AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2002.89
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.89
Lugano
5 febbraio
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 luglio 2002 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'11/12 luglio 2002
dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza 25 settembre 2002 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria limitatamente
alla somma di fr. 17'205.-- oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2002
l'opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato
il 12 luglio 2002.
- La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 150.-- da anticipare
dall'istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte
fr. 260.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 2 ottobre 2002
ha postulato la reiezione dell'istanza con
protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 24 ottobre 2002 la parte
appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ dell'11/12 luglio 2002 dell'UEF di Bellinzona la __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 17'205.-- oltre interessi al 5% dal 31
gennaio 2002 e fr. 1'290.40, indicando quale titolo di credito: "Contratto
di finanziamento aprile 1998/rate mensili periodo gennaio 1999/gennaio 2002.
Interessi pro rata dal 31.01.99 al 31.2.2002." Interposta tempestiva
opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto denominato "contratto di
finanziamento" concluso con __________ nell'aprile 1998 (doc. A) con cui
quest'ultimo a far tempo dal 1. aprile 1999 è subentrato alla __________ nel
rapporto contrattuale che questa aveva concluso il 3 marzo 1997 con la
__________ per l'acquisto di un'automobile marca Fiat __________ (B).Il
contratto doc. B prevedeva il pagamento da parte della __________ dell'importo
totale di fr. 26'870.-- tramite il versamento di 58 rate di fr. 465.--
ciascuna, con il passaggio di proprietà dell'autovettura dalla __________ alla
__________ ad avvenuto pagamento di tutte le mensilità e di fr. 234.30 quali
spese amministrative. Prima che l'escusso subentrasse nel contratto alla
precedente debitrice __________ quest'ultima aveva pagato 12 mensilità per un
importo complessivo di fr. 5'580.-- (doc. C). Il contratto doc. A prevedeva
inoltre che le rate mensili di fr. 465.-- sarebbero state bonificate
all'escusso durante l'attività lavorativa dello stesso presso la __________.
__________ ha lavorato presso la procedente dal 1. aprile 1998 al 31 dicembre
1998, per cui gli sono state bonificate 9 rate mensili per un totale di fr.
4'185.-- (doc. D). Non avendo l'escusso, dopo la fine del suo impiego, versato
alcuna rata, risulta uno scoperto di fr. 17'205.-- corrispondente a 37 rate di
fr. 465.-- ciascuna dal mese di gennaio 1999 al mese di gennaio 2002.
La
procedente pretende pure gli interessi maturati su ogni mensilità non
corrisposta fino al 31 dicembre 2001 ammontanti a fr. 1'290.40.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che nel caso di specie applicabili
sono le norme sulla vendita a pagamento rateale. Avendo la venditrice agito
quale professionista, al contratto è applicabile, sotto pena di nullità, l'art.
226a cpv. 2 n. 1-11 CO. Secondo __________ visto che in casu diversi dei
predetti requisiti (n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10) non risultano essere stati
adempiuti, il contratto va dichiarato nullo con la conseguente impossibilità
per la procedente di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Replicando
la procedente ha rilevato di non essere attiva professionalmente nella
compra-vendita di veicoli e che l'escusso è in assoluta malafede. D'altro canto
il contratto in esame è stato inizialmente concluso con la società dell'escusso,
il quale vi è poi subentrato. Trattandosi di persona attiva nel ramo,
applicabile è l'art. 226m cpv.4 CO. Le parti hanno inoltre adempiuto il
contratto per diversi mesi.
La
procedente ha poi rilevato che secondo il contratto era stato previsto il
trapasso di proprietà non in ogni caso, ma solo dopo il pagamento delle spese
finali d'amministrazione. In caso contrario l'escusso sarebbe stato tenuto a
restituire l'oggetto.
Con la
duplica l'escusso ha sostenuto che in seguito alla cessione del contratto egli
è legittimato ad opporre qualsiasi eccezione alla procedente compresa quella di
nullità del contratto, la quale appare ancora più evidente ritenuto che solo
dopo aver pagato i costi amministrativi avrebbe potuto liberarsi dal contratto.
D. Con
sentenza 25 settembre 2002 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto parzialmente l'istanza, ritenendo il contratto di finanziamento doc.
B e la relativa cessione doc. A valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione per fr. 17'205.-In prima sede le argomentazioni dell'escusso
sono state respinte in quanto configuranti un abuso di diritto, atteso che la
nullità del contratto di finanziamento e la relativa cessione per vizi di forma
ex art. 226a cpv. 2 CO è stata fatta valere, dopo che diversi obblighi
contrattuali erano stati ossequiati da entrambe le parti. In sede pretorile non
è stato riconosciuto l'importo di fr. 1'290.40, la pattuizione dell'interesse
pro rata non essendo stata comprovata.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un
contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,
ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
c) Secondo
l'art. 226a cpv. 1 CO nella vendita a pagamento rateale, il venditore si
obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento
del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite.
Ex art.
226m cpv. 1 CO le disposizioni che precedono si applicano a tutti i negozi
giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo
e di vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a
quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma
giuridica di cui si valgono. Secondo il cpv. 4 se il compratore è iscritto nel
registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta
individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per
sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o
a uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento
franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo complessivo di
vendita deve essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento
iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226h capoverso 2, 226i
capoverso 1 e 226k concernenti la mora del compratore.
Le
disposizioni relative alla vendita a rate non sono applicabili nei rapporti
commerciali - ad eccezione delle suddette norme protettive secondo gli art.
226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k - poiché nelle attività commerciali o
professionali manca il bisogno di protezione sociale. Per garantire la
sicurezza del diritto due criteri oggettivi alternativi delimitano i contratti
ai quali vanno applicate le disposizioni del contratto di vendita a rate dai
contratti in ambito commerciale:
iscrizione del compratore nel registro di commercio;
- beni
produttivi quale oggetto del contratto.
Un
criterio è pertanto l'iscrizione del compratore nel registro di commercio,
mentre quale criterio alternativo è stata prefissata la destinazione
dell'oggetto del contratto. Quali beni produttivi vanno considerati gli
oggetti, che secondo la loro natura sono destinati prevalentemente a un'impresa
commerciale oppure prevalentemente a scopi professionali. Secondo la
giurisprudenza veicoli quali furgoni ad uso commerciale appartengono alla
categoria dei beni produttivi (Bernd Stauder, Basler Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR,
Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. 94, 95, 97 e 101 ad art. 226m CO; Hans
Giger, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Art. 226-236 OR, Berna
1999, n. 199 ad art. 226m CO).
d) Nel
caso di specie il contratto doc. B è stato stipulato tra la procedente e la
__________, quest'ultima incontestatamente società commerciale. Come si evince
dal B oggetto di questo contratto è inoltre un veicolo marca Fiat __________.
Questo tipo di veicolo va annoverato nella categoria dei furgoni ad uso
commerciale, che come ritenuto al precedente considerando è da considerare bene
produttivo, per la cui vendita a rate non occorre applicare le disposizioni di
cui all'art. 226a cpv. 2 CO previste per i casi in cui si impone una
"protezione sociale" del compratore. Il contratto doc. B è stato
pertanto validamente concluso tra la __________ e la __________.
e) Ex art.
176 cpv. 1 CO la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con
liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore
e il creditore.
In caso
di contratto con il creditore (externe Schuldübernahme) l'assuntore diventa
debitore del creditore. La dichiarazione di assunzione esterna sottoscritta
dall'assuntore permette di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I,
n. 55 ad art. 82 LEF).
Ex art.
179 cpv. 1 CO le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come
al debitore precedente. Eccezioni derivanti dal rapporto contrattuale passano
al nuovo debitore, ciò significa che l'assuntore può far valere nei confronti
del creditore quelle eccezioni che derivano dal debito assunto. Il nuovo
debitore può far valere che il debito non esiste, poiché il contratto concluso
con il precedente debitore è nullo, per esempio per mancato ossequio delle
formalità richieste (Rudolf Tschäni, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. 4 ad
art. 179 CO).
f) Con
l'assunzione di debito conclusa nell'aprile 1998 con la creditrice __________
(doc. A) __________ è subentrato nel contratto doc. B. L'escusso ha eccepito la
nullità del contratto per mancato ossequio delle formalità previste dall'art.
226a cpv. 2 n. 1-11 CO.
Come
ritenuto al precedente considerando 1.c) il contratto doc. B concluso dalla
__________ con la __________ è stato stipulato validamente.
Dall'assunzione
di debito doc. A conclusa dalla __________ con __________ si evince che oggetto
di questo contratto è il pagamento rateale del veicolo marca Fiat __________.
Come già ritenuto precedentemente questo tipo di veicolo va annoverato nella
categoria dei furgoni ad uso commerciale, che secondo la giurisprudenza è da
ritenere bene produttivo, per la cui vendita a rate non occorre applicare le
disposizioni di carattere protettivo previste dall'art. 226a cpv. 2 CO.
Pertanto,
contrariamente a quanto eccepito dall'escusso, per stipulare validamente
l'assunzione di debito doc. A non occorreva l'adempimento dei requisiti di cui
all'art. 226a cpv. 2 CO.
La
dichiarazione di assunzione di debito doc. A, sottoscritta da __________,
costituisce quindi, insieme con il contratto doc. B, valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione per l'importo di fr. 17'205.--. La sentenza
pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello
2 ottobre 2002 di __________ va quindi respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 176 CO e 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello
2 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di
__________ il quale rifonderà a __________ fr. 260.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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