AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00083
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00083
Lugano
- giugno 1995/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2 settembre 1994 del
Contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, quale ufficio richiesto nella procedura di
realizzazione in via di rogatoria (Rog. n. __________) di vari Fol. di PPP
nella procedura fallimentare concernente
in materia di condizioni d’asta;
richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1994
di concessione dell’effetto sospensivo;
Viste le
osservazioni:
-
21
settembre 1994 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
-
22
settembre 1994 del Municipio di __________
-
5
settembre e 14 ottobre 1994 dell’UF di Lugano, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Nel
fallimento di __________, con rogatoria di vendita del 16 dicembre 1993,
l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha incaricato l’UF di Lugano di
procedere alla realizzazione in via rogatoriale dei Fol. PPP da n. __________ a
__________, da n. __________ a n. __________, __________ del fondo base part.
n. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita.
B. Con avviso d’incanto 28 giugno 1994, pubblicato sul
FUC n._______, l’UF di Lugano ha fissato al 29 agosto 1994 il deposito delle
condizioni d’asta e al 14 settembre 1994 la data dell’incanto. Relativamente al
termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, l’UF di Lugano ha fatto
esplicito “riferimento all’elenco oneri allestito e depositato presso l’Ufficio
dei fallimenti di Neuchâtel il 15 settembre 1993 e divenuto definitivo”.
C. Il reclamante __________ è iscritto nell’elenco oneri
14/15 settembre 1993 relativo alle 22 (ventidue) quote di PPP del fondo base
part. n. __________ RFD di __________ quale creditore garantito da pegno
immobiliare convenzionale, cartelle ipotecarie in I grado, per complessivi Fr.
6’747’827.50 oltre interessi.
D. Con scritto 19 luglio 1994 lo Stato del Cantone Ticino
ha insinuato, in aggiunta ad una precedente notifica del 23 novembre 1992, i
seguenti crediti pretesi garantiti da ipoteca legale:
imposte
cantonali imposta Fr. interessi Fr.
-
1990
-
1’145.60
-
1991
-
1’516.35
-
1992
-
1’010.90
-
1994
7’477.45 -
(imp.
provvisorio)
- imposta
utile sulla vendita da iscrivere nelle condizioni d’asta (importo provvisorio):
Fr. 371’640.--.
E. Il 21 luglio 1994 la __________ ha insinuato i
seguenti crediti garantiti da pegno:
imposte
comunali imposte Fr. interessi Fr.
1990 4’415.55 -
1991 8’458.10 -
1992 8’458.10 -
(imp.
provvisorio)
1993 8’458.10 -
(imp.
provvisorio)
1994 8’458.10 1’951.60
(imp.
provvisorio)
- imposta
utile sulla vendita da iscrivere nelle condizioni d’asta (importo provvisorio):
Fr. 315’894.--.
F. L’UF di Lugano ha iscritto i crediti insinuati dagli
enti pubblici (sub D e E) nel verbale d’incanto d’immobili depositato il 29 agosto
1994, al n. 8b) delle condizioni d’incanto, nei seguenti termini:
“8. L’aggiudicatario
deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) le
spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle
modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a
riguardo dei pegni, delle servitù, ecc. (omissis);
b) i
crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi,
imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua
potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
-
Imp.
cantonale 1994 Fr. 7’477.45
-
Imp.
cantonale utile di vendita Fr. 371’640.--
Fr.
379’117.45
-
Imp.
comunale (diff. tass. 90/93) Fr. 868.05
-
Interessi Fr. 1’841.20
-
Imposta
comunale 1994 Fr. 8’458.10
-
Imp.
comunale utile di vendita Fr. 315’894.--
Fr. 327’061.35
Fr. 706’178.80”
Al
n. 10 del verbale d’incanto l’UF ha poi stabilito che “i pagamenti a contanti
da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come
segue:
Fr.
172’937.90 contanti o assegno, al momento della delibera, in acconto e garanzia
del prezzo di aggiudicazione, il resto entro 30 giorni con interesse del 7 %.
Fr.
100’000.-- contanti o assegno, al momento della delibera, in acconto e garanzia
spese di trapasso e realizzazione.
Fr.
706’178.80 contanti o assegno al momento della delibera, a saldo oneri
come da punto 8b)”.
G. Con tempestivo reclamo 2 settembre 1994 il __________
ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, di ordinare “all’Ufficio dei
fallimenti di Lugano di stralciare le condizioni d’incanto n. 8 b) 2), 8 b) 6)
e n. 10, per quanto attiene il pagamento immediato, alla delibera, degli oneri
di cui alle condizioni d’incanto n. 8 b)”, atteso che:
-
“l’art.
49 RFF limita i costi che possono essere assegnati all’aggiudicatario, senza
imputazione sul prezzo. Vi sono inclusi i crediti assistiti da ipoteca legale,
non scaduti al momento dell’incanto”;
-
“l’imposta
sull’utile di vendita nasce per effetto e contestualmente all’aggiudicazione:
essa non è né nata, né scaduta né nota al momento dell’aggiudicazione. Non può
quindi essere applicato l’art 49 RFF”;
-
“l’imposta
sull’utile immobiliare non può essere accollata all’aggiudicatario in aggiunta
al prezzo: trattasi di un onere fiscale che deve restare a carico della massa
fallimentare della __________ ”;
-
“l’UF
esige il pagamento immediato dell’imposta ordinaria, per l’anno corrente 1994 e
per le (presunte) imposte sull’utile di vendita, che nascerebbero solo al
momento e per effetto dell’aggiudicazione. Il nostro ordinamento non conosce
però l’obbligo per l’acquirente di pagare immediatamente, alla delibera,
siffatte imposte. La condizione n. 10, per quanto attiene l’intero importo di Fr.
706’178.80, è sprovvista pertanto di base legale”.
H. Con osservazioni 21 settembre 1994 lo Stato del
Cantone Ticino ha postulato la reiezione del gravame, argomentando che “il
presunto utile sulla vendita deve essere indicato nelle condizioni d’asta quale
onere a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 49 RFF: in effetti la pretesa erariale nasce
e scade a seguito dell’incanto ma secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale è pretesa che deve comunque essere accollata all’aggiudicatario in
applicazione della norma dell’art. 49 RFF”.
I. La __________ ha chiesto, con protesta di spese e
ripetibili, la reiezione del gravame con motivazioni che se del caso verranno
riprese in seguito.
L. Pure l’UF di Lugano ha chiesto che il gravame venga
respinto, osservando che gli importi relativi all’utile di vendita del fondo
sono al beneficio dell’ipoteca legale.
A
mente dell’UF “il credito fiscale, in quanto determinato con l’aggiudicazione
in sede d’incanto, e quindi non iscritto ad elenco oneri, deve necessariamente
essere accollato all’aggiudicatario secondo le condizioni di vendita, senza che
questi possa dedurlo dall’importo di aggiudicazione, e ciò in virtù dell’art.
49 cpv. 1 lett. b RFF”.
“La
censura mossa dal reclamante per l’inserimento nella condizione d’incanto n. 10
del termine “a saldo deve essere respinta poiché essa si basa su di un
malinteso di natura linguistica più che su questioni puramente giuridiche.
Infatti il termine “a saldo oneri” è da intendersi come estinzione di debito,
nel senso che le imposte previste al pto 8 b) devono venire garantite da tale
pagamento. Naturalmente una volta stabilita la tassazione definitiva
l’eventuale eccedenza verrà restituita all’aggiudicatario”.
Considerato
in
diritto: 1. In via
preliminare va rilevato che alla fattispecie è applicabile la Legge tributaria
del 28 settembre 1976, atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994,
entrata in vigore il 1. gennaio 1995, non viene applicata alle tassazioni
riferite ai periodi fiscali precedenti la sua entrata in vigore (art. 324 cpv.
2 Nuova LT).
- Il __________ insorge avverso le condizioni d’incanto
n. , e n. __________, segnatamente contro l’obbligo
dell’aggiudicatario di corrispondere, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione,
le imposte cantonali e comunali per il presunto utile di vendita e di
provvedere al pagamento immediato dell’imposta ordinaria per l’anno corrente
1994 e delle imposte sull’utile di vendita.
Oggetto
di disputa è dunque innanzitutto la questione a sapere se vanno iscritte, e in
caso affermativo dove, eventuali imposte connesse ad un immobile che trovano origine
temporale nel momento dell’aggiudicazione e causa nel quantum raggiunto in tale
sede, non determinabile in precedenza secondo canoni di ragionevole precisione.
Pure oggetto di disputa è la questione a sapere se l’aggiudicatario possa essere
obbligato a pagare in contanti o a mezzo assegno al momento della delibera i tributi
pubblici iscritti nelle condizioni d’asta.
3.a) L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per
i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire , a favore di pretese
creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia
valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches
Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia
valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht;
sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia,
cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p.
230 m. 12 ; Hans Michael Riemer,
Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.).
b) L’art.
183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836
CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per
il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile” (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT).
-
Per l’art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, sostanzialmente
corrispondente al punto 8 b) delle condizioni d’asta, pure applicabile alla
realizzazione nella procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 130 cpv. 1
RFF, “le condizioni di vendita metteranno a carico dell’aggiudicatario, senza
imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al
momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (art. 836 CC)”,
tra cui anche le “imposte fondiarie”.
-
Onde verificare a stregua dell’art. 58 cpv. 2 RUF i
diritti reali frazionari costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un
elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri
aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad
esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per
virtù di legge (art. 125 cpv. 1 prima frase RFF).
Questi
elenchi formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi
senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv. 2
RFF).
Nell’ambito
dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, segnatamente in merito
all’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF, pure
applicabile in tale procedura esecutiva per il rinvio dell’art. 102 RFF,
l’Autorità di vigilanza ha già avuto modo di statuire che “rientra nel potere
di cognizione dell’ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa
creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di
principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o
convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale,
atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere
iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3)”, cfr. tra
tante VIG 56/93, 55/92, 104/92.
Siffatti
principi valgono mutatis mutandis per l’allestimento dell’elenco oneri nella
procedura di fallimento, ritenuto in particolare che nel fallimento non vi è
spazio per la procedura di epurazione dell’elenco oneri ex art. 106-109 LEF
(cfr. Marcel Süsskind, Das schweizerische
Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention
(§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21-22). La graduatoria fallimentare infatti, quale
provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento, può essere
contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per violazione di prescritti
procedurali) o con azione di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF
(quando è contestato il contenuto di diritto materiale) cfr. DTF 85 III 97, CEF
15 settembre 1987 in re G.G. e CEF 19 ottobre 1987 in re UBS nonché Kurt Amonn, op. cit., § 46 m. 34 e Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 337).
- All’ufficio di esecuzione e fallimenti, e di
conseguenza all’Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la
questione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell’autorità
esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie di natura
fiscale fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dalla __________, ma
contestate da chi ne è legittimato (in casu dal __________ garantito da ipoteca
convenzionale), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo
provvedimento preliminare è necessario ed attuale al momento di fissare il
ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione della graduatoria e
tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca
legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte
convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
Il
provvedimento preliminare è pure necessario nel caso di specie quando prima facie
va esaminato se le imposte sul presunto utile di vendita devono essere iscritte
ad elenco oneri o messe nelle condizioni d’incanto con l’indicazione che
saranno a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione.
- Nelle condizioni d’asta sono iscritti per presunto
utile di vendita Fr. 371’640.-- a favore dello Stato del Cantone Ticino e Fr.
315’894.--. a favore della __________.
Gli
utili conseguiti dalle persone giuridiche con l’alienazione di immobili sono
tassati, per la parte corrispondente agli ammortamenti concessi negli anni
precedenti e per quella non colpita, a carico dall’alienante, attraverso la
Legge sul maggior valore immobiliare (art. 67 cpv. 1 vLT).
La
citata norma prevede innanzitutto che l’utile derivante da ammortamenti venga
sempre colpito dall’imposta ordinaria indipendentemente dalla parte già tassata
attraverso l’imposta sul maggior valore immobiliare. Dall’imposta viene esclusa
solo la parte già colpita dall’imposta sul maggior valore immobiliare a carico
dell’alienante. La deduzione non è invece ammessa quando l’imposta sul maggior
valore immobiliare è sopportata dall’acquirente (cfr. Rapporto del 30 agosto
1976 della commissione speciale in materia Tributaria sul progetto di nuova LT,
N. 2000 R, commento all’art. 67, p. 76).
Nella
sentenza n. 42 del 14 aprile 1994 in re F.P. la Camera di Diritto Tributario
del Tribunale di appello del Cantone Ticino (in seguito: CDT) ha giudicato sul
ricorso dell’aggiudicatario di alcune quote di PPP in sede di asta pubblica
nell’ambito della realizzazione forzata di beni di spettanza di __________,
contro la notifica delle “decisioni di conteggio per la quantificazione
dell’ipoteca legale, relativa a imposte sull’utile immobiliare dovuto dalla
__________ in liquidazione”. L’aggiudicatario ha sostanzialmente lamentato di
aver “integralmente pagato le imposte assistite da ipoteca legale figuranti
nell’elenco oneri e che quelle per le quali viene chiesto il pagamento, non
risultavano né nell’elenco oneri né nelle condizioni d’incanto”. Nel merito
egli ha contestato “che l’utile immobiliare sia al beneficio dell’ipoteca legale”.
La __________ ha rilevato che il diritto di pegno legale sorge “nello stesso
momento in cui nasce il credito d’imposta che intende garantire”, il quale
“nasce allorché si realizzano i presupposti obiettivi e soggettivi, ai quali la
legge fiscale subordina il prelievo di una certa imposta (cfr. sentenza citata
sub 4.2. p. 6): il procedimento di accertamento dell’esistenza e della misura
dell’ipoteca legale non fa sorgere la garanzia reale -che nasce ex lege- ma si
limita ad accertarla (sentenza citata sub 4.3. p.6). In merito alla relazione
particolare tra l’imposta e l’immobile la __________ ha rilevato che “per
valutare la pertinenza con l’immobile dell’imposta sull’utile immobiliare ex art.
67 vLT, si tratta di verificare a quale tipo di utili si riferiscono gli ammortamenti
che hanno dato luogo all’utile contabile colpito dall’imposta in questione”(sub
5.7. p.11). Nel caso concreto si tratta di una società la cui natura è
puramente immobiliare -atteso che dalla sua contabilità risulta “che la quasi
totalità degli attivi è sempre stata rappresentata dagli immobili e la totalità
dei ricavi dagli affitti incassati”- e la __________ ha dunque riconosciuto “la
particolare connessione fra l’immobile e l’imposta sugli utili immobiliari”
(sub 5.7. p.12).
Nel
caso di specie gli enti pubblici non hanno presentato, a sostegno delle loro apodittiche
conclusioni alcun affidabile supporto probatorio. In mancanza di puntuali elementi
di fatto, all’Autorità di vigilanza non è consentita una valutazione di grande
massima sull’esattezza degli importi notificati, mancando riscontri oggettivi
sui dati numerici entranti in linea di conto. Malgrado ciò, nell’ipotesi che la
fallita fosse una società immobiliare, le imposte cantonali e comunali
sull’utile di vendita andrebbero, di principio, ammesse al beneficio
dell’ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro
fondiario, perché in questo caso sarebbe verosimile, indipendentemente
dall’ammontare dei noti tributi, la stretta relazione particolare dell’imposta
immobiliare cantonale e comunale con il fondo in oggetto.
In
tale ipotesi la questione da risolvere sarebbe dunque quella a sapere se
tributi pubblici di questo genere vadano iscritti nelle condizioni d’asta,
nell’elenco oneri, oppure se essi passano all’aggiudicatario anche senza alcuna
iscrizione.
L’imposta
sull’utile immobiliare così come il diritto di pegno legale, che nasce insieme
al credito che garantisce (Rep
1991 p. 530 ss.), essendo un’imposta che colpisce un utile immobiliare sorge al
momento della vendita, in concreto al momento dell’aggiudicazione.
Nell’elenco
oneri vengono iscritti unicamente crediti scaduti prima del momento
dell’incanto (art. 49 cpv.1 lett.b RRF): le note imposte non vi possono dunque
essere iscritte.
Per
l’art. 49 cpv. 1 lett. b RRF “le condizioni d’asta metteranno a carico
dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo i crediti assistiti da ipoteca
legale, non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco
oneri (art. 836 CC): premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie,
ecc.”.
Come
visto, l’imposta sull’utile di vendita nasce al momento dell’aggiudicazione. Solo
in tale sede si saprà se dalla vendita dell’immobile sorgerà una pretesa
fiscale dell’ente pubblico e in tale ipotesi l’esatto ammontare di questa
pretesa creditoria, perché solo coll’incanto sarà noto a quanto ammonterà
l’importo di vendita del fondo in questione.
Quando,
come nel caso di specie, il credito fiscale, garantito dall’ipoteca legale ai
sensi dell’art. 836 CC, non solo non è scaduto al momento dell’inizio
dell’incanto ma addirittura sorge coll’aggiudicazione, allora il credito
fiscale non può essere imputato all’aggiudicatario in aggiunta al prezzo
d’aggiudicazione.
Ne
consegue che l’Ufficio fallimenti non può iscrivere nelle condizioni d’asta che
le eventuali imposte sull’utile di vendita a favore del Cantone e del Comune
passano all’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione: l’UF
di Lugano deve pertanto depennare le condizioni d’asta sub 8b) 2 e 8b) 6, secondo
cui l'aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul
prezzo di aggiudicazione Fr. 371’640.-- per l’imposta cantonale sull’utile di
vendita e Fr. 315’894.-- per l’imposta comunale sull’utile di vendita.
- L’aggiudicatario non è dunque ope legis obbligato ad
assumere questi crediti fiscali senza imputazione sul prezzo di vendita. Il loro
stralcio dalle condizioni d’asta sub 8b) 2 e 8b) 6 non preclude agli enti
pubblici la possibilità di gravare, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, il fondo alienato con un’ipoteca legale per l’eventuale imposta
immobiliare che dovesse sorgere a seguito della vendita del fondo di proprietà
dell’escussa (DTF del 21 ottobre 1994 in re Stato del Cantone Ticino).
Siffatta
questione non deve però essere decisa in questa sede ma piuttosto se e quando
gli enti pubblici faranno valere a garanzia dei propri crediti l’esistenza di
un’ipoteca legale (DTF del 21 ottobre 1994 in re Stato del Cantone Ticino).
Anche
l’argomentazione secondo cui occorre menzionare il presunto ammontare
dell’imposta sull’utile immobiliare nelle condizioni d’asta cosicché “l’aggiudicatario
viene avvertito dell’eventualità di un suo possibile onere futuro” non permette
di scostarsi dal tenore letterale dell’art. 49 RFF, atteso che “non si vede
perché colui che si aggiudica la proprietà di un fondo in un pubblico incanto
debba essere tutelato in maggior misura da eventuali fatti aleatori intrinseci
alla compera di un immobile rispetto a chi invece acquista una proprietà
immobiliare con un contratto di compravendita ai sensi dell’art. 216 ss. CO”
(DTF del 21 ottobre 1994 in re Stato del Cantone Ticino).
- Il reclamante si è pure aggravato contro la condizione
d’incanto n. __________, per quanto riguarda l’obbligo dell’aggiudicatario di
provvedere al pagamento immediato delle imposte ordinarie per il 1994 e delle
imposte sull’utile di vendita per complessivi Fr. 706’178.80. Visto l’esito del
gravame sulla prima censura che ha visto il reclamante vincente su Fr.
687’534.--,, la disputa su questo punto si limita a sapere se l’aggiudicatario
può essere tenuto a versare a contanti con assegno l’importo di Fr. 18’644.80
per i rimanenti tributi pubblici iscritti sub 8b) delle condizioni d’asta già
al momento dell’aggiudicazione o successivamente ma col carico degli interessi.
Per
l’art. 136 LEF, applicabile pure nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno in virtù del rinvio dell’art. 156 LEF, la vendita ai pubblici incanti di
un bene immobile “si fa contro pagamento a contanti o dietro concessione di un
termine non maggiore a sei mesi” (DTF 79 III 120 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 233).
A
seguito dello stralcio dalle condizioni d’asta del 29 agosto 1994 degli importi
per l’imposta cantonale e comunale sull’utile immobiliare, queste ultime
prevedono sub 10, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che
l’aggiudicatario, secondo i numeri 7 e 8, deve pagare a contanti o tramite
assegno al momento della delibera Fr. 18’644.80 per le imposte ordinarie
cantonali e comunali 1994 oltre accessori. Sebbene quanto richiesto dall’ufficio
a saldo degli oneri di cui al n. 8b) delle condizioni d’asta non costituisca
parte del prezzo di vendita ex art. 136 LEF -dovendo l’aggiudicatario assumere
siffatto importo senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione- conformemente
al n. 8 delle condizioni d’asta (redatte sul modulo ufficiale RFF 13 b F)
l’ufficio può stabilire, come in concreto ha fatto, il pagamento a contanti al
momento dell’aggiudicazione di siffatti tributi.
Il
gravame, in quanto rivolto contro le condizioni di pagamento fissate nel
verbale d’incanto d’immobili, deve pertanto essere respinto.
- Il reclamo è parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106-109, 136, 156 e 250 LEF;
36, 49 cpv. 1 lett. b), 102 , 125 cpv. 1 e 2 e 130 cpv. 1 RRF; 58 cpv. 2 RUF;
836 CC; 183 LAC; 67 cpv. 1, 229 cpv. 1 vLT e 324 cpv. 2 Nuova LT
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 1994 __________, è
parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza sono depennate dalle condizioni d’incanto sub 8b) 2 e 8b) 6 le formulazioni:
1.2 Sub
10 delle condizioni d’asta in luogo di “Fr. 706’178.80 contanti o assegno al
momento della delibera, a saldo oneri come da punto 8 b)” è iscritto “Fr.
18’644.80 contanti o assegno al momento della delibera, a saldo oneri come da
punto 8 b)”.
-
E’
fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di procedere alle modifiche
sub 1.1. e 1.2., rettificando altresì i corrispondenti importi totali.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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