AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00126
Data decisione, Autorità:
08.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00126
Lugano
2 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 30 maggio 1995 della
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione
d’un pegno immobiliare promossa dallo
rappr.
dalla __________
contro
con
__________ quale terzo proprietario dell’immobile
in materia di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 30 maggio 1995 di
concessione dell'effetto sospensivo;
Viste le osservazioni:
-
13
giugno 1995 del Comune di __________
-
14
giugno 1995 dello __________
-
19
giugno 1995 dell'UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa contro __________, con __________ quale
terzo proprietario del pegno, con atto 23 maggio 1995 l'UE di Lugano ha
comunicato agli interessati l'elenco oneri riferito ai mapp. n. __________ e
__________ di __________.
B. La domanda di vendita è stata formulata dallo
__________ creditore ammesso nell'elenco oneri sub n. 2 garantito dalle
seguenti ipoteche legali:
- Stato
del Cantone Ticino
IC 88 Fr. 5’014.--
interessi Fr. 1’729.25
IC 89 Fr. 217’771.--
interessi Fr. 40’242.80
mappale
IC 91 Fr. 3’751.30
interessi Fr. 717.65
IC 92 Fr. 3’751.30
interessi Fr. 750.10
IC 93 provv. Fr. 3’751.30
interessi Fr. 427.25
IC 94 provv. Fr. 3’751.30
interessi Fr. 186.05
mappale
IC 91 Fr. 1’858.90
interessi Fr. 355.65
IC 92 Fr. 1’858.90
interessi Fr. 371.70
IC 93 provv. Fr. 1’858.90
interessi Fr. 235.90
IC 94 provv. Fr. 1’858.90
interessi Fr. 92.20”.
Nell’elenco
oneri, quale creditore garantito da ipoteche legali figura pure sub 1 il Comune
di __________, nei seguenti termini:
- Comune
di __________
“mapp.
IC 88 Fr. 5’645.50
interessi Fr. 956.10
IC 89 Fr. 184’485.50
interessi Fr. 3’120.50
mapp.
IC 90 Fr. 641.55
interessi Fr. 108.50
IC 91 Fr. 3’830.15
interessi Fr. 369.--
IC 92 Fr. 3’830.15
interessi Fr. 369.--
IC 93 Fr. 641.55
IC 94 Fr. 641.55
IC 95 Fr. 641.55
mapp.
IC 90 Fr. 243.90
interessi Fr. 41.25
IC 91 Fr. 1’823.95
interessi Fr. 170.--
IC 92 Fr. 1’823.95
interessi Fr. 170.--
IC 93 Fr. 243.90
IC 94 Fr. 243.90
IC 95 Fr. 243.90
è iscritta nell’elenco oneri per l'importo di Fr. 4’425’874.90, garantito da
cartelle ipotecarie dal I al X grado.
C. Il 2 giugno 1995 la __________ ha contestato
l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità dei crediti iscritti
nell’elenco oneri a favore dello __________ e del Comune di __________.
D. Con tempestivo reclamo 30 maggio 1995 __________ ha
chiesto di stralciare dall'elenco oneri i crediti sub n. 1 e 2 per le imposte
comunali dal 1988 al 1995 e cantonali dal 1988 al 1994, atteso che:
-
“nell’elenco
oneri possono venir iscritti solo crediti d’imposta che beneficiano
dell’ipoteca legale perché hanno una relazione particolare con l’immobile messo
all’incanto”;
-
“da un
mero raffronto del valore di stima ufficiale dei fondi (Fr. 641’550.-- per la
part. n. __________, Fr. 243’900.-- per la part. n. __________),
rispettivamente del carico ipotecario già esistente, elevato sin dal 1989 (Fr.
2’800’000.-- per capitale), risulta l’inconsistenza di ogni e qualsiasi credito
tributario”;
-
“parimenti
vengono contestati gli interessi. Infatti, dalla loro entità si può di primo
acchito dedurre che i medesimi devono risalire nel tempo e quindi o non sono
stati esatti o non rientrano nei limiti temporali fissati imperativamente dall’art.
818 CC”;
-
“in
difetto di qualsivoglia elemento a sostegno dei crediti d’imposta, la
reclamante contesta quindi per evidenti motivi l’esistenza, l’estensione, il
grado e l’esigibilità di dette pretese degli enti pubblici”;
-
“la
reclamante, vista l’assenza di qualsiasi indicazione circa gli elementi generatori
degli importanti crediti annunciati dal Cantone Ticino e dal Comune di
__________, può solo formulare delle ipotesi circa la natura di dette pretese
fiscali. Le imposte 1989 coincidono con la compravendita immobiliare
__________. A mente della reclamante questi oneri tributari sono dunque da
considerare quali imposte ordinarie sull’utile conseguito dall’alienante dopo
avvenuta detrazione dell’IMVI e dei costi generali del periodo fiscale in
parola”.
E. Delle osservazioni dello __________, del Comune di
__________ e dell’UE di Lugano, tutti postulanti la reiezione del gravame, si
dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato:
in
diritto:
-
In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è
applicabile sia la Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito: vLT) che
la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio
1995, atteso che la nuova Legge tributaria (in seguito: LT) viene applicata
unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua
entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT).
-
Oggetto di disputa è la questione a sapere se le
imposte cantonali __________ e comunali del Comune di __________, riferite al
periodo dal 1988 al 1994 risp. 1995, beneficiano della garanzia dell'ipoteca legale
diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario anche se in parte
sono solo provvisorie.
a) L'art. 836 CC consente al diritto cantonale "per
i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi" di stabilire, a favore di
pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca legale
diretta, ossia valida anche senza l'iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale
indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale
di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43
e Paul Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m.
2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L'art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio
dell'ipoteca legale ex art. 836 CC "allo Stato e ai Comuni, sopra tutti
gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile"
(cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT, 252 cpv. 1 LT).
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli,
né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie fatte valere dallo __________ e dal Comune di
__________, ma contestate da chi ne é legittimato (in casu dalla creditrice
__________ garantita da ipoteche convenzionali), costituiscono crediti al
beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare é necessario per
fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione
dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese
garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione
processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989
in re G.F. cons. 4.
a) Il credito d'imposta é esigibile (fällig) nel momento
in cui il creditore (in casu: __________ e Comune di __________) può richiedere
l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256‑ 257).
b) La scadenza delle imposte periodiche dirette, per
evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo
dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), é fissata
nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art.
217 vLT (art. 240 LT) e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT (art. 297
LT), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari
é applicabile l'art. 217 vLT (art. 240 nLT).
c) L'art. 217 vLT stabilisce al cpv. 1 che
"l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e
pubblicato sul Foglio ufficiale (art. 240 cpv. 1 LT). Il Consiglio di Stato può
prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv.5 l'imposta
scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto
a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato
reclamo o ricorso contro la tassazione" (art. 240 cpv. 6 LT); per il cpv.
6 “se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto é inferiore a
quello pagato, l'eccedenza é rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a
quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 LT" (cfr. art. 241 cpv.
4 LT con riferimento all’art. 243 LT).
d) Con decreto 6 dicembre 1994 (cfr. BU 1994 p. 617-618)
il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali
1995, tra l'altro quanto segue:
-
art. 2: la
riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre
vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto
dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata
in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;
-
art. 3: i
termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono
fissati come segue:
-
per
la I rata di acconto il 1. maggio 1995
-
per
la II rata di acconto il 1. luglio 1995
-
per
la III rata di acconto il 1. settembre 1995
-
per la
IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1995 per le bollette notificate
entro il 30 novembre 1995; alla data d'intimazione per le altre;
-
art.
5: se l'ammontare delle imposte non é pagato nei 30 giorni
successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre
un interesse annuo del 5%.
e) Decreti analoghi valgono per gli anni precedenti (ad
es. per il 1994 cfr. BU 1993 p. 439 e per il 1993 BU 1992 p. 379-380).
f) La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle
Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di
esigibilità nel diritto fiscale:
-
in caso di
tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque
esigibilità che determina -in caso di non pagamento- il maturare di interessi
di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254:
si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore
d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato
della tassazione che lo concerne);
-
in caso di
tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti
interessi di mora (Verzugszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p.
254).
Può
capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso:
siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello
pratico.
- I crediti per le imposte cantonali e comunali oltre ai
relativi interessi per gli anni 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995,
insinuati dallo __________ (importi annui varianti tra Fr. 5’014.-- e Fr.
5’610.20 oltre accessori) e del Comune di __________ (importi annui varianti
tra Fr. 885.45 e Fr. 5’654.10 oltre accessori), appaiono prima facie, nei
limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per
futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa
dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1vLT e 252 cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e
comunali con il valore di stima peritale delle due particelle oggetto
d'esecuzione di complessivi Fr. 1’306’400.--.
Indipendentemente
dall'esistenza di rilevanti crediti ipotecari che gravano i fondi in oggetto,
essi vanno pertanto ammessi così come sono stati notificati al beneficio della
garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro
fondiario, sebbene siano in parte solo provvisori, atteso che sono comunque già
esigibili anche se con conseguenze solo di interessi di ritardo e non di
interessi di mora.
- Per il 1989 lo __________ e il Comune di __________
hanno chiesto l’iscrizione nell’elenco degli oneri di crediti fiscali pretesi
al beneficio dell’ipoteca legale per imposte sull’utile immobiliare di Fr.
217’771 e di Fr. 184’485.50 oltre accessori.
Per
siffatti tributi l’ente pubblico non beneficia dell’ipoteca legale. Il
Tribunale federale in un recente pronunciato del 9 agosto 1995 (inc.
5C.93/1995) ha infatti stabilito che l’imposta sugli utili immobiliari delle
persone giuridiche ex art. 67 vLT non manifesta “un rapporto sufficientemente
stretto e diretto” con il fondo. Ne consegue che l’UE di Lugano deve stralciare
dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte cantonali e comunali per il
1989 per la parte eccedente i crediti per i tributi pubblici notificati per il
1991, ossia Fr. 5’610.20 oltre a Fr. 1’073.30 di interessi rispett. Fr.
5’654.10 oltre a Fr. 539.-- di interessi.
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 TarLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 836 CC; 183 LAC; 36, 102 RFF; 67,
217, 220, 229 cpv. 1, 267 vLT; 240, 241, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 LT
PRONUNCIA:
- Il reclamo 30 maggio 1995 __________ è parzialmente
accolto.
1.1. Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
1.1.1. Sub ipoteche legali n. 1: Comune di __________ “mapp.
__________ part. __________ e __________”:
- per
“IC 89” in luogo di “Fr. 184’485.50” è iscritto “Fr. 5’654.10” e
per gli interessi relativi all’imposta comunale 1989 in luogo di “Fr.
3’120.50” è iscritto “Fr. 539.--”.
1.1.2. Sub ipoteche legali n. 2: __________
- per “IC
1989” in luogo di “Fr. 217’771.--” è iscritto “Fr. 5’610.20” e per gli
interessi relativi all’imposta cantonale 1989 in luogo di “Fr. 40’242.80“ è
iscritto “Fr. 1’073.30“.
1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono
invariate.
1.3. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alle
modifiche di cui sub 1.1., rettificando altresì i corrispondenti importi
globali.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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