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Numero d'incarto:
15.1995.00104
Data decisione, Autorità:
24.07.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00104
Lugano
24 luglio 1995C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 aprile 1995
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ in via ordinaria di
pignoramento o di fallimento, a convalida del sequestro n. __________, promossa
contro il reclamante __________ da
in materia di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni:
-
18 aprile 1995 del __________
-
24 aprile 1994 del __________
-
25 aprile 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 20 gennaio 1995 la Segretaria Assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha sequestrato su istanza __________ “ogni
e qualsiasi avere intestato a nome del debitore e del quale egli risulta essere
beneficiario economico, in qualsiasi forma esso sia, depositato presso la sede
__________ con particolare riferimento a quanto depositato sul conto
__________; presso la sede __________ con particolare riferimento alla
relazione n. __; presso il Ministero Pubblico Cantonale, Palazzo di
Giustizia con riferimento alla cauzione depositata del debitore. Il
tutto fino a concorrenza dell’importo di Fr. 8’000.--”.
B. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso
__________ __________ e __________ il 20 gennaio 1995 e presso il Ministero
pubblico di Lugano il 23 gennaio 1995.
C. Il 3 marzo 1995 l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ __________, a convalida del sequestro n. __________, il PE n.
__________, al quale l’escusso non ha interposto opposizione.
D. Il 29 marzo 1995 il creditore ha chiesto il
proseguimento dell’esecuzione.
E. Con avviso di pignoramento del 3 aprile 1995 l’UE di
Lugano ha comunicato a __________ che il 4 maggio 1995 avrebbe provveduto al
pignoramento presso il Ministero pubblico per un credito di Fr. 8’540.45.
F. Con tempestivo reclamo 13 aprile 1995 __________ e
__________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria
di nullità del pignoramento, atteso che:
-
“oggetto
del pignoramento e del relativo avviso è una cauzione giudiziaria depositata
presso il Ministero pubblico”;
-
“la
natura della cauzione giudiziaria è, in materia di libertà personale
dell’accusato, quella di misura sostitutiva dell’arresto”;
-
“lo scopo
della cauzione non è infatti quello di garantire il risarcimento del danno, ma
essenzialmente quello di evitare che l’accusato si sottragga al procedimento o
alla pena”;
-
“la
cauzione, quale proporzionale misura sostitutiva del carcere preventivo, non
deve servire a tacitare il danno patito dalla parte lesa”;
-
“solo
nell’ambito dell’eventuale decadenza della cauzione spettano alla parte civile
diritti di soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie”;
-
“se non
si verifica quest’ultima negativa ipotesi, la cauzione non può essere destinata
ad altro ed anzi va restituita, se cessa la sua causa (art. 50 cpv. 1 CPP)”;
-
“infatti
la cauzione, oltre al menzionato scopo principale di assicurare la presenza
dell’accusato al seguito della procedura, ha pure quello di garantire le
conseguenze pecuniarie pubbliche della condanna, senza poter assolutamente
servire al supposto risarcimento del pregiudizio subito dalla vittima”;
-
“l’importo
di cauzione di Fr. 200’000.-- originari, non è di proprietà di __________ ”;
-
“conformemente
alla dichiarazione 11 aprile 1995 della __________ è attestato senza alcun
dubbio che parte della cauzione (Fr. 125’000.--) in data 13 luglio 1993 era ed
è di pertinenza della signorina __________, la quale ha gravato il mappale n.
__________ limitatamente alla quota A __________ e di sua proprietà, di un
debito ipotecario di pari valore (cfr. doc. C)”;
-
“il
resto, vuol dire Fr. 75’000.--, sono fondi di proprietà della succitata
__________ e della di lei famiglia (doc. D), e meglio come attestato dalla
dichiarazione 6 aprile 1995 in cui si fanno valere i diritti di proprietà su
tale somma e sulla cauzione originaria in generale”;
-
“stando
così le cose la cauzione in narrativa, oggi ridotta a Fr. 100’000.--, è da
considerarsi impignorabile siccome proprietà di terzi”.
G. Con osservazioni 18 aprile 1995 il __________ ha
chiesto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
Il creditore
assevera che “il credito posto in esecuzione (ripetibili assegnate con sentenze
cresciute in giudicato) non ha nulla a che vedere con la pretesa risarcitoria
derivata dagli atti illeciti compiuti dal __________, per i quali è pendente
una causa civile ben distinta”.
A mente del
__________ non sarebbe “inoltre competenza dell’Autorità di reclamo valutare la
portata del contestato esercizio dell’azione privata (civile) all’interno
dell’azione pubblica (penale)”.
Per
l’appellato “il Ministero pubblico ha ricevuto l’importo iniziale di Fr.
200’000.-- da __________ ”.
H. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e del Ministero
Pubblico si dirà, per quanto necessario, in seguito.
I. Il 4 maggio 1995 l’UE di Lugano ha pignorato “una
cauzione di Fr. 100’000.-- (centomila) - (prestata per la libertà provvisoria),
depositata presso __________, conto deposito n. __________ __________, sino a
concorrenza del credito in esecuzione di Fr. 6’100.-- (seimilacento) + int. al
5 % + acc. + spese”.
Considerato
in diritto:
- In concreto il credito pignorato è una cauzione ex art.
49 ss. CPP di Fr. 100’000.-- prestata dall’escusso e contestualmente accusato
__________.
La cauzione
può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con
garanzie reali o con fideiussione di persone idonee (art. 49 cpv. 1 CPP). La
cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 50
cpv. 1 CPP). La cauzione prestata dall’accusato è restituita nella parte
eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico (art. 50 cpv.
3 CPP). La cauzione decade a favore dello Stato, come gli eventuali interessi
non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al
procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà (art. 51
cpv. 1 CPP), ritenuto che la parte civile ha diritto di chiedere che siano
soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di
risarcimento civilmente esigibili, quando non esistono altri beni del
condannato, nella parte eccedente le spese processuali e le eventuali multe (art.
51 cpv. 2 CPP).
- Oggetto del reclamo che ci occupa è la questione a
sapere se la cauzione penale possa essere pignorata.
Per il
diritto federale sono pignorabili ex art. 88 ss. LEF, in principio, tutti i
beni appartenenti al debitore al momento del pignoramento (BlSchK 1988
p. 234; DTF 97 III 25), compresi i crediti non ancora esigibili (BlSchK
1988 p. 234). Impignorabili sono invece le semplici aspettative, (“Anwartschaften”),
ossia beni patrimoniali futuri (BlSchK 1988 p. 234; DTF 97 III
27). In concreto l’esigibilità del credito in questione, ossia il momento in
cui la cauzione verrà restituita, non è determinabile ed é inoltre incerto, se
e in quale misura, la cauzione decadrà a favore dello Stato (BlSchK 1988
p. 234 s.). Siffatto credito -subordinato al non adempimento da parte
dell’escusso delle condizioni di cui all’art. 50 cpv. 1 CPP, il cui importo non
può essere determinato perché condizionato dall’ammontare delle spese
giudiziarie e di eventuali multe (art. 50 cpv. 3 CPP) e il cui termine di
esigibilità è ancora incerto- altro non è che una pretesa futura, ossia una
semplice aspettativa, che non può essere pignorata. Ne consegue la declaratoria
di nullità del pignoramento 4 maggio 1995 nell’esecuzione n. __________.
-
Visto l’esito del gravame priva d’oggetto risulta
essere la questione a sapere se l’importo di cauzione appartenga __________
oppure a __________, ritenuto in ogni caso che chi ha versato l’importo della
cauzione non lo può ottenere di ritorno finché sussistono le cause che hanno
originato la dazione della cauzione.
-
Il reclamo 13 aprile 1995 __________ è accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità, benché
espressamente protestate dai reclamanti, perché così imposto per norma di
diritto regolamentare federale (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 88 ss. LEF; 49 ss., 49 cpv. 1, 50
cpv. 1, 50 cpv. 3, 51 cpv. 1 e 51 cpv. 2 CPP
PRONUNCIA:
- Il
reclamo 13 aprile 1995 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il
pignoramento 4 maggio 1995 dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ con
il quale l’ufficio ha pignorato “una cauzione di Fr. 100’000.-- (centomila) -
(prestata per la libertà provvisoria), depositata presso __________ __________,
conto deposito n. __________, sino a concorrenza del credito in esecuzione di
Fr. 6’100.-- (seimilacento) + int. al 5 % + acc. + spese”.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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