Late complaint against participation in attachment and auctioned credit

15.1995.211Other CourtAug 16, 1996Dismissed

Summary

The supervisory complaint concerned two points: the State of Ticino’s provisional/definitive participation in an attachment group and the alleged duty of the Lugano enforcement office to hand over a 'letter of credit' bought at auction. The court held that the complaint against the State’s participation was late because the appealable act was the provisional decision of 23 June 1995, communicated on 26 June 1995, not the later confirming entry of 8 September 1995. It further held that the auctioned asset was only a claim against a third party, not a credit instrument to be delivered. The complaint was dismissed, with no costs or indemnity awarded.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; complaint period and appealable act in enforcement proceedings; a later entry that merely confirms an earlier provisional measure is not an independently appealable decision. Where the auctioned object is a claim against a third party and the enforcement documents never refer to an instrument, title or other certificate in the debtor’s possession, the purchaser cannot demand delivery of a supposed 'credit letter' or its monetary equivalent; the enforcement office acts correctly by limiting the transfer to the claim itself (consid. 2-3). No costs or indemnity if so provided by Art. 67 cpv. 2 and Art. 68 cpv. 2 OTLEF.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.211

Data decisione, Autorità: 16.08.1996, CEF

Incarto n. 15.95.00211

Lugano 16 agosto 1996/C/fc/bsn

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 2/5 ottobre 1995 del


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ (gruppo di pignoramento n. __________) promosse dal reclamante medesimo (es. n. __________) e da


(es. n. __________)


(rappr. da __________

(es. n. __________

__________ (rappr. da__________ __________)

(es. n. __________

contro


in tema di aggiudicazione di un credito in sede di asta pubblica e di partecipazione al pignoramento;

viste le osservazioni 12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal dott. __________ contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________ ” di US $ 250’000.--.

B. Il 17 marzo 1995 il dott. __________ ha chiesto la vendita del credito pignorato.

C. Il 3 maggio 1995 il credito è stato aggiudicato in sede di pubblico incanto per Fr. 5.-- allo stesso __________

D. Con atto di pignoramento 4 maggio 1995, riferito al gruppo di pignoramento n. __________, l’UE di Lugano ha pignorato -nelle esecuzioni promosse dalla __________ (es. __________) e dalla __________ (es. n. __________)- presso __________ di __________ “il conto n. __________, intestato all’escusso __________ con un saldo al 31 dicembre 1994 di Fr. 43’527.15”.

E. Il 24 maggio 1995 l’UE ha iscritto, visto l’esito dell’incanto del 3 maggio 1995, il credito del reclamante nell’atto di pignoramento del 4 maggio 1995.

F. Con decreto 30 maggio 1995 (sequestro n. __________ la Segretaria assessore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza dello __________ presso __________ succursale di __________ “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza, comunque nulla escluso intestati al debitore (__________) oppure anche a terzi nella misura in cui la banca destinataria del presente decreto sappia trattasi di beni di proprietà del debitore anche se a lui non intestati; in particolare il conto n. __________ Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione” di Fr. 48’176.50.

G. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso __________ il 30 maggio 1995.

H. Con provvedimento 23 giugno 1995 l’UE ha stabilito che lo __________, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al pignoramento di cui al gruppo n. __________. Il 26 giugno 1995 l’UE ha comunicato siffatto provvedimento alle parti.

I. Con scritti 20 maggio 1995 e 21 luglio 1995 il dott. __________ ha chiesto all’UE di Lugano di trasmettergli “la lettera di credito” risp. la cartavalore (“Wertschrift”) che egli avrebbe acquistato all’asta del 3 maggio 1995. Nello scritto del 21 luglio 1995 il reclamante si è inoltre lamentato della partecipazione __________ al pignoramento (“Ich glaube kaum, dass man abwarten kann, bis der Staat alles Geld bekommen hat. Beim Zeitpunkt der Pfändung waren nur diese drei Schuldner auf Ihrer Liste und das ist rechtlich bindend”).

Il 6 settembre 1995 l’UE ha comunicato al reclamante che mai “si è fatto riferimento a titoli, effetti cambiari o altro in possesso del debitore” e che la partecipazione dello __________ al pignoramento “risponde alle disposizioni di legge che prevedono un termine di trenta giorni entro il quale altri creditori possono aggiungersi a quelli già beneficiari”.

L. Il 18 agosto 1995 __________ ha ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________, emesso dall’UE di Lugano a convalida del sequestro n. __________

M. Il 1. settembre 1995 lo __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e l’8 settembre 1995 l’UE di Lugano ha iscritto in via definitiva nel verbale di pignoramento il credito dello Stato, dandone comunicazione agli interessati il 25 settembre 1995.

N. Con reclamo 2/5 ottobre 1995 il dott. __________ ha chiesto lo stralcio del credito dello __________ dal verbale di pignoramento del 4 maggio 1995 e la consegna della “lettera di credito” di US $ 250’000.-- che gli avrebbe acquistato all’asta del 3 maggio 1995 o il versamento dell’importo corrispondente, atteso che:

  • “il 23 giugno 1995 l’UE ha iniziato l’atto di pignoramento e l’ha chiuso il 22 luglio 1995”;

  • “la domanda di pignoramento dell’Ufficio di esazione e condoni però è stata fatta solo il 4 settembre 1995, quindi troppo tardi”;

  • “il 3 maggio 1995 il signor __________ dell’UE ha comperato per noi all’incanto una lettera di credito di US $ 250’000.-- della Società __________ (...) finora non siamo in possesso di questa lettera di credito”.

O. Con osservazioni 12 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame per tardività.

A mente dell’ufficio il reclamo sarebbe tardivo perché “l’atto di pignoramento con la partecipazione al gr. 32973” dello __________ sarebbe stato spedito a tutte le parti il 23 giugno 1995.

Considerato

in diritto:

  1. Il dott. __________ si aggrava contro la partecipazione dello __________ al pignoramento presso __________ del conto n. __________ Il reclamante censura pure che l’UE di Lugano non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995.

  2. Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

Il 26 giugno 1995 l’UE di Lugano ha comunicato al dott. __________ il provvedimento 23 giugno 1995 con il quale ha deciso che lo Stato del Cantone Ticino, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al pignoramento del 4 maggio 1995.

Con siffatto provvedimento l’Ufficio ha notificato al reclamante la propria decisione di porre al beneficio del pignoramento anche lo Stato, nell’ipotesi che la procedura esecutiva promossa a convalida del sequestro fosse sfociata in un precetto esecutivo cresciuto in giudicato.

L’atto impugnato dell’8 settembre 1995 con il quale l’UE ha iscritto in via definitiva nel verbale di pignoramento il credito dello Stato del Cantone Ticino quindi altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione: impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il provvedimento del 23 giugno 1995. Il gravame del 2/5 ottobre 1995, in quanto rivolto contro la decisione dell’8 settembre 1995, risulta pertanto irrimediabilmente tardivo.

3.a) Il reclamante censura pure il fatto che l’UE di Lugano non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995.

b) Nell’esecuzione n. __________, promossa da __________ contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________” di USA $ 250’000.--. L’UE ha trasmesso il verbale di pignoramento agli interessati il 29 novembre 1994.

Nell’avviso d’incanto del 24 aprile 1995 e nel verbale d’incanto del 3 maggio 1995 l’UE ha indicato quale bene da vendere il “credito di US $ 250’000.-- vantato dall’escusso nei confronti della __________”.

All’incanto del 3 maggio 1995 “il credito messo all’asta” è stato aggiudicato al __________. Il 29 maggio 1995 l’UE ha spedito il verbale d’incanto agli interessati.

A differenza di quanto preteso dal reclamante, il credito dell’escusso contro terzi acquistato dal dott. __________ all’incanto del 3 maggio 1995 non è incorporato in una “lettera di credito”: l’Ufficio infatti -come a perfetta conoscenza dell’aggiudicatario che, quale creditore procedente, ha ricevuto dall’UE di Lugano tutti gli atti esecutivi relativi al pignoramento e alla vendita del noto credito- in nessuno dei citati atti esecutivi ha fatto riferimento a dichiarazioni, titoli, effetti cambiari o altro in possesso del debitore e attestanti il presunto credito contro __________. Neppure dopo l’incanto l’UE ha ricevuto da __________ della documentazione inerente al credito venduto all’incanto del 3 maggio 1995 (cfr. scritto 6 settembre 1995 trasmesso dall’UE di Lugano al dott. . Ne consegue che l’operato dell’UE è stato corretto e che il gravame deve essere respinto.

  1. Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile, è respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 17 cpv. 2 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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