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Numero d'incarto:
14.2006.82
Data decisione, Autorità:
02.01.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: decisione contributi definitivi AVS AI - diritto di essere sentito dell'escussa che in attesa dell'udienza di discussione e che, a causa dell'attesa prolungata, decide di andarsene dalla Pretura
Incarto n.
14.2006.82
Lugano
2 gennaio
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 maggio 2006 da
AO 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/13 gennaio 2006
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura
del Distretto __________, con sentenza 26 settembre 2006 (EF.2006.1430), ha
così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 170.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 270.– a titolo di indennità.
-
omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 30 settembre 2006 chiede di procedere a una nuova udienza di discussione,
contestando l'esito della causa;
preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell'11/13 gennaio 2006 dell'UE __________, AO
1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 14'314.35, indicando quale titolo di
credito: “01.09.05 Conteggio delle differenze sui contributi personali
(12.2003) fr. 18'228.–; 27.10.05 Diffida legale fr. 40.–; 10.01.06 Interessi di
mora 02.09.05-10.01.06 (01.03-12.03) fr. 251.25; 01.09.05 Cessazione
dell'attività indipendente (01.05-06.05) ./. fr. 4'204.90”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 1° settembre 2005 e 30 gennaio
2006, quest'ultima provvista del timbro di crescita in giudicato, concernente i
contributi definitivi AVS/AI/ IPG per indipendenti dovuti tra il 01.01.2003 e
il 31.12.2003 (doc. A e F), sull'avviso di conteggio 1° settembre 2005 con cui sono
stati condonati all'escusso fr. 4'204.90 per cessazione dell'attività
indipendente dal 01.01.2005 al 30.06.2005 (doc. B), sulla diffida legale 27
ottobre 2005 (doc. C) e sull'estratto di conto corrente 01.01.2003-10.05.2006
(doc. G).
C. Con
sentenza 26 settembre 2006, il Segretario assessore della Pretura del Distretto
__________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione dell'escusso,
riconoscendo la decisione 1° settembre 2005/30 gennaio 2006, dichiarata
definitiva, valido titolo esecutivo.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di fissare una
nuova udienza e quindi di riesaminare il caso.
Considerato
in diritto: 1. Nell'ambito della
procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, se una
parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l'altra parte,
se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).
Giusta l'art. 326 lett. a CPC (applicabile
nelle procedure previste all'art. 20 LALEF per rinvio
dell'art. 25 LALEF) la parte appellante può tuttavia chiedere l'annullamento
della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in
suo pregiudizio siano stati compiuti atti nulli (art. 142 -146 CPC). Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, si ha
nullità dell'atto se la parte contro la quale esso è diretto non è stata messa
in condizione di rispondere.
Il
diritto di essere sentito, previsto all'art. 84 CPC e stabilito all'art. 29
cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione
determina l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 cons. 2). Va
tuttavia riservato il caso di abuso manifesto del diritto.
-
L'appellante sostiene di avere, senza sua colpa, mancato di
partecipare al contraddittorio tenutosi il 25 settembre 2005. Afferma di essere giunto in Pretura -in compagnia di una terza
persona- dieci minuti prima rispetto all'udienza fissata le ore 14.20, annunciandosi
allo sportello della __________ presso la sede della Pretura di __________. Precisa
di aver aspettato oltre 30 minuti e di essersene poi allontanato a causa di impegni
professionali; rimprovera al primo giudice di non essere stato avvertito di
eventuali ritardi da parte sua.
-
L'art.
84 CPC, concordemente con dottrina e giurisprudenza, riconosce il rispetto del
diritto della parte di essere sentita, già al momento in cui è messa in
condizioni di poter rispondere. A tale scopo, in concreto, è pacifico che
l'appellante è stato citato all'udienza e che la notifica della citazione è
avvenuta correttamente. E' addirittura fuori discussione che esistesse un
motivo di ulteriore rinvio dell'udienza del 25 settembre 2005 (il
contraddittorio era già stato aggiornato due volte su richiesta dell'escusso),
rispettivamente che l'appellante abbia formulato una domanda in tal senso.
Tuttavia, il rispetto del diritto della parte non concerne soltanto il giudice,
ma comporta anche l'onere della parte di comportarsi diligentemente nel
processo (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI App., art. 84, m. 22). In particolare,
la parte convocata a un'udienza, deve organizzarsi in modo tale da giungere in
orario alla stessa, rispettivamente di informarsi adeguatamente sulla
collocazione del tribunale (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ibidem, m. 28 e 30). Alla stessa
stregua, trovandosi nell'ambito della Pretura, la parte deve chiaramente
indicare il motivo della sua presenza e -non venendo interpellata per
partecipare all'udienza che la concerne- chiedere semmai spiegazioni
sull'attesa che ritiene ingiustificata. Non può invece allontanarsi dalla sede
della Pretura senza nessun avviso e per il fatto di essere "molto
seccata" per il ritardo nella chiamata, rispettivamente adducendo solo in
appello generici motivi professionali. Dall'obbligo di diligenza della parte
non può infatti essere escluso un atteggiamento collaborativo con l'autorità
giudiziaria, almeno tale da tollerare un ritardo asserito di mezz'ora. Ne
consegue che la domanda di annullamento dell'udienza postulato dall'appellante
non può essere accolta, non verificandosi nessuna lesione del diritto di questi
di essere sentito nel processo.
-
Esposti
i motivi dell'appello, AP 1 chiede testualmente una nuova udienza e la
rivalutazione del caso. Quindi, quanto all'esito dell'istanza di rigetto
dell'opposizione, la sua proposta è anzitutto evidentemente connessa con il
rifacimento del contraddittorio; in secondo luogo, non è motivata in nessun
modo, contrariamente al dettato dell'art. 309 cpv. 2 lett. f) CPC che impone
all'appellante di indicare i motivi in fatto e in diritto su cui fonda la sua
impugnazione, pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC). Non v'è pertanto
ragione per verificare i presupposti per il rigetto definitivo
dell'opposizione, accordato dal primo giudice alla procedente.
-
L'appello 30 settembre 2006 di AP 1, __________, va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'istante, mentre non si
assegnano indennità, AO 1, __________, non avendo formulato osservazioni (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato l'art. 20 e 25 LALEF; 84, 142 segg., 309, 326
lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
30 settembre 2006 di AP 1, __________, è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, da anticipare
dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: – AP 1, __________;
–
AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
14'314.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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