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Numero d'incarto:
14.2003.5
Data decisione, Autorità:
12.03.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.5
Lugano
12 marzo 2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Chiesa, Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 11 novembre 2002 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________,
a far tempo da giovedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
8 gennaio 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 2/14
gennaio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 11 novembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________ per fr. 2'053.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuno è comparso.
C. Il 2
gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da giovedì 2 gennaio 2003 alle ore 14.00.
D. Con
atto di appello 8 gennaio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto
prima della dichiarazione di fallimento e producendo uno scritto 3 gennaio 2003
della __________ (doc. B) in cui viene confermato il pagamento, avvenuto il 3
dicembre 2002 all'Ufficio esecuzione di Lugano, del premio con scadenza al 1°
gennaio 2002 di fr. 1'940.-- e del conguaglio di fr. 113.25. L'appellante ha
poi prodotto una ricevuta 3 dicembre 2002 dell'UE di Lugano (doc. C), in cui
viene confermato il pagamento di fr. 2'290.10 a saldo dell'esecuzione n.
__________ promossa dalla creditrice.
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 3
dicembre 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova
sufficiente del pagamento a saldo dell'esecuzione in esame n. __________
effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
8 gennaio 2003 __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi
prodotto in tale sede i documenti topici. Non si assegnano indennità, non
avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
8 gennaio 2003 __________, è accolto.
"1.
La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2003 pronunciata
dalla
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, FA.2002.01029, nei confronti di
__________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________
II. La tassa
di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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