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Numero d'incarto:
15.1996.00039
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00039
Lugano
25 settembre 1996 C/fc/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 12 marzo 1996 della
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in
tema di luogo dell’esecuzione;
richiamato il decreto presidenziale 13 marzo 1996 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni:
29 marzo 1996 della __________
- aprile 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti:
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda d’esecuzione 29 febbraio 1996 __________
ha chiesto all’UE di Lugano di procedere in via esecutiva per Fr. 742’602.44
contro “__________, c/o __________ nella persona del sig. __________ ”,
indicando che si tratta di “sede d’impresa escutibile ai sensi dell’art. 50
cpv. 1 LEF”.
B. Il
- marzo 1996 l’UE di Lugano ha emesso contro __________ __________. il PE in
via ordinaria n. __________, notificato alla __________ di __________ il 4
marzo successivo.
C. Con
tempestivo reclamo 12 marzo 1996 la __________ __________ ha postulato, con
protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del PE, atteso che:
-
”la
__________, intende escutere la __________, presso la sede d’impresa ai sensi dell’art.
50 cpv. 1 LEF in Svizzera”;
-
”da
informazioni assunte presso l’Ufficio di esecuzione risulterebbe che la
__________ non abbia prodotto alcuna documentazione a suffragio del foro ai
sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF”;
-
”il
foro straordinario dell’art. 50 cpv. 1 LEF è ammesso se sono adempiute
cumulativamente due condizioni e precisamente il debitore deve avere una
azienda in Svizzera e l’esecuzione in Svizzera deve riferirsi ai debiti di tale
azienda in Svizzera”;
-
”per
azienda non basta un mero recapito in Svizzera”;
-
”quanto
indicato dal creditore nella domanda di esecuzione deve essere verificato
dall’Ufficio di esecuzione, in particolare per quanto attiene il foro
esecutivo”;
D. Con osservazioni 29 marzo 1996 __________ si è opposta
al gravame, con protesta di spese e ripetibili, asseverando che l’UE di Lugano
ha steso correttamente “il precetto esecutivo (art. 69 LEF) e lo ha notificato
al debitore (art. 71 LEF) senza particolari verifiche, essendo la domanda di
esecuzione formalmente corretta”.
L’osservante
rileva che sebbene l’art. 50 cpv. 1 LEF preveda “due condizioni cumulative,
ossia l’esistenza di una azienda in Svizzera e la connessione con gli affari di
quest’ultima (...) solo la prima condizione può formare oggetto di reclamo
all’Autorità di vigilanza, mentre la seconda è questione di merito, che va se
del caso risolta dall’Autorità giudiziaria”.
A
mente di __________ “l’escussa, pur avendo formalmente sede alle __________,
gestisce in realtà i propri affari presso gli uffici della __________ di
__________ tramite i signori __________, e __________ ”. L’esistenza ad
__________ di un’azienda della __________ ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF è
dimostrata “dalla carta intestata della stessa __________, dalla quale risulta
che tutta la corrispondenza deve essere indirizzata alla __________ ad
__________ ”. Per l’osservante “se tutta la corrispondenza, per volontà stessa
dell’escussa, deve essere indirizzata ad __________ ciò significa evidentemente
che in tale località essa svolge e tratta i suoi affari”. Inoltre “tutta la
corrispondenza tra le parti inerente le operazioni che hanno generato le
fatture rimaste impagate e oggetto della procedura esecutiva è sempre stata
indirizzata agli uffici di __________, conformemente alla volontà dell’escussa”,
non avendo la __________ mai avuto contatti con la sede principale alle isole
__________. Dall’estratto del registro di commercio concernente la sede
principale di __________ risulta che quale direttore figura __________, quale
presidente , quali vice-presidente __________ e __________ tutti
presso la “ ”: la reclamante ”ha pertanto in Svizzera ben più di un
semplice recapito, bensì il proprio centro dirigenziale di tutti i propri
affari.
E. Con osservazioni 1. aprile 1996 l’UE di Lugano si è
rimesso alla decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello quale Autorità di vigilanza.
Considerato
in
diritto:
-
La reclamante contesta la competenza territoriale
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano sostanzialmente perché essa ha la propria
sede alle isole delle __________ e in concreto non sarebbe data la competenza
ex art. 50 cpv. 1 LEF di un Ufficio di esecuzione svizzero.
-
Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le
società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le
persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro
amministrazione. Essendo la __________ iscritta nel registro di commercio di
uno Stato estero quale società a garanzia limitata, essa non può essere escussa
in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.
-
Ex art. 50 cpv. 1 LEF per le obbligazioni assunte a
conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero
possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative
devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere foro esecutivo ex art.
50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore
domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere
in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera.
Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un
debitore domiciliato all’estero, può essere sottoposta all’Autorità di
vigilanza in via di reclamo, atteso che quella a sapere se le pretese per le
quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto
dell’azienda svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15).
Per
creare il foro dell’esecuzione ex art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l’azienda
in Svizzera del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di
commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi).
-
Dalla documentazione agli atti risulta che __________
ha sempre indirizzato la corrispondenza diretta a __________ __________ alla
__________ di __________, segnatamente all’attenzione di , e
__________ (doc. da 9.1. a 9.18, da 10.1. a 10.11.). La medesima __________ in
tutte le fatture da lei emesse ha indicato quale indirizzo, al quale deve
essere trasmessa la corrispondenza che la riguarda, la “ ” (doc. 6 e
plico doc. da 10.1. a 10.11). In realtà quindi __________ presidente del
consiglio di amministrazione e direttore della reclamante, __________, vice-presidente,
e __________, hanno diretto la ________ da __________ dai locali della
__________, indicando tra l’altro __________ quale sede commerciale effettiva.
Questi fatti dimostrano chiaramente perlomeno l’esistenza di una azienda della
reclamante ad __________ Ci si potrebbe inoltre chiedere, come ha fatto il
Tribunale federale in DTF 114 III 12, in un caso molto simile a quello
in esame, se la sede sociale della __________ alle __________ non sia
addirittura fittizia. Ne consegue che vi è in concreto un foro esecutivo ex art.
50 cpv. 1 LEF ad __________ e che quindi l’emissione del PE n. __________ da
parte dell’UE di Lugano è stata corretta.
-
Il reclamo 12 marzo 1996 __________ è respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 46 cpv. 2 e 50 cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
Il
reclamo 12 marzo 1996 __________, è respinto.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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