AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.67
Data decisione, Autorità:
17.10.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00067
Lugano
17 ottobre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2002.461) promossa con istanza 11 marzo 2002 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di __________ del 14 novembre 2001;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore del Distretto di __________ con sentenza
11 luglio 2002, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
-
La tassa di giustizia in fr. 500.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 7’000.-- a titolo di indennità.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 19 luglio 2002 ha
postulato, in via principale, la reiezione dell'istanza e protestato spese e
ripetibili di prima sede, e in via subordinata, la riduzione dell’indennità
concessa all’istante da fr. 7'000.-- a fr. 1'000.--;
viste le
osservazioni 21 agosto 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. _), __________ ha
escusso __________ per l'incasso dell’importo di fr. 957'516.-- oltre interessi
al 5% dal 13 febbraio 2001 e spese, indicando quale titolo di credito
“Contratto di mutuo del 4.10.1995 concluso dal debitore con la __________ /
Ceduto al creditore con convenzione del 13.2.2001”.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza
di contraddittorio del 16 maggio 2002, la parte istante ha confermato la
propria istanza, alla quale la convenuta si è opposta, allegando una serie di
censure, in particolare il fatto che l’escusso non sarebbe debitore personale
dell’importo posto in esecuzione nonché l’eccezione di compensazione.
C. Con sentenza
11 luglio 2002, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
__________ ha accolto l’istanza, rilevando come i documenti prodotti
dall’escusso a conforto della propria tesi secondo la quale egli non sarebbe
debitore personale del credito posto in esecuzione fossero anteriori al titolo
di rigetto dell’opposizione. La prima giudice ha inoltre respinto l’eccezione
di compensazione, non avendo l’escusso reso verosimile l’esistenza dei propri crediti.
D. Contro la
sentenza pretorile si aggrava tempestivamente __________, riproponendo la tesi
dell’assenza di responsabilità personale. In via subordinata, egli oppone
nuovamente la compensazione e in via ancor più subordinata critica l’indennità
di fr. 7'000.-- riconosciuta dalla prima giudice all’istante, ritenendo
adeguata un’indennità di fr. 1'000.--.
E. Delle
osservazioni dell’appellato si dirà, se occorre, nei considerandi seguenti.
Considerato
in diritto:
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331).
-
La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti).
3.1. Nel caso di specie, combinato con la convenzione di riscatto di
pegni immobiliari di cui al doc. _ – che non è oggetto di censure in questa
sede –, il contratto di concessione di un credito ipotecario a tasso fisso
(“Festsatzhypothek”: in Svizzera, “ipoteca” non è “Hypothek” bensì
“Grundpfandverschreibung”, cfr. ad es. doc. _, p. 2 ad “Sicherstellung”)
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, in quanto
firmato per accettazione dall’escusso il 29 gennaio 1996 (cfr. timbro sulla
prima pagina).Infatti, il credito scadeva il 30 settembre 1998 (cfr. voce
“Fälligkeit”), vale a dire la banca poteva chiedere il rimborso del prestito a
partire da questa data. L’escusso non contesta del resto che la disdetta sia
stata validamente data, ciò che risulta d’altronde dal doc. _.
3.2. L’appellante
eccepisce tuttavia il fatto che egli non sarebbe debitore a titolo personale
del credito fatto valere in esecuzione. Orbene, risulta dal doc. _ che il
credito ipotecario n. __________è stato concesso personalmente all’escusso
(“Sehr geehrter Herr _____, im Zusammenhang mit der Übernahme der auf Frau
__________ lautenden variablen Hypothek bestätigen wir Ihnen gerne die
Aussetzung nachstehender Festsatzhypothek wie folgt”), che ne ha accettato le
condizioni. Non vi sono clausole nel contratto che escludono la sua
responsabilità personale, ciò che peraltro non avrebbe avuto senso, poiché le
cartelle ipotecarie consegnate in garanzia lo sono state da un terzo, ossia
l’escutente, che aveva proprio escluso la sua responsabilità personale (cfr.
doc. , p. 2 i.f.); eppure qualcuno deve pur rispondere personalmente del
debito, dato che esso non è incorporato in una rendita fondiaria. I documenti
, prodotti e citati dall’appellante, non giovano neppure alla sua tesi. Da una
parte, il doc. _ non vi rinvia; il riferimento all’assunzione del credito
ipotecario concesso a __________ è a questo riguardo irrilevante, poiché il
doc. _ concerne una nuova relazione contrattuale (cfr. il numero del conto).
D’altra parte, il doc. , anteriore al contratto di cui al doc. , è una
semplice proposta dell’escusso, che non risulta essere stata accettata dalla
banca nei termini proposti; lo stesso dicasi del doc. , l’aggiunta “
haftet nicht als Solidarschuldner”, del 10 settembre 1990 (cfr. ultima pagina),
essendo successiva alla proposta della banca, del 3 settembre 1990 (cfr. prima
pagina).
- Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987
p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988
in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44,
1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV
1944 p. 416; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art.
82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 350, con rif.).
4.1. Trattandosi
come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione –
eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito
contestato che egli ha contro il procedente (cfr. art. 120 cpv. 2 CO) – questa
deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia
reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin,
op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all’escusso rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la
compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della
contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli
atti (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).
4.2. Ora, la sentenza 23 ottobre 2000 della II Camera civile del
Tribunale d’appello (doc. ), e in particolare dal passo del considerando 6, a
pagina 4, citato dall’appellante (“Anzi la corrispondenza fra l’avv. __________
e il convenuto [_________], a volte amichevole e a volte rivelatrice di
contrasti, rappresenta un indizio non irrilevante di una situazione economica
complessa fra cliente [l’escusso] e consulente [il procedente] che esula dal
preteso rapporto locativo”), non può essere considerato quale giustificativo
della causa e dell’importo del credito posto in compensazione, atteso che non
state citate né cifre né tantomeno l’esistenza di un saldo attivo a favore
dell’escusso.
Lo stesso vale per
i doc. _, con la precisazione che il nome dell’escutente non vi appare nemmeno.
4.3. L’eccezione di
compensazione va quindi respinta, in quanto non sufficientemente sostanziata,
con riscontri oggettivi, concreti e di immediata comprensione.
- Sull’indennità
di primo grado, va detto che quella decisa dalla Segretaria assessore (fr.
7'000.--) rimane nei limiti fissati dalla TOA: tenuto conto di un valore litigioso
di fr. 957'516.--, di un tasso tra il 4% e il 7% secondo l’art. 9 TOA, quindi
di un tasso minimo dello 0,4% e massimo del 3,5% in ambito esecutivo in virtù
dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto dalla prima giudice, ossia lo 0,731
appare addirittura basso. Tuttavia, per il Tribunale federale (DTF 113
III 110 cons. 3b-c), la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in
applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel
Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento
e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. Flavio Cometta, Assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20,
Lugano 1999, p. 178, n. 2.2.9.6.b). Secondo il diritto federale, l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate,
comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69,
cons. 3a). Quest’ultimo è da ritenere adeguatamente indennizzato quando vengono
presi in considerazione il suo dispendio in tempo, la difficoltà delle
questioni giuridiche sollevate e la sua responsabilità, l’estensione della
quale dipende anche dal valore litigioso (cfr. DTF 119 III 69, cons.
3b). Nell’elenco del Tribunale federale non vi è spazio per una maggiorazione
punitiva, ricordato comunque che la declaratoria di temerarietà è inapplicabile
in tema di esecuzione e fallimento (cfr. CEF
29 novembre 1994, citata in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 152).
Nel caso di specie,
tenuto conto del tempo necessario per la preparazione e la stesura dell’istanza
e la comparizione all’udienza di contraddittorio, e considerato l’elevato
valore litigioso, un’indennità di fr. 4'000.-- in prima sede appare adeguata.
- L’appello 19
luglio 2002 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La fissazione
della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza pressoché
totale dell’appellante (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 120 CO nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
- L’appello 19 luglio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 11 luglio 2002 (EF.__________)
della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________ è
riformato come segue:
“2. La
tassa di giustizia in fr. 500.-- è posta a carico di __________, che rifonderà
a controparte fr. 4’000.-- a titolo di indennità.”
-
La tassa di
giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’000.-- di indennità ridotta.
-
Intimazione
a: - avv. __________;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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