Supervisory complaint against bankruptcy warnings dismissed

15.1995.99Other CourtJun 1, 1995Dismissed

Summary

The complainant challenged two bankruptcy warnings issued by the Lugano enforcement office after definitive rejection of objections in two debt-enforcement files. The supervisory authority held that a complaint against service of a bankruptcy warning is only available for formal defects or other limited grounds, such as lack of ordinary bankruptcy status, public-law claims, pending debt-disavowal litigation, non-final objection-dismissal decisions, or territorial incompetence of the enforcement office. Because the complainant relied only on substantive objections, notably about the insurance relationship, the authority found itself without competence to review the matter and dismissed the complaint. No costs or compensation were ordered.

Regest

Art. 17 and 161 SchKG; supervisory complaint against notification of a bankruptcy warning: the supervisory authority may examine only formal defects and the limited jurisdictional or procedural grounds that affect the issuance of the warning; it cannot review substantive objections to the underlying claim. Arguments that should have been raised in the objection-removal proceedings are inadmissible in the supervisory complaint (consid. 1-3). If the complaint is dismissed, no costs are charged and no indemnity is awarded under Art. 67(2) and 68(2) OTLEF (consid. 4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.99

Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00099

Lugano

  1. giugno 1995/B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 4 aprile 1995 di


Contro

l’operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro le comminatorie di fallimento 21 febbraio 1995 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la reclamante da

__________;

viste le osservazioni 19 aprile 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due premi di ciascun Fr. 160.40 oltre interessi e accessori.

Avendo l’escussa interposto opposizioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisioni 17 novembre 1994 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha respinto le opposizioni ai PE n. __________ e __________ in via definitiva.

B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 21 febbraio 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificate all’escussa il 27 marzo 1995.

C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravata __________ contestandone l’emissione in quanto avrebbe disdetto l’assicurazione con effetto dal 31 dicembre 1991, trovandosi per un lungo periodo all’estero, dove era già assicurata, e avendo chiesto alla __________ di assicurarla nuovamente a partire dal 1. gennaio 1995.

D. L’UE di Lugano osserva di aver emesso le comminatorie di fallimento essendo allegate alle relative richieste sia i PE che le sentenze di rigetto delle opposizioni del Giudice di pace con i relativi timbri di crescita in giudicato.

considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, P. 252):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione:

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.


solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nelle procedure di rigetto delle opposizioni.

  1. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia: 1. Il reclamo 4 aprile 1995 __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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