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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00046
Data decisione, Autorità:
22.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00046
Lugano
22 aprile 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 29 marzo 1996
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno nell'esecuzione ordinaria n. __________ promossa contro il
reclamante da
in
materia di pignoramento provvisorio;
viste le
osservazioni 1° aprile 1996 dell'UEF di Locarno;
ritenuto
di dover procedere in via analogica ex art. 9 cpv.2 LPR;
RITENUTO
IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con sentenza 12 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta da __________ __________ al PE n.
__________ dell'UEF di Locarno;
che
l'escusso non ha impugnato il pronunciato sommario e ha formulato il 3 ottobre
1995 azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF;
che
il 19 gennaio 1996 il __________ ha chiesto il pignoramento provvisorio;
che
l'11 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento provvisorio,
intimando il 18 marzo 1996 (recte: il 20, come rettamente ha evidenziato il
reclamante) il corrispondente atto di pignoramento provvisorio;
che
il 29 marzo 1996 __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento
dell'organo d'esecuzione, asseverando che non è ammissibile ordinare
pignoramenti provvisori quando il rigetto dell'opposizione non è ancora
divenuto definitivo perché l'escusso ha formulato tempestiva azione di
disconoscimento di debito;
che
l'escusso si è richiamato espressamente al cambiamento di giurisprudenza
operato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
nella sentenza 22 gennaio 1996;
che
il citato pronunciato, destinato a pubblicazione, non ha però la portata che il
reclamante sostiene;
che
infatti la massima Corte si è limitata ad affermare - modificando la
consolidata giurisprudenza quasi centenaria risalente a DTF 23 I 955-956 e
confermata in DTF 47 III 68 e 55 III 173 cons.2, allineandosi mutatis mutandis all'opinio
iuris ticinese in Rep 1993 p.123 n.3a - che il pignoramento provvisorio
presuppone che la sentenza di rigetto provvisorio sia cresciuta in giudicato
formale;
che
nel caso di specie siffatto presupposto si realizza, atteso che __________ non
ha impugnato il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio, che è pertanto
cresciuto in giudicato formale;
che
l'azione di disconoscimento di debito, tempestivamente promossa dall'escusso, è
inidonea ad evitare il pignoramento provvisorio, pur impedendo che divenga
definitivo (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §19 n.58-59);
che
il reclamo va pertanto respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67
cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamato
l'art. 83 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 29 marzo 1996 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: ____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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