante concernono aspetti procedurali connessi con l’allestimento della
graduatoria (in particolare la mancata verifica e collocamento di un credito da
parte dell’amministrazione fallimentare), per far valere i quali è data la via
del ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF 119 III 84, 115 III 144 cons. 1; 103 III
14 cons. 1 e rif.; CEF 16 agosto 1994 su reclamo K.R., cons. 3 e rif.; H. Fritzsche/
H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II,
Zurigo 1993, §49 p.303 n.17ss; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §46 p.371 n.41ss);
che agli atti risulta lo
scritto 28 aprile 1993 __________ indirizzato all’ UF dal quale si evince l’
insinuazione di due crediti, il primo di fr. 7’589’446.68 più interessi
dell’8,75% dal 1° aprile 1993 derivante dai contratti di credito 5 novembre
1986 e 22 maggio 1989 e garantito da pegno mobiliare e il secondo di fr.
521’277.60 più interessi del 10,75% derivante da un rapporto di fideiussione
solidale (atto pubblico 24 settembre 1984);
che l’amministrazione
speciale __________ dichiara nelle sue osservazioni 21 agosto 1996 di
riconoscere il credito della reclamante di fr. 521’277.60 così come risulta
dallo scritto 28 aprile 1996 __________ al quale fa esplicito riferimento (e
dunque fr. 521’277.60 più interessi al 10.75% dal 1° febbraio 1992), non
opponendosi alla sua collocazione nella graduatoria fallimentare;
che pertanto su questo
punto il gravame è evaso, atteso che l’amministrazione speciale del fallimento
procederà alla collocazione di siffatto credito conformemente agli art. 245 ss.
LEF;
che per quanto riguarda la
richiesta di rettifica del creditore per intervenuta cessione dei crediti,
benché l’indicazione nella graduatoria 5 luglio 1996 della (precedente)
__________ non costituisca alcuna irregolarità, corrispondendo da un lato a
quanto indicato nella notifica 28 aprile 1993 e dall’altro lato essendo stato
comunicato il cambiamento di creditore alla __________. soltanto dopo
l’allestimento e il deposito della graduatoria, alla luce della documentazione
prodotta con il reclamo (doc. 3: estratto dal FUSC del 27 febbraio 1996
relativo alla fusione __________ e contestuale assunzione di attivi e passivi
da parte della __________; e doc. 4: atto di cessione 19 aprile 1996 dei
crediti verso __________ __________) nulla si oppone a tenerne conto in
occasione del nuovo deposito della graduatoria, giacché eventuali contestazioni
di natura materiale relative al trasferimento dei crediti potranno essere fatti
valere mediante impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF;
che in questo senso il
gravame va accolto;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 244 ss. LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15 luglio 1996 __________,
è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. L’amministrazione
speciale __________, procederà alla collocazione nella graduatoria fallimentare
- a nome __________ - del credito di fr. 521’277.60 con interessi al 10.75% dal
1° febbraio 1992 , come allo scritto 28 aprile 1993 __________, rettificando
altresì gli importi globali corrispondenti nella graduatoria.
1.2. L’amministrazione
speciale __________, procederà altresì alla rettifica del titolare del credito
di fr. 7’604’203.93 collocato sub “2. Crediti garantiti da pegno manuale,
__________, e meglio sostituendo ___________
1.3. A modifiche avvenute
l’amministrazione speciale __________ procederà a nuovo deposito della
graduatoria nelle forme di rito.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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