AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.21
Data decisione, Autorità:
26.03.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.21
Lugano
26 marzo 2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 5 gennaio 2004 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza
24 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da martedì 24 febbraio 2004 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
27
febbraio 2004 ne postula l'annullamento;
preso
atto che con ordinanza presidenziale 5 marzo 2004 all'appello è stato concesso
effetto
sospensivo parziale;
rilevati
gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente
fattispecie
ex art. 25 LALEF;
ritenuto
In fatto: A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________, con istanza 5 gennaio 2004 la __________ ha
chiesto il fallimento di __________ per fr. 580.-- oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 24 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di
__________ ha dichiarato il fallimento di __________ a far tempo dal 24
febbraio 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 27 febbraio 2004 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere saldato
lo stesso giorno il suo debito nei confronti della __________ e producendo la
copia della relativa ricevuta (doc. _). __________ ha poi inoltrato altre due
ricevute 18 febbraio 2004 dell'UE di __________ relative al pagamento di due
ulteriori esecuzioni (doc. _).
Considerato
In diritto: 2.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta dell'UE di __________ 27 febbraio 2004 si evince che
__________ ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
l'esecuzione in oggetto n. __________7, per cui risulta adempiuto il
presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità l'appellante non si è
espresso. Egli ha prodotto unicamente due ricevute 18 febbraio 2004 dell'UE di
__________ (doc. _) relative al saldo delle esecuzioni n. __________risp. n.
__________promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS risp. dal Comune
di __________. Dall'estratto 22 marzo 2004 dell'UE di __________ risulta che
contro __________ sono pendenti 24 esecuzioni, la prima promossa il 25 febbraio
2002. Nelle esecuzioni n. __________promossa dalla __________ per fr. 14'609.60
risp. n. __________promossa dalla __________ per fr. 887.30 risp. n.
__________promossa dalla __________ per fr. 820.-- il 24 dicembre 2003 risp. il
13 febbraio 2004 risp. il 2 marzo 2004 sono state emesse le comminatorie di
fallimento, mentre nel 2004 per ulteriori 7 esecuzioni sono stati emessi gli
avvisi di pignoramento.
Orbene
l'elevato numero delle esecuzioni pendenti, di cui la prima risale al 2002, ed
il fatto che parecchie siano già giunte all'emissione della comminatoria di
fallimento risp. dell'avviso di pignoramento indicano che l'appellante non
riesce a far fronte regolarmente ai suoi impegni, che egli non è in grado di
pagare nemmeno importi modesti e che non si tratta di difficoltà passeggere,
per cui può essere ritenuto che egli si trovi in uno stato d'illiquidità. Non
avendo pertanto l'appellante fornito i necessari riscontri oggettivi atti a
rendere verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere
applicato. Il fallimento dell'appellante va quindi confermato.
- L'appello 27 febbraio 2004 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
L'esito
dell'appello permette di prescindere dalla notifica degli atti di appello alla
controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC).
Viste
le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
27 febbraio 2004 di __________ è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da
mercoledì 31 marzo
2004 alle ore 10.00.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
u;
-
Ufficio
esecuzione di __________;
-
Ufficio
fallimenti di __________;
-
Ufficio
dei registri di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Tzi implicati
Ati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster