AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00015
Data decisione, Autorità:
30.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00015
Lugano
30 settembre 1996 /C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 1 febbraio 1996
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
reclamante dalla
in
tema di notifica di precetto esecutivo nelle forme edittali e di rivendicazione
di oggetti pignorati;
richiamato
il decreto presidenziale 1. febbraio 1996 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
viste
le osservazioni:
19 febbraio 1996 della __________
- marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 17 settembre 1992
__________ ha chiesto all’UEF di Locarno di procedere contro __________ per
l’incasso di Fr. 167’824.90 oltre accessori.
B. Il 28 settembre 1992 l’UEF di Locarno ha emesso un
primo, il 22 febbraio 1993 un secondo, il 9 giugno 1993 un terzo e il 20
ottobre 1993 un quarto precetto esecutivo n. __________, nessuno dei quali ha
potuto essere notificato alla reclamante.
C. Dopo “svariati e infruttuosi tentativi di notifica e
data l’attuale irreperibilità della signora __________” (cfr. scritto 28
gennaio 1994 dell’UEF di Locarno allo studio legale __________ _), con
provvedimento 1. febbraio 1994 l’UEF di Locarno ha notificato alla debitrice il
noto PE nella forma edittale.
D. Non avendo la debitrice interposto opposizione al PE,
il 25 marzo 1994 la __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.
E. L’11 aprile 1994 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla
debitrice l’avviso di pignoramento.
F. Il 29 novembre 1994 nel locale di sicurezza del
“__________ __________” l’UE di Zurigo ha pignorato nell’esecuzione promossa
dalla __________a seguito di rogatoria di pignoramento dell’UEF di Locarno,
cinque quadri e un orologio da polso da uomo.
G. Il 15 aprile 1995 l’UEF ha pignorato presso l’escussa
e alla sua presenza venticinque beni mobili indicati nel relativo verbale di
pignoramento.
H. Il 25 settembre 1995 la creditrice ha chiesto la
vendita degli oggetti pignorati.
I. Il 29 settembre 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso
alla debitrice la comunicazione della domanda di vendita.
L. Con scritto 9 ottobre 1995 l’escussa ha comunicato all’UEF
di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di
annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l’importo in
esecuzione entro il 17 ottobre 1995.
M. Con provvedimento 3 gennaio 1996 l’UEF di Locarno, non
avendo __________ saldato il credito in esecuzione, ha fissato al 1. febbraio
1996 la vendita degli oggetti pignorati presso l’escussa.
N. Con rogatoria di vendita 3 gennaio 1996 l’UEF di
Locarno ha chiesto all’UE di Zurigo 1 di procedere alla realizzazione dei beni
indicati nel verbale di pignoramento del 29 novembre 1994 depositati presso il
__________. Il 30 gennaio 1996 l’UE di Zurigo 1 ha comunicato all’UEF di
Locarno che tali beni si trovano dal 25 novembre 1995 presso il Ministero
pubblico a Lugano.
O. Con reclamo 1. febbraio 1996 __________ ha postulato
la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno e
di “tutti gli atti compiuti nel suo ambito”, atteso che:
-
”il
30 agosto 1993 (la reclamante) ha subito un grave sinistro casalingo”;
-
”la
stessa è di salute cagionevole, ha difficoltà di udito e deambula difficilmente
in casa con l’ausilio di una particolare stampella di appoggio. Pertanto a
volte capita che non senta del tutto il campanello suonare, oppure che
intercorrano lunghi minuti tra il suono del campanello e l’apertura della
porta, tempo comunque necessario alla signora __________ per trascinarsi dal
letto fino alla porta di entrata del proprio appartamento;
-
”dev’essere
pertanto successo che la signora __________ non abbia sentito o non sia
arrivata in tempo ad aprire al cursore o all’agente che, si suppone, ha cercato
di notificarle il PE di compendio dell’esecuzione n. __________ Tant’è che con
pubblicazione ________ è stato notificato il PE nelle forme edittali”;
-
”in
virtù di una verifica della propria situazione esecutiva, la signora __________
ha incaricato lo scrivente patrocinatore ad esaminare con l’UEF di Locarno per
quale motivo aveva ricevuto una comunicazione dallo stesso a inizio gennaio
1996”;
-
”dalla
ricerca effettuata il 30.1.1996 è emerso che è stato fissato per il 1. febbraio
1996 un incanto, e meglio quello dei beni oggetto del verbale di pignoramento
doc. 6 e 7”;
-
”l’esecuzione
promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in
danno della signora __________”;
-
”il
fatto che il PE non sia stato notificato nelle forme normali ha di certo
comportato per la signora __________ l’impossibilità di far valere le proprie
ragioni in ambito giudiziario”;
-
”la
notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso
eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero
irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto
malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d’ingresso”;
-
”la
signora __________ è sempre stata domiciliata regolarmente in via __________,
motivo per il quale la notifica nelle forme edittali non era giustificata”;
-
”questo
difetto della notifica rende l’esecuzione n. __________ radicalmente nulla
essendo l’unico mezzo per ristabilire i diritti del debitore, quello di
annullare ab origine l’esecuzione promossa contro la reclamante”;
-
”i
quadri oggetto dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore
superiore a Fr. 100’000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene
l’orologio posizione n. 31 d’oro (non dorato) del valore di acquisto di Fr.
25’000.--/30’000.--”.
P. Con osservazioni 19 febbraio 1996 la
____________________ __________ ha postulato, con protesta di spese e
ripetibili, la reiezione del gravame.
La
creditrice assevera che nel settembre 1992 ha avviato la procedura esecutiva
contro la signora __________ e il precetto esecutivo veniva pubblicato
__________ perché “non aveva potuto essere notificato, nonostante i numerosi
tentativi, per le vie ordinarie in quanto la debitrice era sempre irrangiungibile”.
A
mente della creditrice “durante tutta la procedura esecutiva, pendente già dal
principio del 1994, la signora __________ è rimasta silente, non sollevando mai
alcuna opposizione”. A seguito della notifica di un atto tramite foglio
ufficiale si presume la sua conoscenza da parte di ogni soggetto giuridico: ne
consegue quindi che dal 1. febbraio 1994 alla reclamante era formalmente nota
la procedura esecutiva pendente nei suoi confronti. Un’eventuale obiezione a
tale forma di notifica andava pertanto sollevata entro dieci giorni: “ne
consegue che tutte le censure sollevate con il reclamo a ben due anni dalla
pubblicazione del precetto sono manifestamente tardive”.
Q. Con osservazioni 1. marzo 1996 l’UEF di Locarno ha
chiesto la declaratoria di nullità del gravame, perché “la domanda di
esecuzione è stata notificata nelle vie edittali il 1. febbraio 1994”.
L’ufficio rileva che “il tentativo di notifica nelle forme normali del PE in
oggetto è stata provata in vari modi e pure con l’intervento del Ministero
pubblico e dell’UEF di Zurigo 4”.
Considerato
in diritto:
- Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di
vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Con
scritto 9 ottobre 1995 l’escussa ha comunicato all’UEF di Locarno di nulla
dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la
pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l’importo in esecuzione
entro il 17 ottobre 1995.
Al
più tardi il 9 ottobre 1995 __________ ha quindi saputo dell’emissione del PE
n. __________ e della notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale
Cantonale. Ne consegue che il reclamo 1. febbraio 1996 di __________ risulta
abbondantemente tardivo.
-
Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è
opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da
respingere anche nel merito.
-
__________ postula la declaratoria di nullità
dell’esecuzione n. __________, aggravandosi contro la pubblicazione del PE
nelle forme edittali perché ella è sempre stata domiciliata a Locarno e ”la
notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso
eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero
irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto
malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d’ingresso”.
a) Di principio vi è la possibilità di notificare atti
esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione
(cfr. CEF 5 maggio 1988 consid. 1 su reclamo di A. SA, 20 agosto 1986 consid.
4 in re CH c. M.M.K.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 14 m. 13): tale presupposto si
realizza nella concreta fattispecie, luogo dell'esecuzione essendo Locarno dove
l’escussa è domiciliata (art. 46 cpv. 1 LEF).
b) La notifica di un atto esecutivo avviene di regola
con la consegna dello stesso al suo destinatario (art. 66 cpv. 1 LEF; ZR
81/1982 n. 58 p. 142).
Per
l'art. 66 cpv. 4 LEF se il domicilio del debitore non è conosciuto la
notificazione si fa mediante pubblicazione. La notifica nelle vie edittali
costituisce l'ultima ratio e si attua solo quando non è possibile procedere
altrimenti. Ad essa non si può far capo prima che il creditore e l'ufficio
delle esecuzioni abbiano intrapreso tutte le ricerche adeguate alla situazione
di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione
al debitore (DTF 112 III 7, 64 III 43): la notificazione mediante
pubblicazione può quindi avvenire soltanto quando, malgrado appropriate
indagini, non si è potuto accertare il luogo di domicilio o di residenza del
debitore o quando tali indagini appaiano senz'altro inutili (DTF 64 III
43, 56 I 94 ss.; ZR 81/1982 n. 58 p. 143 e rif. ivi; Fritzsche/Walder,
op. cit., § 14 m. 27).
La
giurisprudenza ammette che la notifica nelle forme edittali è pure possibile
quando l'escusso ha domicilio conosciuto, sia che -come nel caso di specie- il
creditore abiti in Svizzera, sia nel caso di un creditore domiciliato
all'estero ma al beneficio di un titolo esecutivo svizzero o di un titolo
equivalente riconosciuto da una Convenzione internazionale, qualora sia
impossibile notificargli ufficialmente gli atti (DTF 103 III 5, 79
III 136, 68 III 15).
c) Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha emesso contro
__________ nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 1992 e il 20 ottobre
1993 ben quattro precetti esecutivi n. __________ nessuno dei quali ha potuto
essere notificato alla debitrice al suo domicilio di Locarno, nemmeno con
l’ausilio della Polizia e del Ministero Pubblico Sopracenerino. Ne consegue che
in siffatte circostanze il provvedimento 1. febbraio 1994 dell’UEF di Locarno
di notificare alla debitrice il noto PE nella forma edittale (___________) è
stato corretto, ritenuto che tutti i tentativi di notifica al domicilio sono
risultati infruttuosi e pertanto l’Ufficio poteva legittimamente ritenere
impossibile la notifica dell’atto esecutivo al domicilio della debitrice.
d) In via abbondanziale va ancora rilevato che il
precetto esecutivo e gli altri atti esecutivi notificati nelle vie edittali,
benché non siano adempiuti i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF, non sono
nulli (DTF 75 III 83-84 e 64 III 40 ss.; ZR 1995 n. 53 p. 162; Fritzsche/Walder,
op. cit., § 14 n. 57). Infatti un atto esecutivo notificato in termini
manchevoli, ma comunque giunto al destinatario, è comunque valido (ZR
1995 n. 53 p. 162), non pregiudicando la tutela dei legittimi interessi
dell’escusso che può far valere i suoi mezzi di difesa nei termini che
decorrono dalla conoscenza della notifica.
- La reclamante assevera che ”l’esecuzione promossa
dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno
della signora __________ ” e che ”il fatto che il PE non sia stato notificato
nelle forme normali ha di certo comportato per la signora __________
l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in ambito giudiziario”.
a) Asserendo di non essere debitrice della procedente,
segnatamente perché ”l’esecuzione promossa dalla __________ ha origine in una
truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________ ”, la
reclamante allega questioni di merito che sfuggono al potere di cognizione
dell’Autorità di vigilanza. L’escussa doveva far valere le sue allegazioni
nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in
via ordinaria con l’azione di disconoscimento del debito.
b) __________ è comunque resa attenta che non subirà alcun
pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del caso e dopo aver
pagato l’importo in esecuzione, all’istituto della ripetizione dell’indebito ex
art. 86 LEF, ovviamente nell’ipotesi ancor tutta da verificare che ne ricorrano
i presupposti.
- La reclamante evidenzia infine che i quadri “dalle
posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr.
100’000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene l’orologio
posizione n. 31 d’oro (non dorato) del valore di acquisto di Fr.
25’000.--/30’000.--”.
a) l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare gli
oggetti in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati
anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF 84 III
83).
b) La debitrice non ha interposto opposizione
nell’esecuzione n. __________. L’UEF di Locarno si è quindi determinato
correttamente: infatti quando non vi è opposizione, la procedura esecutiva deve
continuare su richiesta della creditrice con il pignoramento e, ricevuta la
domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 116 cpv. 1 LEF), con
l’avviso alla debitrice che quest’ultima ha domandato la realizzazione (art.
120 LEF) e con la conseguente realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF).
c) Né l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza
possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia
di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come
quella sul diritto di proprietà di un oggetto (DTF 72 III 16, 48 III
39).
Quando,
come in concreto, la debitrice rivendica per il figlio l’esclusiva proprietà di
parte dei beni pignorati, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF
72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di
Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF relativamente ai
quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e all’orologio sub n. 31 del verbale
di pignoramento.
Nelle
more della procedura di rivendicazione l’incanto di questi oggetti rimarrà
sospeso.
- Il reclamo 1. febbraio 1996 __________ è quindi
irricevibile per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 46 cpv. 1, 66 cpv. 1 e 4, 86, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv.
1, 120, 122 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA
- Il reclamo 1. febbraio 1996 __________, è irricevibile
per tardività.
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di dare inizio alla
procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti
alle posizioni da 26 a 30 e all’orologio sub n. 31 del verbale di pignoramento.
2.1. Non si procederà all’incanto di questi beni fino ad
evasione della procedura di rivendicazione.
- Intimazione: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster