AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00217
Data decisione, Autorità:
29.08.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00217
Lugano
29 agosto 1996
/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 23 ottobre 1995
__________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________, sequestro n.
__________, promossa dalla
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dall’avv. __________
in
tema di esecuzione del sequestro e di avviso e assegno di termine ex art.
106-109 LEF;
richiamato
il decreto presidenziale 24 ottobre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni:
6 novembre 1995 della __________ - 13 novembre 1995 della __________
14 novembre 1995 dell’UE di Lugano, Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 22 maggio 1995 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione
4, ha sequestrato su istanza della __________ e contro __________ “presso la
__________ e la __________, __________: tutti i beni, crediti, valori, titoli e
diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in
dossier, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma, sotto cifra o
qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, comunque nulla escluso
intestato al debitore oppure anche a terzi nella misura in cui le destinatarie
del presente decreto sappiano trattarsi di beni di proprietà del debitore in
quanto avente diritto economico ai sensi dell’art. 307 CPS, anche se a lui non
intestati. Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione” di
Fr. 24’343’750.--.
B. L’UE di
Lugano ha eseguito lo stesso giorno il sequestro presso la __________ e la
__________.
C. Il 1.
giugno 1995 la __________ ha comunicato all’UE di Lugano di “aver provveduto a
bloccare averi di pertinenza dell’escusso __________ sino a concorrenza di un
attivo apparente di Fr. 611’463.45”, precisando che in questo importo “non è compreso
un avere complessivo di US $ 1’430’000 (pari a Fr. 1’717’430.--), valuta 22
maggio 1995, collocato su un conto di cui l’escusso è cointestatario con
un’altra persona”, ma, “secondo quanto noto alla banca”, non di sua pertinenza.
D. Con
scritti 22 giugno 1995, 30 agosto 1995 e 4 ottobre 1995 lo studio legale
__________ ha chiesto a “nome di __________ e di alcuni suoi clienti effettivi
beneficiari del conto”, il dissequestro, nell’ipotesi fosse stato sequestrato,
del conto n. __________ __________ presso la __________, perché “manifestamente
non di proprietà del debitore, ma di terzi”: subordinatamente ha postulato
“l’avvio della procedura di rivendicazione, con assegnazione del ruolo di
attrice alla __________ ”.
Negli
scritti viene evidenziato che “i beni (complessivamente US $ 1’430’000) sono
stati depositati sul conto in base a regolare contratto di finanziamento tra
ciascuno dei clienti di __________ e il debitore __________ ”. Inoltre “con
ogni contratto il debitore ha firmato a favore dei singoli clienti di
__________ un atto di pegno, cessione e garanzia di ogni suo bene e valore
presso la __________ fino a concorrenza dell’importo di finanziamento, di
complessivi US $ 1’430’000”, poi ridottosi a US $ 1’195’000. Così stando le
cose, ritenuto che il valore complessivo di quanto depositato sul conto n.
__________ il 9 agosto 1995 è di US $ 262’500, “i clienti di __________ ” fanno
valere per la differenza negativa “fra il saldo netto del conto e l’importo di
US $ 1’430’000 (ora: 1’195’000) un diritto di natura reale e obbligatoria sui
beni di proprietà del debitore che fossero stati sequestrati dalla __________,
riservandosi la rivendicazione per l’intero importo”.
E. Con provvedimento
12 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha notificato alla ____________________ che
__________, __________ e __________ hanno fatto valere un diritto di proprietà
del conto n. __________ e un diritto di pegno sugli “averi per un totale apparente
di Fr. 611’463.45” appartenenti al debitore, impartendo alla creditrice il
termine di dieci giorni ex art. 106 LEF per dichiarare “all’ufficio se e in
quale misura intende contestare questa pretesa”.
F. Con
scritto 13 ottobre 1995 la creditrice ha contestato le rivendicazioni dei reclamanti.
G. Con
tempestivo reclamo 23 ottobre 1995 __________, __________ __________ e
__________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili:
“1. La
notificazione di pretesa 12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano nella procedura di
esecuzione n. __________ (sequestro __________) è integralmente annullata.
- È
autorizzato il dissequestro del conto n. __________ c/o __________, senza
procedura di rivendicazione.
2.1. In via
subordinata:
È
avviata la procedura di rivendicazione relativa al conto n. __________ con
nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF (attribuzione del ruolo di attrice
alla creditrice procedente __________ invece che ai rivendicanti qui
reclamanti).
- È
separatamente avviata la procedura di rivendicazione relativamente ai beni del
debitore sequestrati presso la __________ __________, corrispondenti a un
attivo apparente di Fr. 611’463.45, con nuova notifica a norma dell’art. 109
LEF (attribuzione del ruolo di parte attrice alla creditrice procedente
__________ invece che ai reclamanti)”.
A sostegno
delle loro richieste i reclamanti hanno argomentato che:
- “i
quattro clienti di __________ qui rivendicanti hanno conferito sul conto
__________ c/o __________ (precedentemente c/o __________) i seguenti importi:
Primo
cliente: __________: US $ 505’000
Secondo
cliente__________: US $ 200’000
altri
due clienti di __________ (che per essi, causa impossibilità di raggiungerli
attualmente agisce in forza delle procure che ha per il conto, subordinatamente
in qualità di gestore senza mandato, da noi rappresentata):
Terzo
cliente __________: US $ 525’000
Quarto
cliente __________: US $ 200’000”;
-
“successivamente
sono stati restituiti al primo cliente US $ 135’000 e al secondo cliente US $
100’000; il totale complessivo conferito netto dalle restituzioni ammonta cioè
a US $ 1’195’000”;
-
”essi
hanno quindi la comproprietà sugli attivi del conto (rispettivamente la contitolarità)”;
-
“il
conto (__________) è cointestato a __________, amministratore di __________, e
al debitore __________ __________, che hanno firma collettiva a due”;
-
“l’amministratore
di __________ è l’unico ad avere la procura amministrativa sul conto”;
-
“all’apertura
del conto n. __________ presso la __________ __________ è stata debitamente
compilata la dichiarazione 7.3.1995 con la determinazione dell’avente diritto
economico, la quale indica espressamente i quattro beneficiari economici,
clienti di __________, per un importo complessivo di US $ 1’430’000”;
-
“i
beni depositati sul conto citato (originariamente US $ 1’430’000) lo sono stati
in base a regolare contratto di finanziamento tra ciascuno dei clienti di
__________ e il debitore della presente procedura di esecuzione; con ogni
contratto il debitore ha firmato a favore dei singoli clienti di __________ un
atto di pegno, cessione e garanzia di ogni suo bene e valore presso la
__________ fino a concorrenza dell’importo del finanziamento, di complessivi US
$ 1’430’000”;
-
“i
beni, titoli, contanti, sul conto n. __________ fino all’importo indicato nella
dichiarazione sull’effettivo beneficiario economico di complessivi US $
1’430’000 (dedotta la differenza rimborsata precedentemente al sequestro di US
$ 235’000) sono di spettanza dei reclamanti e quindi di terzi rispetto ai beni
del debitore, e non dovrebbero quindi essere colpiti dal sequestro, poiché non
di proprietà del debitore, non compresi cioè nel decreto di sequestro; l’UE avrebbe
dovuto autorizzare subito la __________ al dissequestro del conto, senza
procedura di rivendicazione”;
-
”qualora
il Tribunale non ritenesse di autorizzare il dissequestro del conto __________,
la procedura di rivendicazione dovrebbe essere avviata conformemente all’art.
109 LEF, visto che il debitore non ha da solo il possesso sui beni sequestrati
e che il diritto di natura reale dei clienti di ____________________, in virtù
anche delle cessioni e dei diritti di pegno, è chiaro”;
-
in
virtù delle cessioni sopra, i qui rivendicanti hanno un diritto di pegno (risp.
contitolarità) sugli averi del debitore c/o __________ per la differenza fra
l’importo corrispondente a US $ 1’195’000 e il saldo del conto __________ loro
spettante”;
-
“il
saldo del conto __________ al 30.9.1995 è di soli Fr. 387’393.15 (al cambio di
1.148 del 30.9.1995 US $ 337’450.40) quindi purtroppo di molto inferiore
all’importo di cui alle cessioni, di US $ 1’195’000; i beni del debitore sequestrati
hanno un “saldo apparente di Fr. 611’463.65”; lo scoperto del conto __________
è di Fr. 653’547.-- (1’040’940.-- ./. 337’450.--); i reclamanti rivendicano
quindi integralmente i beni del debitore sequestrati”;
-
“in
questo caso la procedura da avviare è quella dell’art. 109 LEF, la qualità di
creditori dei reclamanti essendo più probabile di quella del debitore, in virtù
delle cessioni”.
H. Con
osservazioni 13 novembre 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame.
L’osservante
rileva che “l’impugnativa dei signori ____________________ e __________ viene
proposta da __________ nella forma della gestione senza mandato, ossia senza un
valido, espresso e diretto incarico dei reclamanti indicati con le sole
iniziali”: quindi manca la legittimazione del rappresentante come sancita dall’art.
97 n. 4 CPC. Inoltre __________ e __________ non sarebbero legittimati a
proporre il reclamo perché “in ambito di rivendicazioni sulla base degli art.
106-109 LEF il Tribunale federale ha da sempre richiesto un estremo rigore
nell’indicare non solo le generalità complete dei rivendicanti, ma anche il
loro esatto e completo domicilio”. Irrilevante ai fini di causa risulta essere
il conferimento a __________ di una procura bancaria, nemmeno documentata dagli
atti di causa, che le permetterebbe di operare sul conto n. __________ aperto
presso la __________.
A mente
della creditrice, __________, mera promotrice del conto n. __________, non ha
“alcun interesse pratico, legittimo ed attuale ad aggravarsi verso l’operato dell’UE”,
perché le rivendicazioni di proprietà risp. di pegno di __________ e __________
non tangono in alcun modo la propria posizione.
evidenzia che “il sequestro viene decretato dal Pretore e che lui solo giudica
sull’adempimento delle necessarie condizioni legali. All’Autorità di vigilanza
non compete infatti il potere di cognizione per decidere circa la titolarità
dei beni sequestrati (...): ne consegue l’irricevibilità della domanda dei reclamanti
a che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale
Autorità di Vigilanza proceda a dissequestrare il conto n. __________ presso la
__________ senza avviare la procedura di rivendicazione”.
Per la
creditrice il “formulario A determina unicamente l’avente diritto economico su
di una determinata relazione bancaria” e quindi è “ininfluente dal profilo
civilistico in quanto la sua funzione si esaurisce agli aspetti di diritto
bancario e penale”. Il suo contenuto “non può far concludere per l’esistenza di
un rapporto di comproprietà sugli averi del conto”. Inoltre dallo stesso non
emerge che il conto __________ sia intestato a __________ e agli asseriti
clienti di __________.
I beni
depositati sul noto conto “vi sono confluiti in virtù di un contratto di
finanziamento (mutuo) tra gli asseriti clienti di __________ e il debitore
(...): ne consegue che essi non sono proprietari degli attivi del conto
sequestrato”, come dimostrano le “allegazioni di controparte, secondo cui
esisterebbero validi contratti di pegno, cessione e garanzia aventi per oggetto
gli averi depositati sul conto in rubrica”. Gli attivi del conto __________
sono di esclusiva proprietà del debitore sequestrato.
I. Con
osservazioni 6 novembre 1995 la __________ si è rimessa al giudizio
dell’Autorità di vigilanza. L’UE di Lugano ha invece postulato la reiezione del
gravame.
Considerato:
in diritto: 1.a) In
via preliminare deve essere risolta la questione d’ordine sollevata dalla
__________ con le osservazioni al reclamo, ossia quella secondo cui __________
non sarebbe legittimata a rappresentare i “signori __________ e __________ ”
perché essa agisce “nella forma della gestione senza mandato, ossia senza un
valido, espresso e diretto incarico dei reclamanti indicati con le sole
iniziali”. A mente dell’osservante inoltre __________ e __________ non
sarebbero legittimati a proporre il reclamo perché “in ambito di rivendicazioni
sulla base degli art. 106-109 LEF il Tribunale federale ha da sempre richiesto
un estremo rigore nell’indicare non solo le generalità complete dei
rivendicanti, ma anche il loro esatto e completo domicilio”.
A mente
della creditrice, __________, mera promotrice del conto n. __________, non ha
“alcun interesse pratico, legittimo ed attuale ad aggravarsi verso l’operato dell’UE”,
perché le rivendicazioni di __________ e __________ non tangono in alcun modo
la propria posizione.
b) Secondo
la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve
essere riconosciuta ad ogni persona lesa nei propri interessi giuridicamente
protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio
materiale attuale (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 con rinvii; CEF 11
marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 6 n. 19 p. 58; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 56; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
8 n.16).
La LPR non
definisce la nozione di parte che è implicitamente sottesa alla legittimazione
processuale: non vi è alcuna necessità d'ordine logico che imponga due definizioni
identiche ma nulla si oppone a che coincidano (Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berna 1991, p.163 n.2.2.5.5.). Parte è ogni persona fisica o giuridica
che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC (cfr. Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT I-1996, n. 3.1.6. lett.a), come
pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita (art.
602 CO).
Il
reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione
impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica.
Vi è carenza
di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è toccato
nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).
La
legittimazione processuale -nella terminologia tedesca non più l'equivoco Beschwerdelegitimation
ma ora Beschwerdebefugnis per evitare commistioni con Sachlegitimation che è
nozione di diritto materiale (cfr. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter,
Öffentliches Prozessrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, §14 n.
767-769)- coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso,
la quale presuppone la capacità di essere parte (Cometta, op. cit., n.
3.1.6. lett.b).
c) Legittimazione
al reclamo dei rivendicanti __________ e __________
aa) Si è
detto al cons.1b) che la legittimazione processuale coincide con la capacità
esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di
essere parte.
Parte
è ogni persona fisica o giuridica che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53
CC, come pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita
(art. 602 CO), cfr. Fritzsche/Walder, op. cit., § 9 n. 2 ss.
I
rivendicanti __________ e __________, non altrimenti qualificati, non rientrano
in tale forma indistinta tra le persone fisiche o giuridiche aventi la qualità
di parte e non sono quindi legittimati al reclamo. Infatti il diritto di rivendicazione
non può essere fatto valere da chi non renda nota la propria identità e nemmeno
per interposta persona (cfr. DTF 109 III 57-58), atteso che non è
sufficiente la rappresentanza in via fiduciaria di terzi non identificati:
ratio della norma è infatti di permettere al creditore sequestrante di
determinarsi sui diritti fatti valere dall’effettivo titolare del diritto in
questione.
d) Legittimazione
al reclamo di __________.
aa) __________
assevera in sostanza che i titoli per complessivi Fr. 611’463.45 e quanto
depositato sul conto __________ __________ appartengano a __________, e
Orbene,
se sono stati sequestrati beni non di proprietà della reclamante, __________
non è stata lesa dal provvedimento dell'UE di Lugano nei propri interessi
giuridicamente protetti: mancando il pregiudizio materiale attuale, non si
realizza nel caso di specie il presupposto processuale della legittimazione al
reclamo.
Ne
consegue l'irricevibilità del gravame di __________.
L’assegnazione
del termine ex art. 106 LEF impartita il 12 ottobre 1995 dall’UE di Lugano alla
creditrice procedente deve pertanto essere annullato limitatamente alla
rivendicazione di __________.
e) Legittimazione
al reclamo di __________ e __________.
aa) La via
del reclamo è data contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo
d'esecuzione (Amonn, op. cit., § 51 m. 45 e 62 con rif. ivi; Gilliéron,
op. cit., p. 385).
bb) __________
e __________ si dichiarano aventi diritto sui beni sequestrati: in linea di
principio i reclamanti sono legittimati a formulare reclamo contro l'esecuzione
del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione.
Infatti
al terzo, che si ritiene proprietario dei beni sequestrati o di una parte di
essi, sono dati due rimedi giuridici alternativi (DTF 115 III 129 con
rif.):
aaa) quando
è evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono -e ciò si verifica
solitamente quando il creditore stesso gliene attribuisce la proprietà (DTF
112 III 56)-, il terzo deve formulare reclamo contro l'esecuzione del sequestro
cui l'Ufficio esecuzione non avrebbe dovuto procedere;
bbb) quando
è soltanto inverosimile che i beni indicati nel decreto appartengano al
debitore, il terzo deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il
decreto pretorile di sequestro, dimostrando che l'autorità del sequestro (in casu:
la Segretaria assessore) ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del
debitore sui beni ivi elencati (DTF 113 III 141 cons.3a).
-
I
reclamanti hanno chiesto, in via principale, che “la notificazione di pretesa
12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano nella procedura di esecuzione n. __________
(sequestro __________) venga annullata” e che venga ordinato “il dissequestro
del conto n. __________, senza procedura di rivendicazione”.
-
La via
del reclamo è data contro l’esecuzione del sequestro ad opera dell’organo
d’esecuzione (cfr. Amonn, op. cit., § 51 m. 62; Gilliéron, op.
cit., p. 385).
-
L’art.
17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Nel caso di
specie i reclamanti hanno avuto conoscenza dell’esecuzione del sequestro al più
tardi il 30 agosto 1995 quando hanno rivendicato presso l’UE di Lugano la comproprietà
del conto n. __________ e la contitolarità degli altri conti bloccati presso la
__________. Ne consegue che le censure mosse da __________ e __________
all’esecuzione del sequestro sono tardive. Il reclamo 23 ottobre 1995 di
__________ __________ e __________ in quanto rivolto contro l’esecuzione del
sequestro va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.
-
Pur
avverandosi il reclamo contro l’esecuzione del sequestro irricevibile per tardività,
è tuttavia opportuno rilevare come lo stesso sarebbe stato da respingere anche
nel merito.
-
Il
creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (pretore) le
indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che
sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.
a) Se il
pretore concede per errore un sequestro benché ne manchino gli essentialia, l’UEF
deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d’esame è infatti assai
limitato, se raffrontato a quello del pretore, atteso che non gli è assolutamente
possibile verificare le condizioni materiali del sequestro (salvo casi limite
dove il principio dell’economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su
poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione
sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente
chiara, l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento
suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza).
b) L’UEF
deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso
che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, atteso che carenze o
formulazioni insufficienti trarranno seco la non prosecuzione del sequestro
(cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Gilliéron,
op. cit., p. 384-385).
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che l’UEF deve rifiutare
l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando:
a) i
beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76
III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 n.
45; Hans Ulrich Walder-Bohner, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo
1982, p. 46 n. 93);
b) i
beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione
(DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Gilliéron, op.
cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);
c) i
beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80
III 87; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n.
45);
d) i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4 e
104 III 58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op.
cit., § 51 n. 45);
e) i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF
108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron,
op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45);
f) il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art.
2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons.
4; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 n. 45).
-
Nel
caso in esame entra in linea di conto la sola ipotesi sub 7 d), atteso che per
i reclamanti i beni sequestrati, per ammissione del creditore o per evidenza
manifesta, non appartengono al debitore sequestrato ma ai reclamanti stessi
quali aventi diritto economico sul conto n. __________ risp. diritto di contitolarità
sui rimanenti beni dell’escusso presso la __________.
-
La
nozione di manifesta evidenza della proprietà di terzi sui beni sequestrati
esige che sia di immediata comprensione, per l’organo d’esecuzione chiamato ad
eseguire con celerità il decreto pretorile di sequestro, che i beni di cui si
chiede che siano materialmente messi sotto sequestro non siano di proprietà del
debitore sequestrato: ciò sarà il caso quando il creditore stesso indicherà
siffatta circostanza (la cui portata giuridica sia sfuggita al Giudice del
sequestro), come pure quando solo l’esecuzione permetterà di stabilire con
immediata ed inconfutabile certezza tale elemento (ad. es.: se è chiesto il sequestro
di un fondo -indicato di proprietà del sequestrato- ma in sede di esecuzione si
constata che è iscritto a registro fondiario definitivo come proprietà di un
terzo).
-
Nel caso
di specie l’affermazione dei reclamanti, secondo cui essi sarebbero gli aventi
diritto economico sul conto n. __________ risp. avrebbero la contitolarità sui
rimanenti beni dell’escusso presso la __________, non può essere accolta nei termini
prospettati, atteso che dalle dichiarazioni della __________ (cfr. in
particolare scritto 1. giugno 1995), dalle stesse asserzioni dei reclamanti
nonché dal Formulario A riguardante la determinazione dell’avente diritto
economico (doc. 6.4.) risulta che il conto n. __________ è cointestato
all’escusso e a __________ mentre i rimanenti titoli sequestrati risultano di
pertinenza dell’escusso. Non è quindi per nulla evidente che i beni indicati
nel decreto di sequestro e oggetto di esecuzione dello stesso appartengano ai
reclamanti: il reclamo va pertanto respinto, atteso che nella migliore delle
ipotesi per i reclamanti -ossia se fosse soltanto inverosimile che i beni oggetto
di sequestro appartengano al debitore- il terzo (ossia i reclamanti) non
possono far capo al rimedio del reclamo contro l'esecuzione del sequestro ad
opera dell'Ufficio esecuzione di Lugano ma devono procedere con il ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale contro il decreto della Segretaria
assessore, dimostrando che l'Autorità del sequestro ha ammesso in modo
insostenibile la proprietà del debitore sequestrato sui beni ivi elencati (DTF
113 III 141 cons.3a).
La
complessità della vicenda giudiziaria che coinvolge le parti qui entranti in
linea di conto non consente all’autorità di esecuzione (Ufficio d’esecuzione, risp.
Autorità di vigilanza), il cui potere di cognizione nella procedura di
sequestro è sostanzialmente limitato agli aspetti formali, di determinarsi,
previo esame approfondito di tutta la documentazione, con la celerità che
l’istituto del sequestro impone: in assenza di evidenza manifesta che i beni
sequestrati appartengano esclusivamente ad un terzo (i qui reclamanti
__________ e __________), ciò che si verifica solitamente quanto il creditore
stesso gli attribuisce la proprietà questione (DTF 112 III 56), il
reclamo deve essere respinto.
Le
allegazioni dei reclamanti sfuggono al potere di cognizione limitato dell’UE e
devono formare oggetto di disputa avanti al giudice del merito nella procedura
di rivendicazione.
-
Visto
l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ e __________
rivendicano per sé l’esclusiva proprietà dei beni sequestrati, l’UE di Lugano
darà, come del resto già ha fatto, avvio alla procedura di rivendicazione ex art.
106-109 LEF, applicabili pure nei casi di sequestro per il rinvio dell’art. 275
LEF (DTF 107 III 39; Amonn, op. cit., § 51 n.. 46; Gilliéron,
op. cit., p. 386).
-
I
reclamanti hanno chiesto, in via subordinata, che venga “avviata la procedura
di rivendicazione relativa al conto n. __________ con nuova notifica a norma dell’art.
109 LEF (attribuzione del ruolo di attrice alla creditrice procedente
__________ invece che ai rivendicanti qui reclamanti) e che separatamente venga
pure “avviata la procedura di rivendicazione relativamente ai beni del debitore
sequestrati presso la __________ __________, corrispondenti a un attivo
apparente di Fr. 611’463.45, con nuova notifica a norma dell’art. 109 LEF
(attribuzione del ruolo di parte attrice alla creditrice procedente __________
invece che ai reclamanti)”.
Il reclamo
su questo punto ha per oggetto l’assegnazione dei ruoli processuali
nella pedissequa azione di merito ex art. 107 o 109 LEF volta all’accertamento
dei diritti di proprietà o di pegno (azione di rivendicazione).
- Per l'art.
107 cpv. 1 LEF quando una cosa si trova in possesso del debitore, se il
creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l'ufficio invita quest'ultimo
a farla valere in giudizio quale parte attrice entro 10 giorni; per l'art. 109
LEF se la cosa non si trova in possesso del debitore, ma presso un terzo che
vanti su di essa un diritto di proprietà o di pegno, l'ufficio assegna al creditore
un termine di dieci giorni per agire, quale attore, giudizialmente contro il
terzo.
Determinante
per l’assegnazione dei ruoli processuali è quindi il possesso o meno della cosa
da parte del debitore (DTF 89 III 70 e 87 III 12; CEF 6 marzo
1990 su reclamo S.W.C. SA cons. 2 e 23 gennaio 1987 su reclamo W. cons. 2).
Quando il
debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo
rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all’art.
109 LEF (DTF 83 III 131, Amonn, op. cit., § 25 n. 27, 34, 38),
ed il termine per agire in giudizio è assegnato al creditore.
Momento
determinante per la qualificazione del possesso ex art. 106 cpv. 1 LEF (rispett.
109 LEF) è quello dell’esecuzione del pignoramento (DTF 110 III 92 e 89
III 70; Gilliéron, op. cit., p. 210; Amonn, op. cit., § 25 n. 35;
Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs,
3. ed, Zurigo 1911, n. 1 all’art. 106 LEF).
-
Con possesso
ex art. 106 cpv. 1 risp. 109 LEF (che nel regesto in DTF 110 III 87
è indicato con "custodia" in traduzione dal tedesco "Gewahrsam"
e dal francese "possession") si intende il potere di disporre della
cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: "die ausschliessliche
tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache"; cfr. anche DTF 93
III 102-103, 85 III 51 e 145, 76 III 12; CEF 23 gennaio 1987 su reclamo
W. cons. 3).
-
Per
decidere sulla questione del possesso ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF, occorre
unicamente determinare chi possiede sulla cosa il potere effettivo di disporre
(cfr. DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non
devono, in linea di principio, indagare se il possesso è conforme o meno al
diritto (cfr. DTF 110 III 90 cons. 2a).
Questioni di
diritto possono essere prese in considerazione ove siano liquide e
certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere effettivo di
disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad
approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che
saranno oggetto, se del caso, di ulteriore indagine da parte del giudice in
procedura di merito. La nozione di possesso LEF ex art. 106 cpv. 1 e 109 LEF è
puramente fattuale e non va di regola confusa con elementi di diritto (cfr. Fritzsche/Walder,
op. cit., § 26 n. 6), a meno che la situazione in diritto possa essere
accertata con facilità facendo capo ad es. a documenti non controversi o a
iscrizioni nei pubblici registri di cui non sia contestata l'esattezza del contenuto
(cfr. DTF 87 III 12).
- Quando i
beni non si trovano in custodia del terzo rivendicante né del debitore bensì di
una quarta persona (il quarto detentore) il ruolo delle parti dipenderà dalla
questione a sapere per conto di chi il quarto detentore ha la custodia sui beni
(Gilliéron, op. cit., p. 211).
Ai fini
dell’assegnazione dei ruoli processuali la giurisprudenza del Tribunale federale
ha costantemente ribadito che l’applicazione degli art. 106-107 LEF, con la conseguente
assegnazione al terzo rivendicante del ruolo processuale di attore, entra in
linea di conto solamente nei casi in cui la cosa sia in “possesso ex art.
106-109 LEF” del debitore, ritenuto che in tutte le altre ipotesi, segnatamente
quando il quarto esercita il “possesso” non esclusivamente per conto del
debitore, torna applicabile l’art. 109 LEF, con la conseguenza che nell’azione
giudiziaria è il creditore che assumerà il ruolo di attore (cfr. DTF 87
III 12, 83 III 28, 71 III 6 e 54 III 148).
Determinante
per stabilire per conto di chi il quarto esercita il “possesso” della cosa è la
dichiarazione che fornisce appunto in proposito il “possessore” immediato e
l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata
senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti e, segnatamente,
non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da
un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto (cfr. sentenze citate). La
decisione di applicare gli art. 106-107 o 109 LEF ha infatti carattere
interlocutorio, fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”)
dell’esattezza della dichiarazione del quarto di non possedere (rispettivamente
di possedere) esclusivamente per il debitore, ed ha l’unico effetto di
determinare chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione
di merito (cfr. Tribunale federale 26 settembre 1975 su ricorso S.SpA p.
4-5, non pubblicata).
- Nel caso
in esame il quarto detentore __________ ha dichiarato in termini univoci nello
scritto del 1. giugno 1995 trasmesso all’UE di Lugano di possedere titoli “di
pertinenza dell’escusso __________ sino a concorrenza di un attivo apparente di
Fr. 611’463.45”. Nello scritto del 1. giugno 1996 la Banca ha anche dichiarato
che l’escusso è “cointestatario con altra persona” del conto __________, ma che
tale conto secondo quanto noto alla banca non “è di pertinenza dell’escusso
bensì di terze persone”.
Detto
altrimenti il quarto detentore __________ ha dichiarato expressis verbis di
possedere i titoli per complessivi Fr. 611’463.45 per conto esclusivo del
debitore mentre non ha dichiarato di possedere quanto depositato sul conto
__________ esclusivamente per conto di __________, essendo lo stesso semplice cointestatario.
Ne consegue
che saranno i rivendicanti a dover promuovere l’azione di rivendicazione ex art.
107 LEF contro __________ __________ per quanto riguarda i titoli per
complessivi Fr. 611’463.45 detenuti dalla __________ per conto esclusivo del
debitore: mentre sarà la creditrice __________ __________ a dover promuovere
l’azione ex art. 109 LEF contro i rivendicanti per quanto riguarda quanto
depositato sul conto __________ __________
- Il
reclamo 23 ottobre 1995 di __________ è irricevibile mentre il reclamo di
__________ e __________, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 106-109, 274 cpv. 2 LEF;
2 cpv. 1, 11 e 53 CC
pronuncia: 1. Il
reclamo 23 ottobre 1995 __________, è irricevibile mentre il reclamo di
__________, e ___________ in quanto ricevibile è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza:
1.1.1. E’
dichiarato nullo l’assegno di termine ex art. 106 LEF notificato il 12 ottobre
1995 alla __________ dall’UE di Lugano limitatamente alle rivendicazioni di
__________.
1.1.2. E’
fissato a __________ un termine di dieci giorni per agire giudizialmente ex art.
109 LEF contro i terzi rivendicanti __________ e __________ per quanto riguarda
quanto depositato sul conto __________ presso la __________ __________, con la
comminatoria che la pretesa dei terzi si avrà per riconosciuta in caso di
decorso infruttuoso del termine.
1.1.3. E’
fissato a __________ e a __________ un termine di dieci giorni per agire
giudizialmente ex art. 107 LEF contro la creditrice __________ __________ per
quanto riguarda i rimanenti titoli detenuti dalla __________ per conto
esclusivo del debitore, con la comminatoria di rinuncia alla pretesa in caso di
decorso infruttuoso del termine.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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