AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1995.00228
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00228
Lugano
30 maggio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 novembre 1995 della
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ (ritenzione n.
__________) e __________ (ritenzione n. __________) e nella procedura di
ritenzione n. __________ promosse contro la reclamante dalla
in tema di avviso di ricezione della domanda di
vendita e di inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del
locatore;
richiamato il decreto presidenziale 21 novembre 1995
di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Il 22 agosto 1995 __________ (in seguito:
__________) ha presentato contro __________ all’UE di Lugano la domanda per
l’erezione di un inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente
dalla locazione di un negozio sito in via __________ a __________, di Fr.
63’510.-- per pigione scaduta dal 1. giugno 1995 al 31 agosto 1995 (oltre a Fr.
200.-- per “differenza pigione maggio 1995”).
B. Il 24 agosto 1995 l’UE ha allestito presso la
__________ __________, “alla presenza del signor __________, dirigente”,
l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore
(ritenzione n. __________), inventariando un mantello di pelliccia di lince
russa stimata in Fr. 70’000.--. Lo stesso giorno l’Ufficio ha trasmesso il
verbale alle parti.
C. Il 31 agosto 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ __________ il PE per pigioni e affitti n. __________ a convalida
dell’inventario n. __________ con il quale __________ chiede il versamento di
Fr. 63’710.-- oltre accessori per “pigione dal 1. giugno 1995 al 31 agosto 1995
- differenza pigione maggio 1995”. Al PE l’escussa ha interposto opposizione.
D. L’8 settembre 1995 __________ ha presentato contro
__________ __________ domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad
un credito, asserito dipendente dalla locazione del negozio di Lugano, di Fr.
21’170.-- per pigione scaduta dal 1. settembre 1995 al 30 settembre 1995.
E. Il 12 settembre 1995 l’UE ha allestito l’inventario
degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione (ritenzione n. __________),
inventariando una pelliccia di visone femmina (stimata in Fr. 10’000.--), una
pelliccia di volpe Platinata (stimata in Fr. 9’000.--) e una pelliccia di
castorino (stimata in Fr. 4’500.--). Il giorno seguente l’Ufficio ha trasmesso
il verbale alle parti.
F. Il 25 settembre 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ il PE in via di realizzazione di un pegno n. __________, con il
quale __________ chiede il versamento di Fr. 21’700.-- oltre accessori per
“pigione dal 1. settembre al 30 settembre 1995”. Al PE l’escussa ha interposto
opposizione.
G. Il 20 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ il PE in via di realizzazione d’un pegno manuale n. __________, con
il quale __________ chiede il versamento di Fr. 21’700.-- oltre accessori per
“pigione dal 1. ottobre al 30 ottobre 1995”. Anche a questo PE l’escussa ha
interposto opposizione.
H. Il 27 ottobre 1995, in occasione dell’udienza di
contraddittorio presso la Pretura di Lugano, Sezione 5, l’escussa ha ritirato
le opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________
I. L’8 novembre 1995 __________ ha chiesto la vendita dei
beni ritenuti nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________.
L. Il 9 novembre 1995 l’UE di Lugano ha inventariato
(ritenzione n.__________) altre pellicce a garanzia della pigione scaduta dal
- novembre 1995 al 30 novembre 1995, trasmettendo il verbale alle parti il
giorno successivo.
M. Il 10 novembre 1995 l’UE ha comunicato alla debitrice
l’avviso di ricezione della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e
N. Con reclamo 20 novembre 1995 __________ ha postulato,
con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’avviso di
ricezione della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e __________
e del processo verbale n. __________, atteso che:
-
“secondo
l’art. 268 CO per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso
il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili
che vi si trovano e che servono al loro uso o godimento”;
-
“è
evidente che le pellicce, a differenza dei mobili e delle attrezzature varie
presenti in negozio, non servono né all’uso né al godimento dei locali né
tantomeno costituiscono l’arredamento per cui non possono e non devono essere
inventariate”;
-
“l’Ufficio
esecuzione, inventariandole prima e notificando la richiesta di vendita ora, ha
dunque violato i disposti di legge”.
O. Con osservazioni 4 dicembre 1995 __________ ha
postulato la reiezione del gravame asseverando che “l’oggetto locato dalla
__________ è un locale commerciale che viene usato per la vendita della merce
inventariata”, che serve pertanto “anche per l’uso del locale”.
P. L’UE di Lugano ha chiesto la reiezione in ordine del
gravame per tardività. Nel merito ha rilevato di aver agito correttamente
“inventariando pellicce in un negozio di vendita di tali articoli”.
Considerato
in diritto
- Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento.
La
reclamante ha saputo della formazione degli inventari di ritenzione n.
__________ e __________ all'atto della loro esecuzione, ossia il 24 agosto 1995
e il 12 settembre 1995. Già all'atto della formazione degli inventari, al più
tardi alla ricezione dei verbali, intimati il 24 agosto 1995 rispett. il 13
settembre 1995, __________ ha avuto conoscenza che l'UE ha inventariato un
mantello di pelliccia di lince russa, una pelliccia di visone femmina, una pelliccia
di volpe Platinata e una pelliccia di castorino. Nel gravame del 20 novembre
1995 la reclamante non contesta peraltro tali evenienze, opponendosi alla
vendita sostanzialmente perché le pellicce “non servono né all’uso né al
godimento dei locali né tantomeno costituiscono l’arredamento”. Ne consegue che
il reclamo 20 novembre 1995 della __________, in quanto rivolto contro i due
inventari, risulta abbondantemente tardivo. Tempestivo è invece il reclamo se
rivolto contro gli avvisi di ricezione delle domande di vendita nelle
esecuzioni n. __________ e __________ e contro l’inventario di ritenzione n.
-
La reclamante si aggrava contro l’avviso di ricezione
della domanda di vendita nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ e
contro il verbale di ritenzione n. __________ perché le pellicce “non servono
né all’uso né al godimento dei locali né tantomeno costituiscono
l’arredamento”.
a) Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
aa) il
debitore ritiri l’opposizione;
bb) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
cc) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
dd) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’oppo-sizione.
b) All’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 1995
dinanzi alla Pretore di Lugano, la debitrice ha ritirato le opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________. L’UE di Lugano si è quindi
determinato correttamente: infatti ritirate le opposizioni, le procedure
esecutive devono continuare, ricevute le domande in tal senso da parte del
creditore (art. 154 cpv. 1 LEF applicabile per il rinvio dell’283 cpv. 3 LEF),
con l’avviso alla debitrice che quest’ultimo ha domandato la realizzazione (art.
155 cpv. 2 LEF). Il reclamo 20 novembre 1995, in quanto rivolto contro l’avviso
di ricezione della domanda di vendita del 10 novembre 1995, va pertanto
respinto.
a) Il locatore di locali commerciali ha un diritto di
ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e
godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale
scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La
LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art.
283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche
prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione
per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
b) La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di
un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto.
L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto
materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore
soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF
103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III 45; Amonn, op. cit., § 34
m. 20; Gilliéron, op. cit., p. 114; Ernest Brand, Dispositions particuliculières
sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092 p. 4), come sarebbe ad es.
il caso se fosse chiesto l’inventario per un canone locatizio successivo alla
rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la
mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe
prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
c) Nel caso di specie non è contestato che la reclamante
occupa, per espletare la propria attività economica, dei locali siti in via
__________ a __________ a lei locati dalla __________ e che gli oggetti
ritenuti si trovano in questi locali. In siffatta evenienza l’UE di Lugano non
poteva rifiutarsi di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto
di ritenzione del locatore, atteso che, a differenza di quanto preteso dalla
reclamante, il diritto di ritenzione si estende anche alle pellicce che si
trovano nei locali appigionati perché la destinazione dei locali è proprio
quella di servire alla vendita di tali beni (DTF 120 III 55 e rif. ivi; BlSchK
1981 p. 185 e rif. ivi; Peter Zihlmann, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, 1992, n. 2 ad art. 268 CO).
- Il reclamo 20 novembre 1995 della __________, in
quanto ricevibile, va pertanto respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv.
2, 79, 83 cpv. 2, 154 cpv.1, 155 cpv. 2, 283 cpv. 1 e 3 LEF; 268 CO
pronuncia:
-
Il reclamo 20 novembre 1995 della __________ in
quanto ricevibile, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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