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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.67
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, CEF
Incarto n.
15.95.00067
Lugano
15 aprile 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 dicembre 1993 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 6/16
dicembre 1993 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dallo
rappr.
__________;
viste le osservazioni: -
4 gennaio 1994 dello __________
- 18
gennaio 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto
presidenziale 30 dicembre 1993 al ricorso non è stato concesso effetto
sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Lo
__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’835.10.
B. Con
atto di pignoramento 6/16 dicembre 1993 l’UE di Lugano ha pignorato l’indennità
di disoccupazione del ricorrente per l’importo eccedente il minimo di esistenza
di Fr. 1’350.-- al mese, sulla base del seguente computo:
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 845.--
figli minorenni Fr. 255.--
C.M., ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 250.--
totale Fr.
1’350.--
C. Contro
siffatta determinazione si è aggravato __________ argomentando in sostanza che
l’importo percepito dalla Cassa di disoccupazione è assolutamente necessario al
suo sostentamento e a quello della sua famiglia.
D. Delle
osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
E. Interrogato
formalmente il ricorrente ha dichiarato che in tre o quattro occasioni gli è
stata pignorata la parte dell’indennità di disoccupazione eccedente il minimo
vitale di Fr. 1’350.--.
Considerato
in diritto
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione
sono tennute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12
cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
a) Le
dichiarazioni delle parti non sono risolutive poiché in forza del principio
inquisitorio le prove devono essere assunte d’ufficio e i fatti verificati senza
riguardo alla provenienza dei ragguagli o alle ammissioni degli interessati
(cfr. DTF 109 II 398 cons. 2c secondo cui il principio inquisitorio non esime
l’interessato dal sostanziare e documentare le proprie allegazioni - cfr. DTF
106 Ib 80 cons. 2aa con richiami - nè impone all’autorità l’obbligo di assumere
mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di
rilievo - cfr. DTF 106 Ia 162 cons. 2b con riferimenti).
b) L’UE
di Lugano ha eseguito il pignoramento in oggetto sulla base della Tabella dei
minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella),
in vigore in quel momento, e delle spese fatte valere dal ricorrente stesso,
ritenendo che non occorressero ulteriori chiarimenti. __________ con il suo ricorso
ha semplicemente contestato l’atto di pignoramento in generale, senza tuttavia
chiedere il riconoscimento di spese specifiche, da considerare oltre
all’importo base mensile e alle spese già computate dall’UE. Pertanto in
mancanza di indicazioni concrete e dei necessari giustificativi la sua
richiesta va in linea di principio respinta.
c) Ciò
nonostante, essendo entrata in vigore dal 1. gennaio 1994 la nuova Tabella,
occorre tenere conto del nuovo importo base mensile per persona che vive sola
aumentato a Fr. 925.-- al mese (punto 1.1 della Tabella) e del supplemento per
figli minorenni aumentato a Fr. 300.-- al mese (punto 1.2.1. della Tabella).
Pertanto
dal 1. gennaio 1994 il minimo di esistenza di __________ è calcolato come
segue:
Minimo
di esistenza
minimo base Fr.
925.--
figli minorenni Fr.
300.--
C.M., ass. inf.,
disocc., C.P. Fr.
250.--
totale Fr.
1’475.--
Da
pignorare è quindi a partire dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno (art.
93 cpv. 2 LEF) l’indennità di disoccupazione del ricorrente eccedente il minimo
di esistenza mensile di Fr. 1’475.--.
- Il
ricorso 24 dicembre 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 24 dicembre 1993 di ____________________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 6/16 dicembre 1993 dell’UE di Lugano è riformato
nel senso che dell’indennità di disoccupazione percepita da __________ è
pignorato dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno l’importo eccedente il
minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--, in luogo di Fr.
1’350.-.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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