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Numero d'incarto:
15.1995.00198
Data decisione, Autorità:
03.07.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00198
Lugano
3 luglio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 25 settembre 1995
Contro
l’operato
della __________, patr. dall’avv.
__________ quale amministratrice speciale della massa fallimentare
in
tema di provvedimenti dell’amministrazione del fallimento impugnabili ex art.
17 LEF;
viste
le osservazioni 17 ottobre 1995 della __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel fallimento di __________ la __________ quale
amministratrice speciale del fallimento con istanza 8 settembre 1995 ha chiesto
alla Pretura di Lugano, Sezione 5, lo sfratto di __________ e di __________
dalla casa unifamiliare sita al mappale n__________ di __________ di proprietà
del fallito.
B. Con tempestivo reclamo 25 settembre 1995 __________ ha
chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di annullare l’istanza di sfratto
dell’8 settembre 1995 e di ordinare alla __________ il ritiro della medesima,
atteso che:
-
”la
massa fallimentare __________ si trova a dover amministrare e quindi alienare
una folta schiera di proprietà immobiliari del debitore fra le quali anche
l’immobile sito nel Comune di __________, mapp. n. __________, occupato a
titolo locativo dal reclamante”;
-
”il
3 febbraio 1995 è stato definito un accordo con l’amministrazione del
fallimento attraverso il quale il bene immobiliare veniva concesso in locazione
al sottoscritto sino al 31 agosto 1995. La procedura fallimentare è particolar-mente
lenta e laboriosa non essendo ancora stata fissata la data della seconda
assemblea dei creditori. L’accordo citato risulta quindi superato da tale
accadimento. In particolare non vi è più stretta necessità di liberare
l’immobile visto che l’alienazione non è prevista a breve termine. Al contrario
liberare l’immobile significherebbe, a danno di tutti i creditori, rinunciare
ai favori amministrativi che, meglio di chiunque altro, il locatario stesso è
in grado di garantire”;
-
”all’amministrazione
del fallimento spetta unicamente la cura degli interessi della massa essendo
limitata nel suo operato dalle competenze complete assegnate alla seconda
assemblea dei creditori (art. 240, 252 ss. LEF). Non rientra fra i compiti
dell’amministrazione quello di intentare una causa per conto della massa
fallimentare. Si contesta quindi che la __________, e per essa il __________,
possieda la legittimazione necessaria per aprire un contenzioso civile, seppur
retto da una procedura speciale”;
-
”la
casa non è attualmente in buone condizioni. Sono infatti strettamente necessari
degli interventi che rendano abitabile la proprietà immobiliare. Una parte di
tali interventi, i più urgenti, sono stati compiuti dal sottoscritto non prima
di aver debitamente informato l’amministrazione del fallimento la quale è rimasta
inoperosa. Le relative spese sono state da me anticipate e poste in
compensazione con il credito di locazione. Non è esatto quindi affermare che il
locatario è in mora nei pagamenti della pigione come viene indebitamente
sostenuto nell’istanza di sfratto. Alla luce di quanto suesposto, il
provvedimento dell’amministrazione speciale del fallimento (l’istanza di
sfratto) non è quindi volto alla conservazione della massa, è atto invece a
creare pregiudizio alla stessa”.
C. Con osservazioni 17 ottobre 1995 la __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
L’osservante assevera che “la stipulazione di un atto giuridico negoziale non
può essere impugnata con reclamo all’autorità di vigilanza”. A mente della
__________ la decisione di non rinnovare un contratto di locazione e la
conseguente istanza di sfratto non sarebbero impugnabili con reclamo.
A
mente dall’amministrazione del fallimento “l’art. 207 LEF riguarda solo le
cause ordinarie e non la procedura sommaria di sfratto”. Inoltre la citata
norma “riserva esplicitamente i casi d’urgenza, come appare essere senza alcun
dubbio lo sfratto di un inquilino moroso, che non paga il canone di locazione
dal gennaio 1995 ed il cui contratto di locazione è ad ogni buon conto
scaduto”.
rileva che “a salvaguardia degli interessi dei creditori l’amministrazione del
fallimento era sicuramente legittimata a presentare l’istanza impugnata”.
Inoltre “per quanto attiene alle spese sostenute dai signori __________ né la
procedura di sfratto né quella di reclamo sono le sedi adatte per avanzare
pretese compensatorie”.
Considerato
in
diritto:
- L’art. 17 cpv. 1 LEF regola il reclamo contro ogni
provvedimento dell’organo d’esecuzione e fallimento contrario alla LEF e
normativa connessa come pure contro ogni suo provvedimento inopportuno. Il cpv.
2 si riferisce al reclamo per denegata o ritardata giustizia pure dell’organo
di esecuzione e fallimento.
Con organo di
esecuzione e fallimento si intende segnatamente:
-
l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio
del fallimento;
-
l’adunanza dei creditori nel
fallimento;
-
l’amministrazione speciale del
fallimento;
-
il commissario del concordato;
-
il liquidatore nel concordato con
abbandono dell’attivo.
-
L’insinuazione da parte dell’amministrazione del
fallimento dell’istanza di sfratto contro il conduttore di un immobile del
fallito alla competente Pretura è una misura tendente al mantenimento dei beni
della massa ma non costituisce un provvedimento dell’amministrazione del
fallimento ex art. 17 LEF. Essa è infatti un atto giuridico che non può essere
impugnato con reclamo all’autorità di vigilanza perché espressione di volontà
di diritto privato. Oggetto di reclamo possono essere solo gli atti
dell’amministrazione del fallimento che si fondano sul potere pubblico
d’esecuzione (“staatlicher Vollstreckungsgewalt”) e non atti giuridici di
natura privata compiuti dall’amministrazione del fallimento in luogo del
fallito (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, § 8 m. 13; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 1993, § 6 m. 6; DTF 108 III 2,102 III 84, 86 III 106ss.).
Il reclamo all’Autorità di vigilanza di __________ contro la richiesta di
sfratto risulta pertanto irricevibile.
-
Pur avverandosi il reclamo irricevibile è tuttavia
opportuno rilevare che l’eccezione relativa alla mancanza di diritto per
l’amministrazione del fallimento di promuovere la procedura di sfratto sarebbe
da respingere anche nel merito.
Infatti
l’amministrazione del fallimento è tenuta a prendere tutte le misure necessarie
per l’incasso delle pigioni e tra queste vi è pure la rescissione dei contratti
di locazione e l’espulsione degli inquilini (cfr. art. 94 cpv. 1 RFF, che deve
essere applicato analogicamente pure nella procedura di fallimento). Di
conseguenza gli atti giudiziari intrapresi dall’amministrazione nell’ambito
della procedura di sfratto promossa contro il reclamante sono perfettamente
leciti e compresi nell’autorizé-zazione specifica a procedere all’incasso delle
pigioni.
- Il reclamo 25 settembre 1995 di __________ è pertanto
irricevibile.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 240 LEF; 94 cpv. 1 RFF
PRONUNCIA:
-
Il reclamo 25 settembre 1995 di __________, è
irricevibile.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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