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Numero d'incarto:
15.1995.00094
Data decisione, Autorità:
12.04.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00094
Lugano
12 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 12 settembre 1994
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura
fallimentare concernente
in
materia di spese concernenti il fallimento;
viste le
osservazioni 10 ottobre 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in
fatto ed in diritto:
-
che
il Pretore di Locarno-Campagna con decreto 6 aprile 1992 ha pronunciato il
fallimento della ditta __________;
-
che
il 22 giugno 1992, statuendo sull’istanza in tal senso dell’UEF di Locarno, il
Pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento della __________ mediante
la procedura sommaria;
-
che
con atto 24 giugno 1992 (FUC ___________) l’UEF di Locarno ha pubblicato
l’apertura del fallimento ex art. 231 LEF e ha fissato al 3 agosto 1992 il
termine per l’insinuazione dei crediti;
-
che
il 6 ottobre 1992 l’UEF di Locarno ha venduto ai pubblici incanti i beni di
spettanza della fallita;
-
che
il 12 ottobre 1992 (FUC _________) l’UEF ha depositato la graduatoria,
collocando le pretese della reclamante, di complessivi Fr. 11’399.--, in
graduatoria sub crediti garantiti da pegno manuale;
-
che
con scritto 29 novembre 1993 l’Ufficio ha comunicato a __________ che
all’incanto i beni che occupavano i locali da lei affittati alla fallita sono
stati venduti a Fr. 4’305.--, per cui avrebbe versato alla creditrice un
acconto di Fr. 3’000.-- prima dell’allestimento dello stato di ripartizione;
-
che
l’8 luglio 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto al Pretore la sospensione della
procedura per mancanza di sufficiente attivo;
-
che
lo stesso giorno il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura
fallimentare della __________;
-
che
con scritto 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato alla reclamante che l’importo
totale incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita è
stato di Fr. 9’278.90, così ripartiti:
Fr.
3’000.-- acconto versato il 6.12.1993
alla
creditrice __________
Fr.
5’855.20 spese di realizzazione e
liquidazione
all’8.7.1994
Fr.
423.70 a copertura parziale delle spese
di
chiusura;
-
che
il 17 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto all’Ufficio di
trasmettergli il dettaglio delle spese di realizzazione degli oggetti gravati
dal diritto di pegno di __________;
-
che
il 30 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto il versamento di
Fr. 998.40 perché solo una minima parte delle spese, Fr. 306.60 al massimo,
riguarderebbero la realizzazione degli oggetti gravati dal diritto di pegno di
__________;
-
che
con provvedimento 1. settembre 1994 l’UEF di Locarno ha comunicato alla
reclamante di non poterle accreditare la somma richiesta, perché “l’attivo non
è stato sufficiente a coprire tutte le spese di procedura”;
-
che
con reclamo 12 settembre 1994 __________ ha postulato, con protesta di spese e
ripetibili, che l’UEF di Locarno trattenga “dalla somma di Fr. 1’305.--
unicamente le spese di amministrazione e realizzazione dei beni ritenuti” e che
quindi le vengano versati “Fr. 998.40 o quantomeno l’effettiva differenza”,
atteso che:
-
“i crediti
garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata
dalla realizzazione dei pegni (art. 219 LEF). La realizzazione dei pegni della
signora __________ ha dato un ricavo di Fr. 4’305.--, ma solo Fr. 3’000.-- le
sono stati versati, avendo l’UEF trattenuto il restante per coprire le spese di
fallimento. Giusta l’art. 262 LEF in genere l’UEF sulla somma ricavata dalla
massa intera preleva tutte le spese occasionate dalla dichiarazione di
fallimento. Tuttavia, sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si
possono prelevare soltanto le spese di amministrazione e di realizzazione del
pegno”;
-
“ora,
dal dettaglio delle spese prodotto dall’UEF risulta che la quasi totalità della
somma di Fr. 1’305.-- trattenuta sia servita esclusivamente a coprire le spese
del fallimento e non quelle di amministrazione e di realizzazione del pegno. Ne
consegue che secondo una corretta valutazione delle spese riportate nella
distinta allestita dall’UEF, solo la somma di Fr. 306.60 possa essere
trattenuta”;
-
che
con osservazioni 10 ottobre 1994 l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni
che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame;
-
che
ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
-
che
il 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato a __________ che l’importo totale
incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita di Fr.
9’278.90 è stato così ripartito:
Fr.
3’000.-- acconto versato il 6.12.1993
alla
creditrice __________
Fr.
5’855.20 spese di realizzazione e
liquidazione
all’8.7.1994
Fr.
423.70 a copertura parziale delle spese
di
chiusura;
-
che
con siffatto provvedimento l’Ufficio ha reso noto alla reclamante la propria
decisione di non versarle più nulla di quanto ottenuto dalla realizzazione dei
beni gravati dal diritto di pegno;
-
che
l’atto impugnato del 1. settembre 1994 altro non è che una semplice conferma di
pregressa disposizione;
-
che
unicamente il provvedimento 29 luglio 1994 era impugnabile mediante reclamo
all'Autorità di vigilanza;
-
che
il gravame del 12 settembre 1994 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo;
-
che
il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività;
-
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 17 cpv. 2 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 12 settembre 1994 di __________, è inammissibile siccome tardivo.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
avv. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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