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Numero d'incarto:
15.1995.00132
Data decisione, Autorità:
04.09.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00132
Lugano
4 settembre 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 giugno 1995
contro l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione
n. __________ promossa contro la reclamante dalla
patr.
dall'avv. __________
in materia di verbale di pignoramento;
richiamata l'ordinanza presidenziale 14 giugno 1995 di
non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 27 giugno 1995 della creditrice
e 12 giugno e 13 luglio 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto
che
la creditrice procede con PE contro __________ per l'incasso di Fr. 42'067.--
oltre accessori;
che
Poli ha interposto opposizione, poi rigettata in via provvisoria dal Pretore di
Locarno-Campagna con sentenza 8 giugno 1994;
che
con sentenza 13 gennaio 1995 questa Camera ha confermato il giudizio pretorile;
che
il 23 febbraio 1995 __________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico chiedente l'annullamento della decisione della CEF;
che
l'escussa ha omesso di chiedere al Tribunale federale la concessione dell'effetto
sospensivo e nemmeno ha promosso a titolo cautelativo azione di disconoscimento
di debito;
che
con sentenza 26 aprile 1995 - con dispositivo intimato il 28 aprile 1995 - la
II Corte civile del Tribunale federale ha respinto il gravame, qualificato come
manifestamente infondato, nella misura in cui era ammissibile;
che,
su istanza della creditrice, l'UE di Locarno ha pignorato il 16 maggio 1995 i
beni immobili dell'escussa descritti come ai numeri da 1 a 12 del verbale di
pignoramento;
che
il verbale di pignoramento è stato intimato il 16 maggio 1995 a __________ con
invio raccomandato, non ritirato dall'escussa;
che
l'UEF di Locarno ha nuovamente inviato all'escussa il verbale di pignoramento
per invio semplice il 29 maggio 1995;
che
con reclamo 9 giugno 1995 l'escussa afferma di aver ricevuto solo il 30 maggio
1995 il verbale di pignoramento per invio semplice, dato alla posta il 29
maggio 1995 (cfr. fotocopia busta prodotta);
che
la reclamante chiede l'annullamento del verbale di pignoramento, protestate
spese e ripetibili, atteso che:
-
l'UEF
non ha intimato l'avviso di pignoramento e non ha sentito l'escussa;
-
non si
può procedere al pignoramento definitivo finchè il PE non sia cresciuto in
giudicato: la sentenza del Tribunale federale ha sì respinto il ricorso di
diritto pubblico formulato da __________ il 26 aprile 1995, ma la motivazione
non è ancora giunta e non è pertanto iniziato a decorrere il termine di dieci
giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito;
che
la creditrice e l'UEF di Locarno hanno chiesto la reiezione del gravame con
argomentazioni che saranno indicate ove occorra;
che
ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui la reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che
decisivo è nel caso di specie l'invio 16 maggio 1995, per raccomandata, del
verbale di pignoramento di egual data, non ritirato dall'escussa ma presunto
notificato il settimo e ultimo giorno di giacenza postale ossia il 26 maggio
1995;
che
il successivo invio da parte dell'UEF di Locarno del verbale di pignoramento
per lettera semplice del 29 maggio 1995 non ha portata autonoma ed è inidoneo a
ripristinare un nuovo termine di reclamo;
che
il gravame 9 giugno 1995 di __________ è comunque tempestivo - contrariamente
all'assunto della creditrice ma come rettamente evidenziato dall'UEF di Locarno
- avuto riguardo alle ferie esecutive di Pentecoste (art. 56 n.3 LEF) dal 28
maggio all'11 giugno 1995;
che
ex art. 88 LEF alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione vanno uniti il
precetto esecutivo e, se fu interposta opposizione, la sentenza che ne ordina
il rigetto (art. 7 cpv.3, 4 e 6 dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF -
Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di
fallimento e sulla contabilità - del 18 dicembre 1891, O 1 LEF in RS 281.31);
che
è atto legittimante la prosecuzione dell'esecuzione, nel caso di specie, già la
sentenza 13/23 gennaio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti che ha
respinto l'appello di __________ contro il giudizio pretorile di rigetto provvisorio
dell'opposizione, atteso che:
-
contro
la sentenza dell'ultima istanza giudiziaria cantonale in materia di rigetto non
vi è rimedio di diritto ordinario, tale da inibirne ope legis l'esecutività;
-
l'escussa
ha impugnato il giudizio della CEF con ricorso di diritto pubblico, mezzo di
impugnativa di natura straordinaria che non conferisce effetto sospensivo ope legis;
-
non dimostra - e nemmeno sostiene - di aver chiesto e ottenuto effetto
sospensivo, contestualmente al ricorso di diritto pubblico;
-
il
termine per promuovere azione di disconoscimento di debito ha pertanto iniziato
a decorrere ed è ormai già scaduto infruttuoso, a prescindere dall'esito del
giudizio del Tribunale federale;
-
in via abbondanziale
va rilevato che comunque il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto
pubblico e che decisivo è il momento della notifica del dispositivo della
sentenza, senza che occorra conoscerne la motivazione, trattandosi di rimedio
straordinario di diritto;
-
l'escussa
non dimostra - e nemmeno sostiene - di aver tempestivamente promosso azione di
disconoscimento di debito entro il termine che - anche nell'ipotesi a lei più
favorevole ma che, come si è visto, è in casu esclusa - sarebbe potuto iniziare
a decorrere dalla notifica 28 aprile 1995 del dispositivo;
che
l'UEF di Locarno si è pertanto correttamente determinato procedendo al
pignoramento, così come risulta dal verbale di pignoramento 16 maggio 1995;
che
l'escussa non dimostra che vi sia pregiudizio giuridico a suo carico per non
aver ricevuto l'avviso di pignoramento e non esser stata sentita, avuto
riguardo al fatto che in sede di reclamo ha potuto far valere il solo elemento
che a parer suo sarebbe stato idoneo ad inficiare la procedura (possibilità di
promuovere azione di disconoscimento di debito);
che
__________ non dimostra per quale motivo non possa essere oggetto di pignoramento
quanto indicato nel verbale di pignoramento 16 maggio 1995;
che
le sue allegazioni si esauriscono pertanto in uno sterile formalismo fine a se
stesso che non merita protezione, tanto più che l'attitudine processuale dell'escussa
si caratterizza nel non ritirare le raccomandate che le vengono intimate (cfr.,
fra tante, quelle dell'UEF di Locarno del 13 febbraio 1995 e 16 maggio 1995; si
veda altresì la lettera 27 febbraio 1995 del Ministero pubblico che rende noto all'UEF
di Locarno che "non è stato possibile avviare il procedimento penale in
quanto la denunciata __________ risulta essere di ignota dimora", come
pure la risposta 6 marzo 1995 dell'UEF di Locarno al Ministero pubblico,
secondo cui "da informazioni assunte presso la Polizia comunale di
__________, agente __________ sabato 4 marzo 1995 la denunciata è stata vista
nel centro del paese");
che
il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 9 giugno 1995 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: ______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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