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Numero d'incarto:
15.1995.00058
Data decisione, Autorità:
07.03.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00058
Lugano
7 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo sul reclamo 4 ottobre 1994
contro
contro l’operato dell’ UEF di Locarno nell'ambito delle esecuzioni in via di realizzazione
d'un pegno immobiliare n. __________, e __________ promosse da
contro
in materia di
elenco oneri e rivendicazione di proprietà;
richiamato
il decreto presidenziale 6 ottobre 1994 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni:
20 ottobre 1994 di __________
5 ottobre e 3 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ e __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare
del 17 ottobre 1991 __________ __________ (in seguito: __________) procede
contro i debitori solidali __________ per Fr. 168’339.-- oltre accessori.
Essa
menziona quale titolo di credito: “Credito in conto corrente di Fr. 160’000.--
concesso in data 10.10.90 e disdettato il 5.6.91 per il 16.7.91, garantito da:
cartella ipotecaria al portatore di Fr. 160’000.--, iscritta il 4.10.90 al doc.
__________ gravante in I grado il Fol. part. __________ RFD di __________, di
proprietà dei debitori (1/3 ciascuno)”.
Le
opposizioni interposte da __________ e da __________ __________ ai PE loro
intimati sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città
con sentenze 7 luglio 1992, cresciute in giudicato.
B. Il
24 agosto 1993 la creditrice ha presentato le domande di vendita.
C. Con
avviso d’incanto 2 agosto 1994 l’UEF di Locarno ha fissato al 26 agosto 1994 il
termine per l’insinuazione degli oneri fondiari, all’8 settembre 1994 il
deposito delle condizioni d’asta e al 7 ottobre 1994 la data dell’incanto.
D. Il
7 settembre 1994 l’UEF ha allestito l’elenco oneri intimandolo lo stesso giorno
alle parti interessate.
E. Con
scritto 23 settembre 1994 __________ ha tra l’altro confermato all’Ufficio la
ricezione dell’elenco oneri avvenuta il 12 settembre 1994, contestandone
genericamente il contenuto.
F. Con
reclamo 4 ottobre 1994 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di
spese e ripetibili, l’allestimento “di un nuovo capitolato d’oneri che tenga
conto” della rivendicazione di proprietà di __________. A mente dei reclamanti
nell’elenco oneri 7 settembre 1994 “la rivendicazione della moglie signora
__________, sulla parte di comproprietà dell’immobile sito nel Cantone Ticino,
non è stata tenuta in debito conto”.
G. L’UEF
di Locarno ha postulato la declaratoria di tardività del gravame perché esso “è
pervenuto in data 5 ottobre 1994 mentre l’elenco oneri è stato spedito alle
parti in data 7 settembre 1994”.
H. Delle
osservazioni di __________ e del Comune di __________ si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
- L’elenco
oneri 7 settembre 1994, trasmesso lo stesso giorno agli interessati, è stato
notificato a __________, come da lui espressamente rilevato nello scritto 23
settembre 1994, il 12 settembre 1994. Il termine di dieci giorni ex art. 17
cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a scadere il 22 settembre
1994 (art. 31 cpv. 1 LEF). Il reclamo 4 ottobre 1994 risulta pertanto
ampiamente intempestivo.
All’Autorità
di vigilanza non è invece noto quando __________ __________, che dall’atto di
reclamo sembrerebbe avere diverso domicilio rispetto al marito, abbia avuto
conoscenza dell’elenco oneri impugnato. La questione della tempestività
dell’atto di reclamo di __________, come pure quella della sua legittimazione a
presentare il reclamo, possono comunque rimanere irrisolte, visto che il
gravame è da respingere nel merito per le considerazioni che verranno espresse
ai seguenti considerandi.
-
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, per
quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art.
155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le
disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).
-
Prima
dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri gravanti l’immobile facendo capo
alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario (art. 140
cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno
per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori
partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine
di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).
a) Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett.b RFF (applicabile nell'esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF) l’elenco
oneri deve contenere:
“a.
l’indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art.
11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b
gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito
all’ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell’ufficio (diritto di pegno e altri
diritti reali comprese le servitù prediali), coll’indicazione esatta dei beni
ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di
pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto del
registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (...)”.
b) Ne
consegue che la rivendicazione di proprietà di __________ __________, non
essendo con ogni evidenza un onere ex combinati art. 140 cpv. 1 LEF e 34 cpv. 1
RFF, non è iscrivibile nell’elenco oneri. Il reclamo di __________ va pertanto
respinto.
-
Il
fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro fondiario quale comproprietà
per 1/3 ciascuno di __________, __________ __________ e __________. __________
rivendica in sostanza di essere comproprietaria, in luogo del marito
__________, di un terzo del fondo.
-
Né
l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza possono statuire -in linea
di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione
amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di
proprietà di un bene immobile (DTF 72 III 16, 48 III 39).
Quando,
come in concreto, si è in presenza di una rivendicazione del preteso
comproprietario, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF
72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di
Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF (cfr. art 155 cpv.
1 LEF).
Nelle
more della procedura di rivendicazione l’incanto della nota particella rimarrà
sospeso.
- Il
reclamo 4 ottobre 1994 di __________ è dunque irricevibile per tardività mentre
quello di __________ è respinto ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1, 106-109, 133-143 bis, 140, 151 ss., 155 cpv. 1 e
156 LEF; 34 cpv. 1 e 102 RFF
pronuncia
- Il
reclamo 4 ottobre 1994 di __________, è irricevibile per tardività.
1.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
reclamo 4 ottobre 1994 di __________, è respinto.
2.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di dare inizio alla procedura di rivendicazione
ex art. 106-109 LEF.
-
Non
si procederà all’incanto della particella n. __________ RFD di Locarno fino ad
evasione della procedura di rivendicazione.
-
Intimazione: - ________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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