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Numero d'incarto:
15.1994.6
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, CEF
Incarto n.
15.94.00006
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 10 novembre 1994 di
(rappr.
da__________)
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare promosse contro
da
(patr.
dall'avv. __________)
(es.
n. __________)
e dalla
reclamante medesima (es. __________);
in
materia di stato di riparto provvisorio dei redditi di un fondo;
viste le
osservazioni:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda di esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare 3 dicembre 1992 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di
procedere contro __________ per l’incasso di Fr. 251’513.55 oltre accessori.
Nella domanda di esecuzione la creditrice ha chiesto all’ufficio di procedere
all’amministrazione del fondo oggetto della procedura. Al PE l’escusso ha interposto
opposizione, rigettata con sentenza cresciuta in giudicato.
Con
domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare 14 luglio
1993 __________ (in seguito: __________) ha chiesto all’UE di Lugano di
procedere contro __________ per l’incasso di Fr. 4’828’890.20 oltre accessori.
Nella domanda di esecuzione la creditrice ha chiesto all’ufficio “di voler
provvedere all’incasso degli affitti” ex art. 806 CC. Al PE n. __________
l’escusso ha interposto tempestiva opposizione.
B. Con provvedimento 31 marzo 1993 l’UE di Lugano ha
ordinato l’amministrazione coatta del fondo n. __________ RFP di __________ e
ha delegato l’amministrazione dell’immobile alla __________ Contestualmente ha
pure comunicato alla reclamante che “il creditore ipotecario procedente chiede
di far valere il suo diritto sulle pigioni, amministrazione coatta, in questo
caso tale diritto è prioritario sulla vostra cessione, in quanto trattasi di
crediti non ancora scaduti”.
C. Il 1. luglio 1994 la __________ ha chiesto la vendita
del pegno.
D. Il 28 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha allestito lo
stato di riparto provvisorio sui redditi del fondo part. __________ di
__________ incassati dal 1. aprile 1993 al 29 luglio 1993, con cui è stata
assegnata alla __________ la somma di Fr. 43’000.--.
E. Con reclamo 10 novembre 1994 __________ ha chiesto,
con protesta di spese e ripetibili, che lo stato di riparto 28 ottobre 1994
venga “modificato nel senso che l’importo di Fr. 43’000.-- attribuito alla
__________ viene assegnato a__________ oltre alle somme che le devono venir
assegnate dal momento della sua domanda di esecuzione fino alla data della
domanda di vendita”, atteso che:
-
“in
data 24 gennaio 1989 __________ ha concesso a __________ un credito di
costruzione, garantito da un mutuo ipotecario di Fr. 600’000.-- e dalla
costituzione a pegno di una cartella ipotecaria al portatore di Fr.
3’800’000.-- gravanti la part. n. __________ RFP di __________
-
“tale
credito di costruzione era inoltre garantito -come si evince dal contratto
stesso e dall’atto speciale di pegno e cessione del 25.1.1989- dalla cessione a
favore della banca dei proventi derivanti dagli affitti degli stabili locativi
siti sulla particella n. __________ RFP __________;
-
“non
è stato tenuto conto ai fini del computo di ripartizione a favore della banca,
in qualità di creditrice ipotecaria, del suo diritto prevalente a percepire
tutti i proventi derivanti da affitti del fondo ipotecato, vantando la stessa
ranghi anteriori rispetto al creditore procedente e dovendo altresì tale
diritto esserle riconosciuto in forza della precedente cessione”;
-
“nel
caso in esame, vero è che è stato un altro creditore ipotecario (__________) a
procedere con l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare antecedentemente
alla domanda di esecuzione del __________, ma non si può misconoscere il fatto
che la reclamante ha ottenuto preliminarmente una valida cessione degli
affitti, a parziale copertura dei propri interessi ipotecari; in siffatta
situazione deve valere la stessa regola che verrebbe applicata qualora
__________ a beneficio della precedente cessione, avesse lei stessa promosso
per prima l’esecuzione, cosicché gli affitti incassati -tra vari creditori
ipotecari che hanno promosso esecuzione- andrebbero ripartiti secondo la legge
tenendo conto della priorità dei ranghi”.
F. Con osservazioni 21 novembre 1994 la __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame
asseverando che “la portata dell’art. 806 cpv. 3 CC è assai chiara: le
convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi scadute non
sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in
via di realizzazione del pegno”.
G. Pure l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame,
asseverando che “il precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno
immobiliare inviato dalla reclamante __________ e portante il n. __________ è
stato intimato al debitore in data 29.7.1993 con opposizione ed è pertanto da
tale data che i ricavi dell’amministrazione saranno versati alla stessa quando
otterrà il rigetto dell’opposizione e ne chiederà la vendita”.
Considerato
in
diritto:
a) Se il fondo gravato da pegno immobiliare è dato in
locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e
fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno fino
alla realizzazione (art. 806 cpv. 1 CC).
Malgrado
il tenore dell'art. 806 cpv. 1 CC, l'estensione del diritto di pegno ai crediti
per pigioni e fitti non avviene ope legis con l'introduzione della procedura
esecutiva (DTF 64 III 28; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 1992, n. 2732 d). Compete infatti al creditore, se vuole profittare
dei canoni locativi scadenti prima della presentazione della domanda di
vendita, avvalersene presentando richiesta e anticipandone le spese.
Per
l'art. 91 cpv. 1 RFF "salvo il caso in cui il creditore pignoratizio
procedente abbia rinunciato al diritto di pegno sulle pigioni e sugli affitti
(art. 806 CC), sia con dichiarazione espressa fatta nella domanda di
esecuzione, sia omettendo di anticipare le spese (art. 68 LEF), l'ufficio
d'esecuzione, ricevuta la domanda di esecuzione, constaterà se esistono
contratti di locazione o affitto sul fondo secondo il registro fondiario e,
appena notificato il precetto esecutivo al proprietario del pegno, ingiungerà
agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni ed affitti solo in
mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare due volte".
La
volontà del creditore di estendere la garanzia ipotecaria a pigioni e fitti non
è presunta. Egli deve infatti avvalersi esplicitamente, o con semplice anticipo
delle relative spese, del privilegio conferitogli dalla legge (DTF 64
III 28-29).
Solo
dopo la presentazione della domanda di vendita, la garanzia ipotecaria si
estende pure, se il creditore procedente non vi ha in questo caso espressamente
rinunciato, a pigioni e fitti (art. 101 RFF; DTF 71 III 158). A garanzia
del privilegio conferito al creditore pignoratizio, l’art. 806 cpv. 3 CC
prevede che le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle
mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri
creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle
mercedi stesse. Ciò significa che la legge accorda al creditore ipotecario un
diritto di preferenza alla condizione che questi abbia promosso l’esecuzione in
via di realizzazione del pegno prima della scadenza delle pigioni (Steinauer,
op. cit., n. 2732 i).
b) Nel caso di specie i creditori __________ e
__________, nelle rispettive domande di esecuzione in via di realizzazione del
pegno immobiliare, hanno chiesto all'UE di Lugano di procedere al blocco degli
affitti. Esse hanno così chiaramente manifestato la propria volontà di
avvalersi dell’estensione del privilegio ex art. 806 CCS/91 RFF.
- Come evidenziato sub 1 a) ex art. 806 cpv. 1 CC “se il
fondo è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti
per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione
del pegno”.
Le
pigioni e gli affitti non possono servire al pagamento degli interessi di
crediti garantiti da pegno pei quali non sono introdotte esecuzioni, ma
potranno servire per versare, anche prima della domanda di vendita, degli
acconti al creditore istante purché esso giustifichi che il suo credito fu
riconosciuto o è stato constatato da giudizio passato in giudicato (art. 95
cpv. 1 RFF).
Per
l’art. 114 cpv. 2 RFF “se più creditori pignoratizi hanno inoltrato domanda
d’esecuzione in epoche diverse, il creditore pignoratizio poziore in grado avrà
diritto di preferenza sulle pigioni e sugli affitti scaduti posteriormente alla
sua domanda d’esecuzione”.
I
creditori ipotecari che non hanno promosso l’esecuzione non hanno alcun diritto
sulle pigioni scadute anche se i loro crediti sono poziori in grado rispetto a
quelli dei creditori ipotecari procedenti (DTF 42 III 412).
-
La __________ ha chiesto di procedere in via di
realizzazione del pegno immobiliare contro __________ il 3 dicembre 1992 mentre
__________ ha presentato la propria domanda di esecuzione il 14 luglio 1993.
L’importo di Fr. 43’000.-- per le pigioni scadute nel periodo intercorrente tra
le due domande di esecuzione e bloccate dall’UE di Lugano spettano alla
__________ e ciò indipendente dal grado dei propri crediti ipotecari.
Considerato che il credito della __________ contro l’escusso è stato accertato
con pronunciato cresciuto in giudicato ex art. 95 cpv. 1 RFF, l’importo
bloccato può già essere versato alla creditrice. A ciò nulla muta la
circostanza che con cessione 25 gennaio 1989 __________ ha ceduto a __________
gli “affitti attuali e futuri degli stabili locativi siti sulla particella n.
__________ del RFD di __________ ”. Infatti per l’art. 806 cpv. 3 CC siffatto
atto di cessione, per quanto riguarda le pigioni non ancora scadute al momento
della presentazione della domanda di esecuzione, non è opponibile alla
creditrice __________.Ne consegue che l’UE di Lugano ha correttamente allestito
lo stato di riparto provvisorio 28 ottobre 1994.
-
Il reclamo 10 novembre 1994 __________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art 68
cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 68 LEF; 91 cpv. 1, 95 cpv. 1, 101 e 114 cpv. 2 RFF; 806 CC
pronuncia:
-
Il
reclamo 10 novembre 1994 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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