AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1995.00089
Data decisione, Autorità:
26.01.1999, CEF
Incarto n.
15.95.00089
Lugano
26 gennaio1999
MR/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 maggio 1988 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ decretato
il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza della
ricorrente nei confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 maggio 1988, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 6 giugno 1988 __________, 27 maggio 1988 e 16 giugno 1988 dell’UEF
di __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di __________ Infortuni, __________, nei confronti di , il 7
gennaio 1988 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato - sulla base dell’art.
271 cpv. 1 n.5 vLEF e di tre attestati di carenza di beni __________ di Leventina
(n.) - il sequestro dello stipendio percepito dal debitore presso
l’agenzia della Assicurazione La __________, fino a concorrenza di un credito
di complessivi Fr. 4’250.15 (doc.E).
B. Il
15 gennaio 1998 l’UEF __________ ha proceduto al sequestro (n.1/88) della
quota di Fr. 1’500.-- mensile dello stipendio del debitore, con effetto a
partire dal mese di gennaio 1988, sulla base del calcolo dell’eccedenza
pignorabile indicato in calce al verbale di sequestro di medesima data.
Relativa diffida ex art. 99 LEF è stata notificata al datore di lavoro, con
l’indicazione che “il sequestro sarà mantenuto fino al completo pagamento del
credito ed accessori dell’importo approssimativo di Fr. 4’350.-- (...)”.
C. Ricevuto
il verbale di sequestro, __________ ha promosso l’esecuzione a convalida
facendo spiccare contro __________ il precetto esecutivo n.__________ per un
credito di Fr. 4’250.15, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
D. Nel
frattempo, il 29 gennaio 1988, __________ ha versato al patrocinatore della
creditrice sequestrante l’importo di Fr. 1’500.-- pari alla prima quota
pervenutagli dalla datrice di lavoro del debitore sequestrato.
E. Con
istanza 8 febbraio 1988 __________ ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio
dell’opposizione sulla base dei tre attestati di carenza di beni citati,
istanza respinta con decisione 17 marzo 1988 (doc.D), a seguito
dell’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’escusso di compensazione del
credito dedotto in esecuzione con una propria pretesa di Fr. 12’000.-- per
provvigioni.
F. Con
atto 18 marzo 1988 (doc.A) __________ ha chiesto al Giudice delegato della
Camera civile del Tribunale d’appello, presso cui era già pendente una causa
civile promossa direttamente in appello da __________ contro la stessa
assicurazione , “di includere (...) l’importo di Fr. 4’250.15 nelle poste di
domanda riconvenzionale” e di modificare conseguentemente il petitum
della domanda riconvenzionale nel modo seguente:
“Quo
alla domanda riconvenzionale
A) IN
VIA PRINCIPALE
- La
domanda riconvenzionale è accolta. Di conseguenza il Sig. __________ è
condannato a pagare al Dr. __________ l’importo di Fr. 4'621.15.
Conseguentemente,
e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al __________ di __________.
- (omissis)
B) IN
VIA SUBORDINATA
- La
domanda riconvenzionale è accolta. Di conseguenza il Sig. __________ è
condannato a pagare al __________. __________ l’importo di Fr. 14’446.95.
Conseguentemente,
e a convalida del sequestro 7/8 gennaio 1988 viene rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di __________.
- (omissis)”
G. Con
scritto 24 marzo 1988 l’UEF ha chiesto a sua volta al patrocinatore della
creditrice di voler retrocedere l’importo di Fr. 1’500.-- versatole “per
errore” il 29 gennaio 1988, “siccome gli attivi della procedura allo stato di
sequestro devono rimanere in deposito (art.98-100-275 LEF) presso l’Ufficio
esecuzione, sino a definizione delle contestazioni”.
H. Il
28 marzo 1988 (doc.B) il legale della creditrice ha comunicato __________ di provvedere
al chiesto ristorno della somma di Fr. 1’500.--, precisando tuttavia “che il
sequestro rimane e che pertanto l’importo deve essere da voi trattenuto in
deposito, avendo insinuato tale pretesa (il credito sotteso al sequestro, n.d.r.)
nell’ambito della procedura che contrappone le parti avanti al Tribunale di
Appello, __________ ”. Copia dell’atto 18 marzo 1988 indirizzato al Tribunale
di appello è stata annessa allo scritto 28 marzo 1988.
I. Con
scritto 4 maggio 1988 il legale dell’escusso, rilevando che “la decisione del
Pretore (del 17 marzo 1988, n.d.R.) è cresciuta in giudicato” e che “la
lettera 18 marzo 1988 indirizzata __________ Infortuni al Tribunale d’appello
non è un ricorso avverso la sentenza del Pretore di __________ ”, ha chiesto che
venga “immediatamente ordinato il dissequestro”, con l’invito a riversare
immediatamente all’escusso “le somme di sua competenza”.
L. Il
5 maggio 1988 __________ ha proceduto a ritornare a __________ Fr. 3’000.--
pari alle quote di stipendio fino ad allora trattenute. Sulla ricevuta si legge
in particolare la causale “causa perenzione sequestro”.
M. Il
16 maggio 1988 __________ ha quindi inviato alla creditrice il seguente scritto
(doc.C):
“Vogliate
prendere atto che il sequestro in oggetto è caduto in perenzione in data 27
marzo 1988 e meglio come a dichiarazione 27 aprile 1988 della Pretura di
__________, che attesta la crescita in giudicato della sentenza 17 marzo 1988,
con la quale è stata respinta l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto
no. __________ dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________.”
N. Con
ricorso 20 maggio 1988 __________ postula che “la comunicazione 16.5.1988 dell’UEF
di __________ sia annullata” e che ”il mantenimento del sequestro venga
confermato”, con la messa “a carico del funzionario responsabile delle spese di
cancelleria, a norma dell’art. 10 dell’ordinanza sulla procedura di reclamo”,
atteso in sostanza:
-
che
tempestivamente la creditrice ha chiesto l’esecuzione a convalida del sequestro
e successivamente il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso;
-
che
la sentenza che respinge l’istanza di rigetto è datata 17 marzo 1988 e che il
18 marzo 1988 la creditrice “includeva il credito di cui al sequestro
nell’ambito di una vertenza che oppone le parti”, e in particolare “nell’ambito
della domanda riconvenzionale” proposta dalla __________;
-
che “del fatto che il credito di
cui al sequestro fosse stato fatto valere nelle vie ordinarie entro 10 giorni ,
a norma dell’art. 278 cpv. 2 (in fine) (v)LEF dall’intimazione della sentenza
che respingeva la domanda di rigetto dell’opposizione era stata data tempestiva
comunicazione all’ufficio di esecuzione e fallimenti __________, come attesta
lo scritto doc.B del 28 marzo 1988”;
-
che
tale circostanza non poteva peraltro essere ignota __________, “in quanto lo
stesso se ne era accertato telefonicamente presso il segretario del Tribunale
di Appello, sig. __________, che ha confermato l’avvenuta intimazione del doc.A
(atto 18 marzo 1988, n.d.r.);
-
che
ciononostante __________ ha dichiarato decaduto il sequestro;
-
che
tuttavia “sull’ammissibilità o meno della procedura adottata, in particolare se
era proceduralmente lecito includere il credito in parola nell’azione pendente,
non tocca __________ giudicare, così come anche sulla domanda a sapere se il
Tribunale d’appello sia competente o meno a giudicare su questo credito (DTF 77
III 142).
O. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
P. Nelle
sue osservazioni 16 giugno 1988 __________ - che pure si oppone al gravame -
comunica inoltre che “preso atto che al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo, procede comunque alla riattivazione della pratica, rinnovando al
datore di lavoro il sequestro della quota pignorabile sul salario del
debitore”. Con atto di medesima data __________ ha infatti proceduto a
rinnovare la diffida ex art. 99 __________ alla __________ assicurazioni di
__________, già inviata il 15 gennaio 1988, pure con l’indicazione che il
sequestro sarebbe stato mantenuto “fino al completo pagamento del credito ed
accessori dell’importo approssimativo di Fr. 4’350.-- (...)”.
Considerato
in diritto: 1. Il
sequestro è stato ordinato il 7 gennaio 1988, sulla base del diritto in vigore
fino al 31 dicembre 1996 (in seguito ). Si terrà conto pertanto del
nuovo diritto () nei limiti posti dalle disposizioni transitorie di
cui all’art.2 Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994.
a) Per
l’art. 278 cpv.1 vLEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima
di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve domandare l’esecuzione
(a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di
sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso,
il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare
domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di
rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 278 cpv.2 vLEF; art.
279 cpv.2 LEF).
b) Già
sotto il diritto previgente parte della dottrina (cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §60, n.3, p.488 s.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5. ed., Berna 1993, §51 n.78; contra Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.390 s.) e in tempi recenti la giurisprudenza federale (DTF 121 III 184)
hanno riconosciuto la possibilità di convalidare un sequestro anche mediante
l’introduzione, entro lo stesso termine di dieci giorni, dell’azione di
accertamento del credito, facoltà ora ammessa esplicitamente dall’art. 279
cpv.1 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997: in tal caso il creditore
deve promuovere l’esecuzione a convalida (cfr. supra cons. 2a) entro
dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di merito (Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II,
p.489, n.3; cfr. art. 279 cpv.4 LEF).
c) La
(tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del
sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del
sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente
un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale
quale esecuzione a convalida del sequestro e continua alle medesime condizioni
(cfr. supra cons. 2a), atteso tuttavia che se è stata formulata opposizione
al precetto esecutivo prima dell’intimazione del verbale di sequestro, il
termine di dieci giorni per chiedere il rigetto o per promuovere l’azione di
riconoscimento del credito (cfr. art. 278 cpv.2 vLEF; art. 279 cpv.2 primo
periodo LEF) inizia a decorrere non già dalla notificazione dell’opposizione,
ma dall’intimazione del verbale di sequestro (DTF 93 III 70; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §
60 p. 491 n.7; Gilliéron, op.
cit., p. 390). Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione già
pendente in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci
giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a
convalida (art. 278 cpv.3 vLEF; art. 279 cpv.4 LEF).
a) Per
l’art. 278 cpv.4 vLEF (ripreso nel contenuto dall’art.280 LEF) il sequestro è
revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 278
cpv.1, 2 e 3 vLEF rispettivamente art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere
l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente
rigettata dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che
nei casi contemplati dall’art. 278 cpv.4 vLEF (art. 280 LEF) il sequestro
decade ope legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il
debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60
p. 26 ss. p. 500 s.; Gilliéron,
op. cit., p. 393; Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 p. 424 n.9;
DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se
il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi
previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare
d’ufficio; qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la decadenza del
sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta
in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia
l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono
suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93
cons.1). Va comunque ricordato che, vista la conseguenza della loro decisione,
l’ufficio d’esecuzione, e con esso l’autorità di vigilanza, devono operare con
una certa cautela: in particolare possono concludere per la caducità del
sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell’esito sfavorevole
per il creditore della causa di convalida, segnatamente quando lo stesso
tribunale oppure una delle parti produce loro una sentenza passata in giudicato
(DTF 77 III 145 ss; BlSchK 1991, p.24 s.).
b) Se
un’azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio
dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La giurisprudenza
ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del sequestro deve
avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93
III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev’essere diretta al
pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che, se promossa
all’estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51;
66 III 59 cons.2). Qualora un’azione già pendente al momento della concessione
del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è
tenuto a procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il
sequestro entro dieci giorni dall’intimazione del relativo verbale - con
un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento del credito - pena la
decadenza del sequestro.
- In
concreto __________ Infortuni ha allegato a comprova della tempestiva
introduzione della causa giudiziaria di convalida copia dello scritto 18 marzo
1988 all’indirizzo della Camera civile del Tribunale di appello, con cui la
creditrice sequestrante ha chiesto l’estensione del petitum della
domanda riconvenzionale nell’ambito della causa già pendente presso quella
autorità tra il debitore e la stessa creditrice, nel senso di includere in esso
il riconoscimento del credito di Fr. 4’250.15 dedotto nell’esecuzione
n.__________ a convalida del sequestro e il conseguente rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Ora che la
creditrice con siffatta richiesta abbia inteso far valere giudizialmente la
pretesa dedotta in esecuzione e sottesa al sequestro risulta evidente dalla sua
stessa formulazione (che fa riferimento in termini univoci sia al sequestro
n.__________ che all’esecuzione n.__________), né del resto è contestato. Nella
misura in cui tale atto fosse idoneo a creare la litispendenza dell’azione di
riconoscimento di quel credito specifico, il sequestro 7 gennaio 1988 sarebbe
senz’altro tempestivamente convalidato, la richiesta di estensione del petitum
18 marzo 1988 essendo stata formulata nel termine di dieci giorni dalla
ricezione da parte della creditrice della sentenza di rigetto 17 marzo 1988.
Controversa è invece la scelta procedurale operata dalla creditrice, in
particolare in punto all’ammissibilità stessa della richiesta di estensione
rispettivamente alla competenza del Tribunale di appello - quale istanza unica
- a statuire (anche) su una pretesa del valore di Fr. 4’250.--. Sennonché
siffatte delicate questioni di natura processuale (cantonale) non rientrano nel
ristretto potere di cognizione dell’organo esecutivo, rispettivamente in quello
dell’autorità di vigilanza, tenuti in linea di principio unicamente ad
accertare se entro i termini previsti dall’art. 279 LEF il creditore sequestrante
ha fatto valere giudizialmente la pretesa a garanzia della quale ha ottenuto il
sequestro (cfr. DTF 80 III 93 ss). Sarà infatti la stessa Camera civile del
Tribunale d’appello che dovrà statuire sull’ammissibilità dell’atto 18 marzo
1988, ritenuto che, avuto riguardo pure alla cautela con cui gli organi
esecutivi e con essi l’Autorità di vigilanza devono operare nell’accertamento
della caducità del sequestro ex art. 278 vLEF (cfr. cons.3a), dal profilo del
diritto esecutivo a questo stadio di procedura anche soltanto la sua eventuale
ammissione - con conseguente costituzione ex tunc della litispendenza
sul credito dedotto nell’esecuzione n.__________ - è sufficiente per
considerare il sequestro n.__________ siccome convalidato e rifiutare quindi
la liberazione dei beni sequestrati. In questo senso il ricorso di __________
va accolto, la comunicazione 16 maggio 1988 dell’UEF __________ annullata, e
il sequestro n.__________ mantenuto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.17, 278 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 maggio 1988 __________, è accolto.
1.1. Il
provvedimento 16 maggio 1988 dell’UEF di __________ è annullato.
1.2. Il
sequestro n.1/1988 decretato il 7 gennaio 1988 dal Pretore del Distretto di
__________ per un credito di Fr. 4’250.15 vantato da __________, Lugano nei
confronti di __________, __________, di una quota di Fr. 1’500.-- mensile dello
stipendio percepito da __________, ed eseguito il 15 gennaio 1988 __________ di
__________ resta in vigore.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità cantonale di vigilanza
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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