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Numero d'incarto:
15.1995.246
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00246
Lugano
10
gennaio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 dicembre 1995 di
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in
materia di atto di pignoramento e sospensione delle esecuzioni a tempo
determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
viste le osservazioni 20 dicembre 1995 dell’UEF di
Bellinzona;
considerato
IN FATTO E IN DIRITTO:
che
il 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha dichiarato privo d'oggetto il reclamo
di __________ contro la contestazione dell'atto di pignoramento, avuto riguardo
alla sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera con la quale sono stati respinti
due reclami formulati dal plurireclamante il 9 maggio 1995 contro l'atto di
pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995;
che
con lo stesso provvedimento 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha ritenuto
evasa la richiesta di sospensione delle esecuzioni per malattia, con riferimento
al pregresso pronunciato 14 novembre 1995 dell'organo d'esecuzione;
che
il provvedimento 7 dicembre 1995 è stato reso dall'UEF di Bellinzona in
applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR, segnatamente con
l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che
con tempestivo reclamo 18 dicembre 1995, con richiesta di effetto sospensivo,
__________ ha richiamato le note allegazioni del 2 novembre 1995 e negato
all'UEF di Bellinzona il diritto di determinarsi così come al provvedimento 7
dicembre 1995, ritenuto altresì che "la decisione della CEF di Lugano del
31.10.1995 è stata intimata solo il 9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre
1995, per cui la data 31.10.1995 è una data giuridicamente fasulla";
che,
sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo stato di riparto 28 aprile 1995
dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale con sentenza 5 dicembre 1995 ha
respinto il ricorso 17 novembre 1995 di __________ contro la sentenza 31
ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
-
le
censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
-
"infatti
l'atto di pignoramento è stato compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e
contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per
l'attuazione della LEF del 18 dicembre 1891 (RS 281.31)";
-
"contenendo
tale atto tutte le indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto
a dolersi della mancata indicazione delle precedenti decisioni
giudiziarie", di cui peraltro era ben cognito;
-
"se
è vero che tale formulario reca sul retro l'indicazione prestampata pignoramento
di salario, ogni dubbio in proposito è dissipato dal fatto che l'ordine di
trattenuta è stato impartito alla Cassa pensione dei dipendenti dello
Stato";
-
"dovendo
essere confermato l'atto di pignoramento, la parallela richiesta di modifica
dello stato di riparto cade nel vuoto";
-
"il
ricorso, manifestamente infondato e temerario, deve essere respinto, e che si
giustifica di addossare al ricorrente le spese processuali in applicazione
dell'art. 67 cpv.3 OTLEF", determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che
__________ non è legittimato a reiterare ad libitum censure riferite all'atto
di pignoramento 7 marzo 1995 e allo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di
Bellinzona, già definite giudizialmente nei termini sopra richiamati;
che
su questo punto il provvedimento 7 dicembre 1995 dell'UEF di Bellinzona non ha
portata propria, essendo stato superato della sentenza 31 ottobre 1995 di
questa Camera, poi confermata dalla sentenza 5 dicembre 1995 del Tribunale
federale;
che,
sulla domanda di sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF, va ricordato che
già il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di Bellinzona aveva sospeso
le esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31 agosto 1995;
che
il 15 settembre 1995 __________ aveva chiesto un'ulteriore proroga sulla base
del certificato medico 20 settembre 1995 del Dott. __________, prodotto successivamente,
attestante che "il paziente ripresenta degli importanti disturbi psichici
e necessiterebbe quindi di ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va
esclusa "l'eventualità di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente
psichiatrico nel caso in cui vi fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che
con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante il pregresso certificato
medico, il Dott. __________ aveva reso noto all'UEF di Bellinzona che il
paziente ha richiesto "in modo perentorio una pronta evasione della sua
causa dichiarandosi pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato
seguito alla sua richiesta";
che
la domanda di proroga era stata respinta dall'UEF di Bellinzona con provvedimento
14 novembre 1995, atteso che:
-
l'art. 61 LEF va applicato in modo restrittivo;
-
la
grave malattia deve privare il debitore del suo guadagno, ciò che non è il caso
per il reclamante al beneficio della pensione;
-
l'UEF
ha già concesso a __________ due sospensioni per "aiutarlo a sistemare le
sue pratiche";
-
il
reclamante è curato ambulatoriamente e non si può quindi parlare di grave
malattia;
che
__________ si era tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo
d'esecuzione, asseverando in sostanza che "non vi è dubbio che sia ormai
affetto da una grave malattia permanente causatami dai miei creditori,
dall'UEF, dalla Cassa Pensioni e dalla CEF, colpevoli di soprusi legali e abusi
psichiatrici nei miei confronti";
che
il reclamante aveva postulato un'ulteriore sospensione fino al 31 dicembre
1995, ritenuto che "i creditori e le Autorità in causa si impegnano a
concludere entro il 31 dicembre 1995 un atto di transazione con il sig.
__________ in base alle annesse proposte";
che
con sentenza 14 dicembre 1995 (inc. n. 15.95.240) questa Camera ha respinto il
gravame, ritenuto che:
-
ex
art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli
la sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato;
-
la
norma, di chiare connotazioni sociali, intende consentire a chi, per grave
malattia, non è in grado di lavorare e quindi è impossibilitato - per fatto a
lui non imputabile - a conseguire un reddito da lavoro di recuperare le energie
necessarie per reinserirsi nel ciclo produttivo, a tutto vantaggio non solo
dell'interessato ma anche dei suoi creditori;
-
che
l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto in senso restrittivo (DTF 105
III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986 p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n.1 ad art. 61 LEF, p.131-132);
-
il
reddito di __________ oggetto di pignoramento è reddito da pensione e non da
lavoro e pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in linea di principio
incidenza sul reddito pignorabile;
-
la
sola censura ipotizzabile potrebbe semmai essere quella di eccessiva clemenza
nel concedere le pregresse due sospensioni, per le quali va comunque dato atto
all'UEF di Bellinzona di essersi determinato con ragionevole benevolenza nei
confronti del reclamante che, lungi dal comprenderne il tenore esclusivamente
umanitario, persevera nel ritenere che le autorità di ogni ordine e grado
congiurino contro di lui;
-
il
gravame costituisce in tutta evidenza procedimento temerario ex art. 67 cpv.3
OTLEF e 16 cpv.2 LPR e legittimerebbe in linea di principio la misura sanzionatoria
del carico delle spese;
-
si
prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali
ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più
essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari;
che
sulla domanda di sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF il provvedimento 7
dicembre 1995 dell'UEF di Bellinzona non ha portata propria, essendo stato
superato della sentenza 14 dicembre 1995 di questa Camera;
che,
dal profilo formale, contrariamente all'assunto di __________, l'UEF di
Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento 7 dicembre 1995, di
portata meramente dichiarativa, reso in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5
e 11 cpv.2 LPR;
che
nessun vantaggio e nessun pregiudizio può derivare al reclamante dal fatto che
la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera sia stata intimata il 9 novembre
1995, ritenuto che i termini d'impugnativa decorrono solo dal momento in cui la
sentenza gli è pervenuta;
che,
visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che
il reclamo, manifestamente infondato e temerario, deve pertanto essere respinto;
che
si giustifica di addossare al reclamante le spese processuali in Fr. 200.-- in
applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 18 dicembre 1995 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico di __________
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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