AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2002.19
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00019
Lugano
12 giugno
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 dicembre 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 19/22 novembre
2001 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 12 febbraio 2002 ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 10'678.70.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante resta a suo carico per un mezzo mentre l’altro mezzo è
posto a carico della parte convenuta, compensate le indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 27 febbraio 2002
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 21 marzo 2002,
postulanti la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 19/22 novembre 2001 dell’UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di complessivi fr. 16'805.70
oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
"1) Sentenza
13.2.2001 del __________– richiesta di anticipo per __________ dott. __________
7.1.1999 – Conteggio diritti avv. __________ 6.11.2001 (controvalore Lit.
10'000'000)
-
Interessi al
3.5% dal 1.1.2001 pari alle spese di perizia CTU riservate in sentenza (pari a
Lit. 367'200)
-
Interessi
di mora maturati sul capitale riconosciuto dal 7.2.1992 al 31.12.2000 secondo
il tasso legale italiano del 10% in vigore sino al 31.12.1997, 5% in vigore
successivamente sino al 31.12.1998, 2.5% in vigore successivamente sino al
31.12.2000 (controvalore di Lit. 6'500'000)
-
Spese indicate
in sentenza (controvalore di Lit. 3'968'000)
-
Diritti
successivi alla sentenza (controvalore di Lit. 333'000)
-
CPA (contributo
integrativo) del 2% indicato in sentenza (controvalore di Lit. 82'500)
-
IVA del 20%
indicata in sentenza (controvalore di Lit. 841’500)
-
Interessi di
mora maturati sulle spese peritali dal 7.1.1999 al 31.12.2000 al tasso legale
del 2.5%”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 13 febbraio 2001 (doc. B),
mediante la quale il Tribunale di __________, II Sezione Civile, ha stabilito
che:
-
__________deve
versare a __________ la somma di Lit. 10'000'000;
-
__________ deve
rifondere a __________ le spese di giudizio da lui sostenute nella misura del
50% “determinate in tale percentuale in complessive L. 3'968.000, di cui L.
168’0000 = spese, L. 2'250'000 per diritti e L. 1'550'000 per onorari oltre CPA
(ex art. 111.576/80) e IVA come per legge”;
-
__________ deve
pagare le competenze del CTU come liquidate in corso di causa.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza,
asseverando che la sentenza prodotta agli atti quale doc. B non sarebbe
esecutiva in quanto contro la stessa sarebbe stato presentato appello alla
Sezione prima civile della Corte d’appello di Milano, postulando la concessione
dell’effetto sospensivo.
evidenzia poi che nella sentenza in questione non sarebbero menzionati gli
interessi e quindi, per gli stessi non vi sarebbe titolo di rigetto
dell’opposizione.
Il
procedente in replica, ha evidenziato che “l’appello in diritto italiano non
toglie l’esecutività della decisione di primo grado”.
D. Con
sentenza 12 febbraio 2001 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha rilevato che il pronunciato 13 febbraio 2001 del Tribunale di
__________, II Sezione Civile, sarebbe esecutivo, ritenuto che con l’atto di
appello del 20 dicembre 2001 l’appellante ha chiesto espressamente di
sospendere “l’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza”.
A
mente della prima giudice il giudizio italiano non farebbe riferimento alcuno
ad interessi dovuti dal convenuto all’istante ed il doc. E non potrebbe entrare
in linea di conto “poiché trattasi di un conteggio eseguito unilateralmente
dall’avv. __________ non accompagnato da un qualsivoglia documento attestante
la percentuale di interessi dovuta a dipendenza dei periodi indicati”.
La
prima giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza rigettando
dell’opposizione per complessivi fr. 10'678.70.
E. Con
atto d’appello 27 febbraio 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio
pretorile rilevando che giusta l’art. 31 cpv. 1 CL “le decisioni rese in uno
Stato contraente e quivi esecutive, sono esecutive in un altro Stato contraente
dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”.
In caso di decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro,
competente per tale riconoscimento sarebbe il giudice del rigetto
dell’opposizione (art. 32 n. 1 lett. CL), in Ticino il Pretore del domicilio
del convenuto (art. 513b cpv. 1 CPC). Affinché vi possa essere dichiarazione di
esecutività occorrerebbe tuttavia che vi sia una richiesta specifica in tal
senso da parte del creditore, ciò che in concreto non si sarebbe verificato,
ritenuto che nell’istanza di rigetto dell’opposizione il creditore si sarebbe
limitato a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, ma non avrebbe postulato
l’exequatur della sentenza del Tribunale di __________. Conformemente all’art.
86 CPC, che vieta l’ultrapetizione, quindi la prima giudice nel dispositivo
della sentenza appellata non avrebbe riconosciuto l’esecutività della decisione
straniera, ma avrebbe semplicemente rigettato parzialmente l’opposizione.
L’appellante
ha argomentato che il riconoscimento dell’esecutività della sentenza straniera
dovrebbe figurare nel dispositivo della decisione pretorile. A mente di
__________ la mancanza della dichiarazione di esecutività comporterebbe
l’annullamento della sentenza appellata.
L’attestazione
di esecutività apposta sul retro dell’ultima pagina della sentenza doc. B è
antecedente all’appello presentato il 20 dicembre 2001 dal debitore, per cui, a
mente di quest’ultimo, la crescita in giudicato della sentenza non risulterebbe
provata come non sarebbe provata la sua esecutività, ritenuto che egli avrebbe
postulato la sospensione dell’efficacia esecutiva.
F. Con
osservazioni 21 marzo 2002 __________ istanza emessa da un Tribunale italiano
sarebbe immediatamente esecutiva, ritenuto che eventuali ricorsi non avrebbero
effetto sospensivo.
Considerato
in
diritto:
1.a) Con
atto d’appello 27 febbraio 2002 __________ ha asseverato per la prima volta che
giusta l’art. 31 cpv. 1 CL “le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi
esecutive, sono esecutive in un altro Stato contraente dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”. Affinché vi possa
essere decisione di esecutività occorrerebbe tuttavia che vi sia una richiesta
specifica in tal senso da parte del creditore, ciò che in concreto non si
sarebbe verificato. Conformemente all’art. 86 CPC, che vieta l’ultrapetizione,
quindi la prima giudice nel dispositivo della sentenza appellata non avrebbe
riconosciuto l’esecutività della decisione straniera, ma avrebbe semplicemente
rigettato parzialmente l’opposizione.
L’appellante
ha rilevato che il riconoscimento dell’esecutività della sentenza straniera
dovrebbe figurare nel dispositivo della decisione pretorile. A mente di
__________ la mancanza della dichiarazione di esecutività comporterebbe
l’annullamento della sentenza appellata.
b) Queste
argomentazioni, presentate per la prima volta in sede di appello, costituiscono
un novum in principio irricevibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv.
1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF). Questa Camera ha tuttavia già
avuto modo di stabilire che in materia di esecuzione di sentenze estere in
virtù di un trattato internazionale, si impone di considerare i nova, per
evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria superiore (cfr.
__________). Infatti il Tribunale federale ha stabilito che, in un ricorso di diritto
pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di
esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai
sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta corte
federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di
diritto (cfr. STF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF
105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep.
1971 p. 54).
- Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.1. Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale
(cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in
questo senso: Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art.
80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati
esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla
Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
2.2. In
casu, non è contestata né è contestabile l’applicabilità della Convenzione di
Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. B) è
posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di
origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto
il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale
titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
-
L'entrata in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur
e la modifica degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una
pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo
l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non
voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto
effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di
un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente
avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame
preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al
riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di
rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con
rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss., Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol.
II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
-
Il Segretario assessore si è pertanto correttamente determinato,
interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla
laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia
espressamente richiesto dal creditore.
-
Qualora
l’istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione
estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la
questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero
esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale
sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 98 ad
art. 80; Gilliéron, op.
cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur
può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL,
nessuno dei quali risulta adempiuto in concreto.
Essendo
l’esame dell’esecutività nell’ambito della procedura di rigetto una questione
pregiudiziale, il giudice del rigetto dell’opposizione - a differenza di quanto
ritenuto dall’appellante e a differenza di quanto accade conformemente all’art.
31 cpv. 1 CL nell’ambito della procedura indipendente di exequatur avviata
conformemente agli art. 513b e 513c CPC- deve esaminarla d’ufficio senza la
necessità di un espresso petitum in tal senso da parte del creditore istante.
Sufficiente risulta infatti essere la richiesta implicita contenuta nella
domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Per gli stessi motivi non vi
deve e non vi può essere nessun accertamento in tal senso nel dispositivo della
sentenza di rigetto dell’opposizione.
- L’appellante
eccepisce che la sentenza 13 febbraio 2001 (doc. B) del Tribunale di
__________, II Sezione Civile, non sarebbe cresciuta in giudicato e non sarebbe
esecutiva.
Affinché
una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva non è necessario che la
stessa sia cresciuta in giudicato ma è sufficiente che sia esecutiva nello
Stato contraente nel quale la stessa sentenza è stata prolata (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80).
In
concreto a retro della sentenza doc. B vi una chiara attestazione di
esecutività nel senso qui espresso. Per questi motivi quindi nulla osta alla
dichiarazione, incidentale, di esecutività ed al successivo rigetto definitivo
dell'opposizione pronunciato dalla Segretaria assessore.
- L'appello 27 febbraio 2002 di __________, va quindi respinto.
La
tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF; 61 e 62 OTLEF; 25 ss., 28 LDIP; 25, 27, 28, 34, 54 CL; 22 cpv.
4, 25 LALEF; 321 cpv. 1 lett. b, 511 ss. CPC;
pronuncia:
-
L'appello
27 febbraio 2002 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 400.-- di indennità.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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