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Numero d'incarto:
15.1996.00053
Data decisione, Autorità:
21.05.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00053
Lugano
21 maggio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 8 aprile 1996 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 22 aprile 1996 dell’UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 23 agosto 1995 risp. il 15 gennaio 1996 la
__________, __________ (in seguito: __________) e la __________, hanno chiesto
la prosecuzione delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro
__________.
B. Con provvedimento 4 aprile 1996 l’UE di Lugano ha
annullato i pignoramenti del 28 agosto 1995 e del 4 marzo 1996 contro __________
stabilendo che alle “domande di proseguire l’esecuzione sarà dato seguito con
l’emissione di due comminatorie di fallimento”, perché “da un accertamento
eseguito si è constato che l’escusso è iscritto nel Registro di commercio del
Distretto di Lugano quale socio gerente della __________ ”.
C. Con tempestivo reclamo 8 aprile 1996 __________ ha
postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 4 aprile 1996 dell’UE di
Lugano, atteso che:
-
”le
esecuzioni riguardano la mia persona per quanto riguarda la __________ e la mia
ditta __________ impresa di pittura per quanto riguarda la __________ ”;
-
”considerando
il fatto che il sottoscritto ha sempre assolto gli impegni con l’Ufficio di
esecuzione, quali il deposito di garanzie per il pagamento (mediante
pignoramenti di beni) ed i pagamenti rateizzati del vostro ufficio, non vedo
perché sospendere tali impegni ai quali ho sempre dato seguito, inoltre non
vedo il motivo di coinvolgere la ditta __________ della quale sono socio non
attivo, per delle esecuzioni che riguardano la mia persona”.
D. Il 15 aprile 1996 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ __________ nelle note esecuzioni due comminatorie di fallimento, che
sono state notificate al reclamante il 16 aprile 1996.
E. Con osservazioni 22 aprile 1996 l’UE di Lugano ha
chiesto la reiezione del gravame rilevando che la decisione del 4 aprile 1996 è
stata prolata dopo aver constatato che il reclamante è “iscritto a RC quale
socio gerente” di una società a garanzia limitata”.
F. Il reclamante risulta iscritto nel Registro di
commercio quale gerente con firma individuale della __________, con sede a
__________, iscritta il 21 gennaio 1994.
Considerato
in
diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su
reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Gilliéron, op.
cit., p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
__________ allega ritualmente una questione di
forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento
perché le esecuzioni “riguardano la mia persona” risp. “la mia ditta __________
impresa di pittura”. Inoltre il reclamante evidenzia di essere socio non attivo
della __________ __________
-
Il
reclamante era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è
iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di
fallimento e ancora quando l’UE di Lugano ha emesso il provvedimento impugnato,
quale socio gerente con firma individuale della __________, con sede a __________,
iscritta il 21 gennaio 1994.
-
Per l’art. 39 cpv. 1 n. 4bis LEF il reclamante è
quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento, che si prosegue, nel caso
di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento, irrilevante essendo la
circostanza che i crediti in esecuzione non riguardino l’attività della società
a garanzia limitata di cui __________ è socio gerente.
-
Ne
consegue che l’Ufficio di esecuzione di Lugano nel provvedimento impugnato si è
correttamente determinato. Le comminatorie di fallimento sono pertanto conformi
ai prescritti di diritto esecutivo e il reclamo va di conseguenza respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 39, 40 e 43 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 8 aprile 1996 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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