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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.121
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00121
Lugano
21 giugno 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 19/29 aprile 1995 di
rappr.
contro
l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive connesse a sequestri
contro
__________ e ora d'ignota dimora;
esaminati atti e documenti;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che sul FUC di novembre e dicembre 1994 vi sono state
notifiche in via edittale contro la debitrice di ignota dimora __________
indicata erroneamente come __________ in luogo del corretto nata __________;
che con lettera 15 dicembre 1994 __________ jun. ha
chiesto all'UEF di Locarno di rettificare l'erronea indicazione;
che l'UEF di Locarno vi ha sollecitamente provveduto;
che il 19 aprile 1995 __________, rappresentato da __________,
ha chiesto all'UEF di Locarno - con riferimento alla pregressa lettera del 15
dicembre 1994 - "lo svincolo del blocco sulle
due particelle" oggetto di pignoramento, atteso che:
-
"mio nipote intende chiedere
all'Ufficio registri di Lugano il trapasso dei due boschi a __________, tuttora
intestati al suo defunto padre, agli attuali proprietari, e cioè:
-
la particella __________ RFD
di __________ alla legataria __________ nata __________ attuale
proprietaria;
-
la particella __________ RFD di
__________ all'erede testamentario __________ fu __________, attuale
proprietario";
che la domanda è finalizzata ad "evitare che
nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga
ancora citato il nome del compianto __________ __________ precedente
proprietario, che era persona molto corretta e stimata";
che l'UEF di Locarno in sede di osservazioni ha
evidenziato la tardività del gravame, tutte le procedure esecutive contro
__________ essendo del 1994, ritenuto altresì che nel merito si è limitato ad
eseguire il sequestro, decretato dal Pretore di Locarno-Campagna, dei diritti
ereditari spettanti alla debitrice __________ nella successione relitta dal
defunto __________, fu ____________________, deceduto il 26 marzo 1987;
che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento;
che lo scritto 21 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non
ha portata autonoma, riferendosi all'esecuzione del sequestro che ha
determinato il pignoramento in data 29 settembre 1994 dei "diritti
e ragioni spettanti all'escussa __________ nella Comunione ereditaria fu
che pignoramento e pregressi sequestri erano noti
all'interessato ____________________ già prima del 15 dicembre 1994
(cfr. sua lettera all'UEF di Locarno);
che l'atto 29 aprile 1995, come pure quello pregresso
del 19 aprile 1995, sono quindi abbondantemente tardivi;
che il gravame è pertanto irricevibile per tardività;
che il gravame è irricevibile anche per carenza di
interesse procedurale pratico e attuale, non bastando in sede di reclamo in
materia di esecuzione e fallimento l'intento - in sè lodevole dal profilo
morale, fondato sulla pietas verso i defunti - volto ad evitare che "nella
procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga
ancora citato il nome del compianto __________, precedente proprietario, che
era persona molto corretta e stimata";
che secondo dottrina e giurisprudenza la
legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona
lesa da una misura dell'Ufficio nei propri interessi giuridicamente protetti
(DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §6 n.19 e 20);
che il reclamante non è in tutta evidenza leso nei
propri interessi giuridicamente protetti dal profilo del diritto esecutivo;
che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli
atti, l'UEF di Locarno si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non
si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 19/29 aprile 1995 __________., __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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