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15.1995.97 ΓÇó Rent allowance in minimum subsistence before next termination date
15.1995.97Other CourtApr 18, 1995Dismissed
A creditor complained against the Lugano debt enforcement office's certificate of loss, arguing that the debtor's housing expense should have been limited to CHF 600 per month because he lived alone. The court held that a rent of CHF 1,350 was indeed excessive for subsistence purposes, but it had to be taken into account until the earliest contractual termination date, namely 31 October 1995. As a result, no attachable surplus existed, so the certificate of loss was correctly issued and the complaint was rejected. No costs or compensation were ordered.
Arts. 17 and 93 LEF; minimum subsistence calculation and rent allowance: the enforcement authorities must take into account the actual contractual rent of the debtor until the earliest admissible termination date, even if the rent appears manifestly excessive in light of the debtor's economic situation. A reduction to a normal housing cost is in principle possible only prospectively and with respect for contractual notice periods; only after that date may a lower, customary rent for an adequate dwelling be imputed. If, taking account of the actual rent until the next valid termination date, no attachable surplus remains, the certificate of loss is lawful. Costs and compensation may be waived under Arts. 67 cpv. 2 and 68 cpv. 2 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.97
Data decisione, Autorità: 18.04.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00097
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 8 settembre 1994 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano contestante l'attestato carenza beni 31 agosto 1994 emesso nell'esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante
contro
viste le osservazioni 26 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 7’035.85 .
B. Dal verbale di pignoramento 29 agosto 1994 risulta che il debitore lavora come indipendente e guadagna Fr. 2’100.-- al mese. Le sue spese ammontano mensilmente a Fr. 1’350.-- per l’affitto, Fr. 120.-- per la cassa malati. Inoltre deve versare Fr. 950.-- al mese di alimenti al figlio minorenne e all’ex moglie. L’autovettura è in leasing. Non possiede beni pignorabili.
In data 31 agosto 1994 l’UE di Lugano ha trasmesso alla creditrice un’attestato di carenza beni.
C. Contro l’attestato di carenza beni si è aggravata la __________ argomentando che al debitore va riconosciuto per la pigione un importo di Fr. 600.-- mensili al massimo, considerato che si tratta di persona singola vivente ad __________
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 2’100.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’350.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa ad __________ A sostegno del proprio assunto ha prodotto il contratto di locazione concluso il 28 ottobre 1992 tra la __________ quale locatrice ed il debitore quale conduttore con un canone locatizio mensile di Fr. 1’350.-- compreso il garage. Il periodo d’affitto ha avuto inizio il 1. novembre 1992 con durata indeterminata, la disdetta potendo essere data con un preavviso di tre mesi alle scadenze 31 ottobre, la prima volta per il 31 ottobre 1993.
d) E` di tutta evidenza che Fr. 1’350.-- mensili quale canone locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’100.--, costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta.
Per la clausola contrattuale di cui al punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 ottobre 1995 con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso, e pertanto entro il 31 luglio 1995. In altre parole, è facoltà di __________ di disdire il rapporto contrattuale per il 31 ottobre 1995 con disdetta da formulare entro il 31 luglio 1995.
Ne consegue che fino al 31 ottobre 1995 al debitore devono essere riconosciuti Fr. 1’350.-- mensili a titolo di canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso un attestato di carenza beni.
Va tuttavia rilevato che nel caso in cui la __________ dovesse ulteriormente procedere in via di pignoramento, a __________ per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. novembre 1995, un importo mensile di Fr. 600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un monolocale ad __________ o in un comune viciniore.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
Il reclamo 8 settembre 1994 __________, è respinto nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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