AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1995.124
Data decisione, Autorità:
08.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00124
Lugano
8 giugno 1995/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 3 maggio 1995 di
__________,
(patr.
dall’ avv. __________)
contro
nella procedura dipendente dal sequestro decretato
il 16 febbraio 1995 dalla Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano su istanza
di
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
__________ (__________);
viste
le osservazioni 24 maggio 1995 di __________ e 29 maggio 1995 dell'UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
IN
FATTO:
A. Con
decreto 16 febbraio 1995 la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha
sequestrato per Fr. 2'044'325.90 oltre accessori, "presso la __________,
Succursale di __________ Via __________ ", "tutti i beni, crediti,
valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi,
relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la
sopra citata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsiasi designazione
convenzionale e/o di comodo, alla debitrice" __________
B. L'UE
di Lugano ha eseguito il sequestro il 16 febbraio 1995. Con lettera 22 febbraio
1995 la __________ ha reso noto all'UE di Lugano:
"Oggetto:
sequestro __________ - __________ Ci riferiamo alla vostra
intimazione del 16.2.1995 per informarvi che dalle nostre ricerche risulta il
seguente conto:
__________ titolare del conto __________ sul quale ci è stato dichiarato essere
l'avente diritto economico la società __________ - gli averi al
16.2.1995 erano i seguenti:
conto saldo
0001
USD 1'134.07 creditore
0003
CHF 1'983.55 creditore
Deposito
fiduciario CHF 500'000.--
Deposito
fiduciario USD 85'000.--
I
suddetti conti sono bloccati dalla data indicata".
C. Con
lettera 19 aprile 1995 __________, patrocinata dall'avv. __________ ha reso
noto all'UE di Lugano che "da quanto ci risulta dalla documentazione messaci
a disposizione quest'oggi dalla __________ sono stati sequestrati i conti della
__________, nonostante il fatto che il debitore non sia la __________ ma la __________
A nome della __________ le confermiamo che la stessa è proprietaria dei beni
sequestrati e che si oppone a detto sequestro". __________ ha poi chiesto
di "notificarci ufficialmente una copia del decreto di sequestro nonchè
del relativo verbale".
D. Il
24 aprile 1995 l'UE di Lugano ha notificato ex art. 106 LEF a __________ la pretesa
di __________ sui beni sequestrati.
E. Con
reclamo 3 maggio 1995 __________ ha chiesto la revoca del sequestro con
conseguente sblocco del conto presso la __________, protestate spese e
ripetibili, atteso che:
-
il 12
aprile __________, società facente capo al gruppo __________, incaricava lo
Studio legale __________ "in quanto i conti della ricorrente presso la
__________ risultavano bloccati";
-
il 19
aprile 1995 la reclamante ha preso visione del decreto e del verbale di
sequestro, come pure del formulario A (doc.7);
-
"è la titolare del conto e si oppone al fatto che i propri conti siano
stati sequestrati per un credito nei confronti della __________. Anche se la
__________ essere la casa madre od una società sorella della ricorrente (le
modalità di detenzione delle varie partecipazioni all'interno del gruppo
__________ non sono esattamente note al sottoscritto) un sequestro può essere
posto unicamente su beni che appartengono giuridicamente, non solo
economicamente, al debitore";
- la
reclamante richiama DTF 106 III 86 da cui risulta che non possono essere
sequestrati beni che il creditore sequestrante designa come proprietà di un
terzo. Tale principio si applica anche laddove il creditore dichiari che la proprietà
del terzo è meramente fiduciaria e che, dal punto di vista economico, i beni
appartengono al debitore.
F. Il
5 maggio 1995 __________ contestato la rivendicazione, ritenuto altresì che la
stessa è tardiva.
Con
provvedimento 12 maggio 1995 l'UE di Lugano ha assegnato a __________ un
termine di dieci giorni per promuovere l'azione di rivendicazione ex art. 107
LEF.
Con
petizione 19 maggio 1995 __________ ha chiesto sia "riconosciuta la sua
proprietà sui beni depositati presso il conto __________ presso la __________
", con conseguente dissequestro del citato conto.
G. Dal
formulario A "dichiarazione al momento dell'apertura di un conto o di un deposito"
(doc.7), sottoscritto il 7 maggio 1992 da __________ quale "rappresentante
del titolare del conto/deposito", risulta che __________, __________
"an den einzubringenden Werten wirtschaftlich berechtigt ist".
H. __________
e l'UE di Lugano hanno chiesto la reiezione del gravame in ordine per tardività
(la reclamante avendo avuto conoscenza del provvedimento già il 12 aprile 1995
secondo __________ oppure il 19 aprile 1995 secondo l'UE), come pure nel merito
per i motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
IN DIRITTO:
- La
via del reclamo è data contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo
d'esecuzione (__________, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §51 m.45 e 62 con rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
La
tempestività è data, il 12 e il 19 aprile 1995 cadendo nelle ferie pasquali con
Pasqua il 16 aprile 1995.
-
si dichiara titolare dei beni sequestrati: in linea di principio la reclamante
è legittimata a formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera
dell'organo d'esecuzione.
Infatti
al terzo, che si ritiene proprietario dei beni sequestrati o di una parte di
essi, sono dati due rimedi giuridici alternativi (DTF 115 III 129 con rif.):
a) quando è evidente
che i beni indicati nel decreto gli appartengono - e ciò si verifica
solitamente quando il creditore stesso gliene attribuisce la proprietà (DTF 112
III 56) -, il terzo deve formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro
cui l'Ufficio esecuzione non avrebbe dovuto procedere;
b) quando è soltanto
inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al debitore, il
terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto
pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu: la
Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del
debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).
- Il
creditore sequestrante deve fornire all'autorità del sequestro (nel caso di specie
al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del
decreto e che sono enumerati all'art. 274 cpv.2 LEF.
a) Se il
pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi
essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo
potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice
del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne le
condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia
processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione
sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà
dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara,
l'organo d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con
provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza).
b) L'UE deve
invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che
vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o
formulazioni insufficienti trarranno seco la non esecuzione del sequestro (cfr.
DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1; Gilliéron, op. cit.,
p.384-385).
- E'
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che l'UE deve rifiutare
l'esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando:
a) i beni da
sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron,
op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., §51 m.45; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §58 m.15
p.472-473);
b) i beni da
sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF
107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2
p.467; Gilliéron, op. cit., p.384; Amonn, op. cit., §51 m.45);
c) i beni
da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron,
op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
d) i beni da
sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.6, 105 III 114 cons.4 e 104 III
58-59 cons.3; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.468; Gilliéron, op. cit.,
p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
e) i beni da
sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex jure imperii (DTF
108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1e; Gilliéron, op. cit.,
p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
f) il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex
art.2 cpv.1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons.4; Fritzsche/Walder,
op. cit., §58 n.4 p.467; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51
m.45).
-
Nel
caso in esame entra in linea di conto la sola ipotesi sub 4d, atteso che per la
reclamante i beni sequestrati, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
non appartengono alla debitrice sequestrata ma alla reclamante stessa quale
terzo proprietario.
-
Contrariamente
all'assunto della reclamante, __________ non ha mai affermato che i beni da
sequestrare o colpiti da sequestro siano di proprietà della __________ ma anzi
ha di continuo ribadito che "i beni colpiti da sequestro bancario sono di
proprietà __________ ". In questo senso va pure il decreto di sequestro
che menziona unicamente la __________. La situazione è comunque ben lungi
dall'essere chiara, sivvero che dal Formulario A (prodotto dalla reclamante
quale doc.7) non emerge che __________ sia titolare del conto bensì solo che
sia rappresentante del titolare del conto.
Non
è quindi per nulla evidente che i beni indicati nel decreto di sequestro e oggetto
di esecuzione dello stesso appartengano alla reclamante: il reclamo va pertanto
respinto, atteso che nella migliore delle ipotesi per la reclamante - ossia se
fosse soltanto inverosimile che i beni oggetto di sequestro appartengano alla
__________. - il terzo (ossia la reclamante __________) non può far capo al
rimedio del reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'Ufficio
esecuzione di Lugano ma deve procedere con il ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale contro il decreto della Segretaria assessore, dimostrando
che l'Autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà
della debitrice sequestrata sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 TarLEF).
Per questi
motivi, richiamati gli art. 17 e 271 ss. LEF
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 3 maggio 1995 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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