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Numero d'incarto:
14.2002.63
Data decisione, Autorità:
16.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00063
Lugano
16 settembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 2 maggio 2002 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24
giugno 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da lunedì 24 giugno 2002 alle opre
14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con
atto
26 giugno 2002 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 5 luglio 2002 con cui
all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 2 maggio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 2'833.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 giugno 2002 nessuna delle
parti è comparsa.
C. Con decisione 24 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento __________ a far tempo dal 24 giugno
2002 alle ore 14.00.
D. Con atto 26 giugno 2002 la __________ ha postulato la declaratoria
di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere estinto il debito in oggetto
e producendo una ricevuta 26 giugno 2002 relativa al pagamento all'Ufficio
esecuzione di Lugano di fr. 3'186.30 (doc. A). L'appellante ha poi rilevato di
non avere ulteriori esecuzioni pendenti a suo carico.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174
cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il creditore
ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174
LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 26 giugno 2002 (doc. A) emerge che la debitrice
ha versato all'Ufficio esecuzione di Lugano l'importo di fr. 3'186.30 a saldo
dell'esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui
all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che
concerne il presupposto della solvibilità della __________ va osservato che
l'Ufficio esecuzione di Lugano ha confermato che l'escussa non ha procedure
esecutive in corso e che non risultano iscritti attestati di carenza di beni a
suo carico.
Pertanto può
essere ritenuto che la __________ non si trova in uno stato d'illiquidità e che
è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui anche il presupposto della
solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo giudice va annullata.
- L'appello 26
giugno 2002 della __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), il pagamento del
credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile.
Non si assegnano
indennità d’appello, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 26 giugno 2002 della __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 24 giugno 2002 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano,
da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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