AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00214
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00214
Lugano
18 giugno 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 16 ottobre 1995 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nell'esecuzione n.
__________ per pigioni e affitti, ritenzione n. __________, promossa contro la
reclamante da
in tema di riporto nei locali appigionati di oggetti
asportati clandestinamente o con violenza ex art. 284 LEF;
richiamato
il decreto presidenziale 24 ottobre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto
A. Il 9 dicembre 1994 __________ ha presentato contro
__________ all’UEF di Bellinzona la domanda per l’erezione di un inventario in
connessione ad un credito, asserito dipendente dalla locazione del __________
di __________, di Fr. 8’000.-- (dedotto un acconto di Fr. 400.--) per pigione
scaduta dal novembre 1994 al dicembre 1994 e di Fr. 24’000.-- per pigione in
corso dal gennaio 1995 al giugno 1995.
B. Il 13 dicembre 1994 l’UEF ha stilato presso il
__________ di __________, alla presenza della debitrice, l’inventario degli
oggetti colpiti dal diritto di ritenzione, che ha trasmesso il giorno seguente
alle parti.
C. Con scritto 19 dicembre 1994 la creditrice ha rilevato
che la maggior parte degli oggetti menzionati nell’inventario sono di sua
proprietà. Essa ha inoltre comunicato all’UEF che “durante la scorsa settimana
la signora __________ ha astutamente provveduto ad asportare dal __________
numerosi oggetti di sua proprietà, quali ad esempio l’intero inventario della
cucina (piatti, posate, utensili vari, affettatrice, ecc.), un televisore e
altro, per sottrarli al diritto di ritenzione”, chiedendo l’intervento
dell’ufficio “affinché tutti gli oggetti asportati clandestinamente dalla
debitrice vengano riportati, se del caso con l’assistenza della Polizia, nei
locali del __________
D. Con provvedimento 30 dicembre 1994 l’UEF di Bellinzona
ha diffidato __________ a voler riportare entro dieci giorni nei locali del
__________ l’intero inventario della cucina (piatti, posate, utensili vari,
affettatrice, ecc.), un televisore e “diversi oggetti”, con comminatoria di
denuncia all’autorità penale per distrazione di oggetti inventariati in caso di
omissione.
E. Il 13 gennaio 1995 l’UEF di Bellinzona ha emesso
contro __________ il PE per pigioni e affitti n. __________, al quale l’escussa
ha interposto opposizione anche per quanto riguarda il diritto di ritenzione.
F. Con reclamo 30 gennaio 1995, respinto con pronunciato
21 agosto/4 settembre 1995 dall’Autorità di vigilanza, __________ __________ ha
postulato la declaratoria di nullità del processo verbale n. __________ e del
PE n. __________
G. Con provvedimento 5 ottobre 1995 l’UEF di Bellinzona,
confermando la “diffida” del 30 dicembre 1994 (cfr. cons. D), ha assegnato alla
reclamante un ultimo termine di dieci giorni per “riportare gli oggetti
asportati presso il __________ ”, con comminatoria dell’intervento della
Polizia Cantonale in caso di omissione.
H. Con reclamo 16 ottobre 1995 __________ ha postulato,
con protesta di spese e ripetibili, in via principale la declaratoria di
nullità del provvedimento 5 ottobre 1995 e in via subordinata che venga
assegnato all’__________ “un termine di trenta giorni per far valere nella
procedura accelerata le proprie ragioni” ex art. 284 i.f. LEF, atteso che:
-
”nell’ordine
impugnato si esige che la reclamante riporti dei non meglio precisati oggetti
presso l’ente locato. Orbene, non v’è più ente locato alcuno. Infatti, già in
data 22 dicembre 1994, l’ente locato è stato regolarmente riconsegnato all’__________
”;
-
non
vi è asportazione “clandestina o con violenza” ex art. 284 LEF;
-
”l’UEF
di Bellinzona ha basato il suo ordine esclusivamente sulle asserzioni,
evidentemente contestate giacché inveritiere, di controparte. L’UEF di
Bellinzona ha dimenticato che, per l’art. 284 i.f. LEF, in caso di
contestazione, è il giudice civile che deve decidere, al termine di una
procedura accelerata. E’ quindi semmai corretto assegnare alla parte procedente
(__________) un termine affinché faccia valere le proprie ragioni”;
-
qualora
“si dovesse riconoscere l’applicabilità dell’art. 284 LEF, va rilevato che
nessuno degli oggetti potrebbe essere pignorato” perché si tratta di oggetti
“che sono assolutamente necessari alla reclamante per l’esercizio della propria
attività (art. 92 cifra 3 LEF)”.
I. Con osservazioni 10 novembre 1995 __________ ha
rilevato che “verso la metà di dicembre 1994 la reclamante ha provveduto ad
asportare dall’esercizio pubblico numerosi oggetti di sua proprietà per
sottrarli al diritto di ritenzione: tale circostanza non è stata contestata
dalla reclamante, la quale precisa (e quindi ammette implicitamente) che si
tratterebbe solo -in realtà non è così (come potrà confermare __________ che
viene citato quale teste)- di piatti, posate e utensili vari”.
A
mente dell’osservante “gli oggetti distratti sono stati, con ogni
verosimiglianza, trasportati dalla reclamante nel suo nuovo esercizio pubblico,
vale a dire il __________ ”.
assevera infine che “il fatto che la reclamante abbia nel frattempo abbandonato
l’esercizio pubblico non significa certo che gli enti locati non esistano”.
L. Pure l’UEF di Bellinzona ha postulato la reiezione del
gravame rilevando che il provvedimento “5 ottobre 1995 non fa altro che
confermare quanto già intimato alla debitrice con una nostra lettera del 30
dicembre 1994 non contestata”. A mente dell’ufficio “non avendo contestata la
prima diffida del 30 dicembre 1994 si potrebbe ritenere il reclamo tardivo”.
Considerato
in diritto:
- Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di
vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Già
il 30 dicembre 1994 l’UEF di Bellinzona ha diffidato __________ a riportare
entro dieci giorni nei locali del ristorante __________ l’intero inventario
della cucina (piatti, posate, utensili vari, affettatrice, ecc.), un televisore
e diversi oggetti, con comminatoria di denuncia all’autorità penale per
distrazione di oggetti inventariati in caso di omissione.
L’atto
impugnato del 5 ottobre 1995 quindi altro non è che una semplice conferma di
pregressa disposizione: impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza
era infatti unicamente il provvedimento del 30 dicembre 1994. Il gravame del 16
ottobre 1995 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo.
- __________ assevera che nessuno degli oggetti potrebbe essere
“pignorato” perché “si tratta di piatti, posate e utensili vari che sono
assolutamente necessari alla reclamante per l’esercizio della propria attività
(art. 92 n. 3 LEF)”.
a) All’Autorità di vigilanza in senso lato, in
contrapposizione all’Autorità di reclamo, compete tra l’altro l’intervento
d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli. Siffatto
intervento può darsi anche a seguito di reclamo irricevibile (ad esempio per tardività):
è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e
dottrina, anche se la LEF non lo menziona espressamente, che vi possono essere
violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è
parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la
collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione
della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di
reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e
fallimenti, in BlSchK 1989 p. 41 e 42 nota 6 e rif. ivi).
b) La
nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività
del reclamo, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia
l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è
il caso quando il pignoramento incida in modo determinante sul minimo di esistenza
o se ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III
11 cons. 2).
c) In virtù dell’art. 272 cpv. 3 CO “sono esenti dal
diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai
creditori del conduttore” (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1993, § 34 n. 25; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 112).
Ex
art 92 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento “gli arnesi, gli strumenti e i
libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio
della professione”, essendo la ratio di tale normativa la salvaguardia
dell’esistenza economica e, di conseguenza, della forza lavorativa del debitore
per il futuro (cfr. Amonn, op. cit., § 23 n. 16).
d) Nel determinare i beni impignorabili ex art. 92 n. 3
LEF determinanti sono le particolarità del caso di specie: è quindi lasciato
ampio spazio al potere di apprezzamento del funzionario incaricato del
pignoramento (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 10 e 19).
Le
emergenze fattuali, segnatamente la circostanza che __________ gestisce ora un
ristorante a __________ permettono di ritenere che l’intero inventario della
cucina (piatti, posate, utensili vari, affettatrice, ecc.) rappresenta uno
strumento indispensabile all’esercizio dell’attività della reclamante: esso va
pertanto dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF e di conseguenza i
provvedimenti 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995 vanno annullati relativamente
all’ordine di riportare nell’ente locato l’inventario della cucina.
Il
televisore indicato nei provvedimenti non può considerarsi un bene
assolutamente indispensabile alla debitrice per l’esercizio della sua
professione e va pertanto dichiarato pignorabile. Relativamente ai “diversi
oggetti” indicati nei provvedimenti 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995 la
questione della loro pignorabilità risulta attualmente prematura, atteso che
non è dato sapere a quali beni si riferisca l’UEF di Bellinzona con siffatta
formulazione.
Nessun
pregiudizio sarà comunque per derivare a __________ da tale circostanza, atteso
che nell’ipotesi che l’UEF di Bellinzona riuscisse a determinare a quali altri
oggetti si riferiscano gli ordini 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995, la debitrice
potrà nuovamente sollevare l’eccezione di impignorabilità.
- Malgrado la tardività è opportuno rilevare che il
gravame, per quanto ora di rilevanza, contro la diffida a voler riportare entro
dieci giorni nei locali del __________ un televisore e diversi oggetti (per
questi ultimi premessa la loro pignorabilità) sarebbe stato da respingere anche
nel merito, atteso che:
a) Il locatore di locali commerciali ha un diritto di
ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento:
il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a
quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La LEF ha
previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art. 283 cpv.
1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di
iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la
tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
b) La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di
un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto.
L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto
materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del
locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e
inequivocabile (cfr. DTF 103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III
45; Amonn, op. cit., 1988, § 34 n. 20; Gilliéron, op. cit., 1993,
p. 114; Ernest Brand, Dispositions particuliculières sur les loyers et fermages
I, in FJS n. 1092 p. 4).
La
determinazione dell’ammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui
tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno
risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono
fondarsi sulle richieste del creditore a meno siano manifestamente
inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48
ad art. 272-274 CO).
c) Il locatario che intende contestare il diritto di
ritenzione del locatore deve farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione
contro il precetto (DTF 96 III 70, 90 III 101, 59 III 10 cons. 1): la
mancata opposizione vale quale riconoscimento implicito del diritto di
ritenzione.
d) Per l’art. 284 LEF (cfr. anche art. 268 b cpv. 2 CO),
applicabile quando come nel caso di specie, gli oggetti asportati non sono
ancora stati inventariati (Amonn, op. cit., § 34 n. 34; DTF 104
III 26 e rif. ivi; Rep 1982 p. 413), i beni “asportati clandestinamente
o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei
locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono
salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione il giudice
decide con la procedura accelerata”.
e) Per quanto di rilevanza nel caso in esame, i beni del
locatario non inventariati ma soggetti al diritto di ritenzione, possono essere
riportati negli enti locati unicamente quando sono stati asportati
clandestinamente (art. 284 LEF e 268 b cpv. 2 CO).
Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, vi è asportazione
clandestina quando il locatario asporta le cose mobili che si trovano nei
locali appigionati all’insaputa del locatore, malgrado in buona fede non possa
ritenere che il locatore vi avrebbe consentito qualora l’avesse saputo (DTF
101 II 94 Erw. 2a, 80 III 39, 76 III 59; H. Honsell/N.P.Vogt/W: Wiegand,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea 1992,
n. 4 ad art. 268b OR; Emil Schmid, Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 84
ad art. 272-274 OR). Non vi è asportazione clandestina, quando il locatario ha
espressamente comunicato al locatore l’imminente abbandono dell’ente locato (DTF
39 I 474; Schmid, op. cit., n. 84 ad art. 272-274 CO). Nella fattispecie
è da ritenere che __________ abbia asportato clandestinamente nel senso sopra
descritto il televisore e i “diversi oggetti”, atteso che ella non poteva in
buona fede presumere che __________ vi avrebbe acconsentito qualora ne avesse
avuto conoscenza. I provvedimenti del 30 dicembre 1994 e del 5 ottobre 1995
sono pertanto corretti in quanto diffidano __________ a riportare nei locali
appigionati il televisore e i “diversi oggetti”, ritenuto che è irrilevante la
circostanza che nel frattempo l’ente locato sia stato riconsegnato alla
locatrice.
f) __________ assevera ancora che per l’art. 284 i.f. LEF in caso
di contestazione è il giudice civile che deve decidere in procedura accelerata:
quindi deve essere assegnato a __________ un termine di trenta giorni per far
valere le proprie ragioni.
A
differenza di quanto preteso dalla reclamante, l’azione tendente a riportare
nei locali appigionati i beni soggetti al diritto di ritenzione ex art. 284 LEF
può essere promossa dinanzi al Giudice in procedura accelerata praticamente
solo contro i diritti avanzati da terzi (quali ad esempio il nuovo locatore) su
questi beni (SJZ 1960 n. 117 p. 316 s. e rif. ivi), atteso che la
disputa tra il creditore e il debitore sull’esistenza e l’estensione della
ritenzione è decisa dall’Ufficio di esecuzione e eventualmente dall’Autorità di
vigilanza, avuto riguardo al fatto che il debitore deve sollevare le proprie
censure contro il diritto di ritenzione del creditore con opposizione nella
susseguente procedura esecutiva (SJZ 1960 n. 117 p. 317 e rif. ivi).
- Il reclamo 16 ottobre 1995 di __________ è
irricevibile per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi
motivi,
richiamati
gli 17 cpv. 2, 92 n. 3, 283 cpv. 1, 284 LEF; 268 cpv. 1, 268b cpv. 2 e 272 cpv.
3 CO
PRONUNCIA
-
Il reclamo 16 ottobre 1995 di __________ è
irricevibile.
-
L’inventario della cucina (piatti, posate, utensili
vari, affettatrice, ecc.) è dichiarato d'ufficio impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF.
2.1. Di conseguenza i provvedimenti del 30 dicembre 1994 e
del 5 ottobre 1995 dell’UEF di Bellinzona vanno annullati limitatamente
all’ordine di riportare nell’ente locato l’inventario della cucina.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster