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Numero d'incarto:
15.1995.00028
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00028
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 18 gennaio 1995
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
in
materia di indicazione del debitore nel precetto esecutivo;
viste le
osservazioni 13 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 17 ottobre 1994
__________ procede contro __________ per Fr. 2’335.90 oltre accessori indicando
quale indirizzo dell’escussa __________
B. Il 19 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha emesso il PE n.
__________ indicando quale debitore __________
20 ottobre 1994 è avvenuta la notifica del PE a __________, che ha interposto
tempestiva opposizione.
C. Con istanza 16 novembre 1994 la creditrice __________
ha chiesto il rigetto dell’opposizione al PE n. __________ indicando quale
convenuta __________
D. Con ordinanza 21 novembre 1994 la Pretore di Lugano,
Sezione 5, ha citato le parti all’udienza di contraddittorio per il 19 gennaio
1995 alle ore 15.20.
E. Con reclamo 18 gennaio 1995 __________ ha postulato la
sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione e la declaratoria di
nullità dell’esecuzione n. __________, atteso che:
-
“ho
preso atto solo ieri che domani c’è un’udienza per discutere sul rigetto
dell’opposizione a un precetto esecutivo che io non ho mai ricevuto”;
-
l’istanza
di rigetto 16 novembre 1994 “è stata indirizzata in __________, dove non abito
più dall’inizio del 1993. Devo pensare che anche il precetto è stato notificato
a quel domicilio”.
F. All’udienza di contraddittorio del 19 gennaio 1995 la
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, dopo aver dato lettura
del reclamo 18 gennaio 1995 e dopo aver preso atto che al PE n. __________ è
stata interposta regolare opposizione, ha riconvocato le parti per il 22
febbraio 1995.
G. Con osservazioni 13 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha
chiesto la reiezione del gravame, asseverando che la debitrice non è stata lesa
nei propri interessi, perché ha potuto interporre opposizione al PE.
Considerato
in
diritto:
-
__________ si aggrava contro la designazione del domicilio della
debitrice contenuta nel precetto esecutivo, asseverando che non abita più in
__________ dall’inizio del 1993.
a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la
legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta solo a chi è leso
nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo
d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (cfr. DTF 112
III 1 cons. 3b p. 3 e rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kunkursrechts, Berna 1993, § 6
m. 19, Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m . 16).
b) Anche nell’ipotesi che __________ abbia effettivamente
saputo solo il 17 gennaio 1995 che il 19 gennaio 1995 avrebbe avuto luogo
presso la Pretura di Lugano, Sezione 5, l’udienza per la discussione
dell’istanza di rigetto dell’opposizione, ella non è stata lesa nei propri
interessi giuridicamente protetti e non ha subito alcun pregiudizio
dall’inesatta indicazione del suo domicilio nel PE, atteso che al PE è stata
interposta tempestiva e regolare opposizione e che in sede di udienza la
Segretaria assessore, preso atto del reclamo in oggetto, ha convocato le parti
per una nuova udienza di contraddittorio prevista per il 22 febbraio 1995.
difetta quindi della legittimazione al reclamo che va pertanto dichiarato
irricevibile.
- Pur avverandosi il reclamo irricevibile, va rilevato
che ex combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF il precetto esecutivo
deve contenere il nome ed il domicilio del debitore.
Gli
atti esecutivi in cui la persona del debitore è indicata in modo poco chiaro e
equivoco sono in principio nulli: tuttavia, se la carente designazione del
debitore permette di riconoscere senz’altro il vero debitore, l’atto deve
essere rettificato e l’esecuzione continuata (DTF 102 III 63; cfr. anche
DTF 114 III 63), atteso che le parti non subiscono pregiudizio dal
mantenimento dell’esecuzione (DTF 102 III 65, 114 III 63).
Nel
caso di specie nel precetto esecutivo del 19/20 ottobre 1995 quale domicilio
della debitrice è stato indicato __________ __________ mentre come si
evince dalla dichiarazione 6 dicembre 1994 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune
di Massagno, esatta indicazione sarebbe stata __________. Sebbene in concreto
l’indicazione del domicilio della debitrice non risulti del tutto esatta, le
parti hanno comunque potuto riconoscere la vera debitrice. Da siffatta
indicazione imprecisa all'escussa non è inoltre derivato, come sopra
evidenziato, alcun pregiudizio.
Ne
consegue che l’esecuzione deve essere continuata e che l’atto esecutivo
impugnato deve essere rettificato d'ufficio nel senso che quale debitrice in
luogo di __________ è iscritta __________
- Il reclamo 18 gennaio 1995 di __________ va respinto
in quanto irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 67 cpv. 1 n. 2 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 18 gennaio 1995 di __________, é respinto.
-
Nel precetto esecutivo n. __________ del 19/20
ottobre 1994 quale debitrice in luogo di __________ è iscritta __________
2.1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alla
modifica sub 2.1.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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