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Numero d'incarto:
15.1995.00248
Data decisione, Autorità:
07.02.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00248
Lugano
7 febbraio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini
e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 11 dicembre 1995 della
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare n. __________ promossa contro la reclamante dalla
in tema di nuova stima peritale di pegno immobiliare;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 6 dicembre 1993 la
__________ __________ (in seguito: __________) ha chiesto di procedere in via
di realizzazione d'un pegno immobiliare contro __________ __________, indicando
quale immobile da realizzare la part. n. __________ di __________, di proprietà
dell'escussa.
B. Il 12 luglio 1994 __________ ha chiesto la vendita del
pegno e il 2 novembre 1995 l'UEF di Locarno ha incaricato l'arch. __________
__________ di allestire la perizia del mappale oggetto dell'esecuzione.
C. Il 14 novembre 1995 l'arch. __________ ha rassegnato all'UEF
il suo rapporto, indicando il valore complessivo di stima peritale del fondo da
realizzare in Fr. 5'000'000.--.
D. Con avviso d’incanto unico 20 novembre 1995, , l’UEF
di Locarno ha fissato al 14 dicembre 1995 il termine per le insinuazioni degli
oneri fondiari e al 6 febbraio 1996 la data dell’incanto. Il valore di stima
peritale è stato fissato dall’UEF in Fr. 5’000’000.--, conformemente a quanto
stabilito dall’arch___ nel referto peritale del 14 novembre 1995.
E. Contro la determinazione della stima peritale si è
tempestivamente aggravata __________ asseverando che "il valore dei poderi
è superiore a Fr. 5’000’000.-- ". La reclamante ha quindi chiesto
l'allestimento di una nuova perizia.
F. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di
Locarno di dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
- L'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF,
stabilisce che ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una
nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti.
L'ordine di
nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può
richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul
quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.
173; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 5. ediz.,
Berna 1993, § 22 m. 38).
La nuova
stima sarà esperita solo dopo che l'istante avrà depositato l'anticipo per le
spese peritali.
- Il ricorso a un perito costituisce la regola in caso
di stima di un fondo (Gilliéron, op. cit., p. 173; Robert Joos, Handbuch
für die Betreibungsbeambten der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 156), come pure
ogniqualvolta l'ufficiale di esecuzione non possegga le conoscenze speciali
richieste (DTF 93 III 22, 51 III 115, 46 III 89 e 41 III 360; Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 175).
La stima
determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione dai dati
catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art. 9
cpv. 1 RFF) siccome reputati inaffidabili (DTF 73 III 55).
-
Il valore venale presumibile ex art. 9 cpv. 1 RFF
coincide con il valore commerciale e dipende dal valore intrinseco del fondo
oltre che dalle condizioni generali del mercato immobiliare (DTF 73 III
55): non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia
una minusvalenza in caso di realizzazione forzata. E' infatti preciso compito
dell'ufficio esecuzione fallimenti, nonché delle parti interessate nella
procedura esecutiva, di vegliare congiuntamente affinché la realizzazione dei
beni avvenga con opportuna pubblicizzazione e nelle stesse condizioni, mutatis
mutandis, di una vendita libera: ne devono logicamente conseguire ricavi
equivalenti.
-
Nel caso concreto il referto peritale trasmesso il 14
novembre 1995 dall'____________________ all'UEF di Locarno indica un valore di
Fr. 5'000'000.-- mentre la reclamante pretende che il valore venale presumibile
sia superiore.
Poiché il
reclamante contesta le conclusioni della prima perizia, per l'art. 9 cpv. 2 RFF
l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio, prescindendo da ogni
esame sul valore del primo elaborato, che sia esperita, su mandato dell'UEF di
Locarno, una nuova perizia ad opera di altro perito (DTF 110 III 71
cons. 3 e 73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova perizia versi
l'anticipazione per le nuove spese peritali che l'UEF di Locarno sarà per
determinare.
In difetto di
siffatta anticipazione, il valore del fondo messo all'incanto sarà
definitivamente determinato in Fr. 5'000'000.--.
- Nella
procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge un
ruolo solo secondario (Kurt Amonn, in ZBJV 1976 p. 506), limitato ad un
semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati
all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3): se la stima secondo le regole
dell’arte può essere allestita solo con una spesa eccessiva, sarà sufficiente
una stima anche sommaria (DTF 101 III 34 cons. 1;cfr. anche DTF
110 III 65 ss.).
A prescindere
da queste premesse, se un interessato -anche contro ogni ragionevolezza
materiale e procedurale, oltre che d'ordine finanziario- richiede una nuova
stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2 RFF, richiamato l'art.
99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia.
- Il reclamo 11 dicembre 1995 della __________ è quindi
accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
9 cpv. 1 e 2, 99 cpv. 2 RFF
Pronuncia:
- Il reclamo 11 dicembre 1995 della __________, è
accolto.
1.1 Di conseguenza l'UEF di Locarno ordinerà una nuova perizia
sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) del fondo
di cui al mapp. n. __________ di __________ dopo che __________ avrà versato
l'anticipazione richiesta per le spese peritali.
1.2 In difetto di anticipazione delle spese peritali
occorrenti, il valore venale presumibile del fondo di cui al mapp. n.
__________ di __________ sarà definitivamente determinato in Fr. 5'000'000.--.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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