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Numero d'incarto:
14.2003.34
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.34
Lugano
11 giugno
2003
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 20 febbraio 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città con sentenza 18 marzo 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di
__________, a far tempo dal giorno
18 marzo 2003 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
31 marzo 2003 ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 3/4
aprile 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con
istanza 20 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________
per fr. 2'550.80 compresi interessi e spese.
B. All'udienza
di contraddittorio del 28 febbraio 2003 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 18 marzo 2003 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 18 marzo 2003 alle ore
10.00.
D. Con
atto d'appello 31 marzo 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità
del decreto di fallimento sostenendo che il mancato pagamento era dovuto ad una
svista amministrativa. L'appellante ha poi rilevato che tre creditori
dispongono insieme di oltre il 90% dei crediti esistenti nei suoi confronti.
Per gli ulteriori debiti egli provvederà a depositare il relativo importo
presso l'UEF di Locarno.
Considerato
In diritto:
a) Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza
b) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Non avendo l'appellante prodotto con l'atto d'appello alcun
documento non risultano adempiuti né i presupposti previsti dall'art. 174 cpv.
1 LEF, che è applicabile nel caso di fatti avvenuti anteriormente alla
dichiarazione di fallimento e non risultano adempiuti nemmeno i presupposti
previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, secondo il quale, oltre a rendere verosimile
la propria solvibilità, il debitore deve fornire la prova dell'estinzione del
debito, oppure del deposito dell'importo oppure del ritiro della domanda di
fallimento.
Abbondanzialmente
va osservato che per quel che riguarda il presupposto della solvibilità
l'estratto delle esecuzioni 10 giugno 2003 dell'UEF di Locarno mostra che
contro __________ sono pendenti 31 esecuzioni per importi varianti tra fr.
67.65 e fr. 18'472.65, di cui 28 procedure promosse tra il 19 settembre 2002 e
il 6 giugno 2003. Per una di queste è già stato chiesto il proseguimento
dell'esecuzione, per tre è stato emesso l'avviso di pignoramento, per altre tre
è stata inviata la comminatoria di fallimento e per 5 esecuzioni il debitore
non ha nemmeno interposto l'opposizione. Questo dimostra che l'appellante non è
più in grado di far fronte ai suoi impegni e nemmeno di pagare importi anche
modesti, per cui anche il presupposto della solvibilità potrebbe difficilmente
essere reso verosimile. Non risultando adempiuti né i presupposti di cui
all'art. 174 cpv. 1 e nemmeno dell'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di
__________ non può essere annullato.
- L'appello 31 marzo 2003 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
- L'appello 31 marzo 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di __________, a far tempo da
martedì
17 giugno 2003 alle ore 10:00.
-
La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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